n. 154 del 10.11.2010 periodico (Parte Seconda)
Esito procedura di verifica (screening) relativa all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nel comune di Mirandola (MO), ad opera della ditta Secchia geom. Secondo Srl (Titolo II - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero (R13, R4 e R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via Laguna 27/A nel Comune di Imola (BO)” ad opera della Ditta “Recter S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. ad integrazione delle tipologie attualmente autorizzate da sottoporre ad operazioni di recupero presso l’impianto in oggetto possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le tipologie di rifiuti non pericolosi aventi i seguenti codici CER: 161102, 161104, 161106;
b. relativamente ai rifiuti attualmente autorizzati, integrati con i codici sopra indicati, i quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di recupero R13 non possono essere superiori a 120.000 ton/anno, mentre i quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di recupero R5 non possono essere superiori a 35.000 ton/anno;
c. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R4 e smaltimento D15, per un quantitativo complessivo massimo di 30.000 ton/anno, le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER: 160211*, 160213, 160214, 160215*, 160216, 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 160606*, 170303*, 170603*, 170604, 170605*, 200121*, 200123*, 200133*, 200134, 200135*, 200136;
d. le tipologie di rifiuti che la Ditta intende sottoporre ad operazioni di recupero, devono essere gestiti conformemente a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e dal D.M. 12 giugno 2001, n. 161;
e. in particolare, possono essere considerate materie prime secondarie esclusivamente i prodotti ottenuti da attività di recupero che i citati decreti ministeriali prevedono possano effettivamente configurarsi come materie prime secondarie e in ogni caso secondo le disposizioni di cui all’art. 181-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
f. qualora la Ditta intendesse considerare come materia prima secondaria anche altri prodotti ottenuti da ulteriori rifiuti diversi da quelli ricadenti dalla condizione espressa al punto precedente, in relazione alle caratteristiche del prodotto finito e al conseguente recupero di tale prodotto in successivi processi produttivi, al fine di garantire che non si determinino condizioni di possibile criticità ambientale derivante da tale utilizzo, entro il rilascio della autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti da parte dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, dovrà essere definito uno standard di qualità supportato da consolidata normativa tecnica (ad esempio norme UNI) o letteratura scientifica di riferimento circa le caratteristiche chimico-fisiche di tale prodotto finito, ovvero dovrà essere riconosciuto un percorso commerciale certo per il conferimento del suddetto prodotto finito a Ditte puntualmente identificate che siano espressamente autorizzate ad un suo utilizzo come materia prima: tali informazioni devono essere anche accompagnate da un bilancio di massa attinente ciascuna componente che concorra alla formazione del prodotto oggetto della operazione di recupero (R5), con valori espressi in: tonnellate, metri cubi e percentuali;
g. i rifiuti costituiti da materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente e in particolare senza creare pregiudizio per la salute e l’ambiente;
h. i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere gestiti conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;
i. devono essere rispettate le indicazioni contenute nella scheda d’“ambito N48: C.A.R.” del P.R.G. del Comune di Imola, e in particolare per l’edificazione di opere edili è fatto obbligo di prevedere un permesso di costruire convenzionato con firma di tutti i proprietari dei terreni appartenenti al citato “ambito N48: C.A.R.”;
j. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno;
k. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
l. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
m. devono essere rispettati i limiti acustici e differenziali presso i recettori acustici;
n. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
o. è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Imola nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;
p. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
q. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato, anche mantenendo efficienti gli spruzzatori antipolvere disposti lungo tutto il perimetro del piazzale e adottando le metodologie operative descritte nel progetto;
r. eventuali serbatoi fuori terra, big bags e contenitori devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
s. tutte le pavimentazioni dell’impianto devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
t. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
- durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
- devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
- l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
- l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
- deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;
- a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Recter S.r.l.; alla Provincia di Bologna; al Comune di Imola; all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna – Distretto di Imola; all’AUSL di Imola;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.