n.48 del 07.03.2018 periodico (Parte Seconda)
Tributo speciale per il deposito in discarica. Adeguamento normativo dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 13 della L.R. 31/1996 alle disposizioni della L. 205/2017
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- l’art. 3, commi da 24 a 40, della Legge 28/12/1995, n. 549, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito tributo speciale, e in particolare il comma 29 che attribuisce alle Regioni la competenza
- alla determinazione dell’ammontare dell’imposta entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo nel rispetto dei limiti fissati dal medesimo comma 29;
- l'art. 13 della Legge 27 dicembre 1996, n. 31, con il quale la Regione ha determinato l’ammontare dell'imposta del tributo speciale;
- il comma 10 dell’art. 7 della Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 ed il comma 1 dell’art.4 della Legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 con i quali la Regione ha apportato modificazioni all’art. 13 della L.R. n. 31/1996 sopra richiamata e aggiornate le aliquote da applicare ai rifiuti conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
- l’art. 205 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce che nel caso in cui, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD) previsti dal medesimo articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali percentuali di RD sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni;
- la delibera di Giunta regionale n.2192 del 28 dicembre 2017 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 205 del DLgs n.152/2006;
- l’art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, modificando il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha prorogato anche per l’anno 2018 la sospensione, già attuata negli anni 2016 e 2017, dell’efficacia “delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;
Considerato che:
- l’art. 13 della L.R. n. 31/1996, come modificato dal comma 10 dell’art. 7 della L.R. n. 16/2015 e dal comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 14/2016 stabilisce che:
- a decorrere dall’anno 2017, per la determinazione dell’ammontare dell’imposta del tributo speciale, si applicano i nuovi importi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 13;
- al comma 8, per l'individuazione degli importi da utilizzare per il calcolo dell'ammontare dell'imposta, valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica, di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- gli importi unitari stabiliti dal comma 1 dell’art. 13 della L.R. n. 31/1996, determinano un aumento o una diminuzione del tributo speciale rispetto all’anno d’imposta 2016 per le stesse tipologie di rifiuti conferiti;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2192/2017 ha precisato che l’anno 2018 è il primo anno da prendere a riferimento per l’applicazione dell’addizionale al tributo speciale di cui all’art. 205 del DLgs n. 152/2006;
Ritenuto pertanto che, per l’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017:
-si debba specificare che:
- per l'individuazione degli importi unitari da utilizzare per il calcolo dell'ammontare dell'imposta, valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica;
- è sospesa l’efficacia degli aumenti degli importi unitari relativi al tributo speciale;
- vanno applicate le diminuzioni degli importi unitari relativi al tributo speciale;
- è sospesa l’applicazione dell’addizionale al tributo speciale di cui all’art. 205 del DLgs n. 152/2006;
- sia necessario fornire le indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’importo unitario da applicare al rifiuto conferito sulla base di quanto precedentemente espresso mediante apposita tabella conciliativa da allegare, che è parte integrante del presente atto;
- sia necessario infine precisare che è sospesa la presentazione della dichiarazione che i conferitori di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani debbono presentare ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 2264 del 21 dicembre 2016, in quanto l ’importo unitario da applicare per tali tipologie di rifiuti determina la medesima imposizione prevista per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., n. 270 del 29 febbraio 2016, n.622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, e la determinazione dirigenziale n. 15705 del 7 ottobre 2016;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato la regolarità amministrativa;
determina
a) di dare atto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n.205, risultano sospesi sia gli aumenti dell’ammontare dell’imposta del tributo speciale disposti dal 2017 dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996 che l’applicazione, per l’anno 2018, dell’addizionale al tributo speciale di cui all’art. 205 del DLgs n. 152/2006;
b) di approvare l’Allegato “Tributo speciale - Tabelle conciliative per l’individuazione dell’importo unitario da applicare ai rifiuti per l’anno 2018” che concilia le classificazioni di “rifiuto” stabilite dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996 con le classificazioni di “rifiuto” stabilite dall’art. 7 della L.R. n. 16/2015, tenendo conto che:
- dal 2017 valgono le caratteristiche del rifiuto, ai fini dell’ammissibilità in discarica;
- dal 2017 è sospesa l’efficacia degli aumenti degli importi unitari relativi al tributo speciale;
- dal 2017 sono applicate le diminuzioni degli importi unitari relativi al tributo speciale;
c) di sospendere anche per l’anno 2018 la presentazione della dichiarazione che i conferitori di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani debbono presentare ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 2264 del 21 dicembre 2016, in quanto l ’importo unitario da applicare per tali tipologie di rifiuti determina la medesima imposizione prevista per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali;
d) di dare atto che la presente determina deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente;
e) di dare atto infine che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
Il Responsabile del Servizio
Onelio Pignatti