n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Costruzione di nuove celle per lo stoccaggio del grano biologico nello stabilimento della Molino Grassi S.p.A.", localizzato nel comune di Parma (PR), proposto dalla società Molino Grassi S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Costruzione di nuove celle per lo stoccaggio del grano biologico nello stabilimento della Molino Grassi S.p.A.”, localizzato nel Comune di Parma (PR),  proposto da Molino Grassi S.p.A.”,   sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nell’ambito del procedimento amministrativo successivo finalizzato al rilascio del titolo per la realizzazione dell’opera:

a. la progettazione alla base del procedimento dovrà riconsiderare le altezze, in termini di riduzione, dei nuovi volumi previsti, valutando anche l’ipotesi, per i volumi in ampliamento, di mantenere le altezze attuali, senza ulteriori incrementi;     

b. stante la presenza del Canale Otto Mulini, preordinatamente all’intervento, dovrà essere acquisita l’Autorizzazione Paesaggistica che potrà essere rilasciata solo previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

c. la struttura dei nuovi sili dovrà essere realizzata con colori neutri e mascherata da un mix di vegetazione, come previsto dall’art. 3 della parte III dell’Allegato A3 del RUE vigente;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1a, 1b ed 1c dovrà essere effettuata dal Comune di Parma;

c) di disporre che il progetto dovrà risolvere la non conformità dal punto di vista urbanistico in termini di capacità edificatoria ed altezza massima consentita, il progetto dovrà inoltre essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e  dovrà essere trasmessa ad ARPAE Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Molino Grassi S.p.A., al Comune di Parma, alla Provincia di Parma, all'AUSL di Parma, all'ARPAE di Parma, alla Società del Canale Otto Mulini, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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