n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)
PRPPA2443 - Galli Srl - Variante sostanziale e contestuale rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale, in comune di Zibello (PR), loc. Pieveottoville. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di accordare alla Società Galli Srl, Codice Fiscale 00348820341, sede legale in Via Verdi n. 10 di Zibello (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica esercitata nello stabilimento di Via Bottazza n. 6 di Pieveottoville in Zibello (PR) per uso industriale, rilasciata con atto n. 16677/2005 e nnovata con atto n. 17360/2014, consistente in aumento dei volumi derivati ad uso industriale fino ad un max di 72.000 mc/anno, con portata massima delle pompe di 6,6 + 6,6 l/sec;
b) di assentire contestualmente il rinnovo della concessione n. 16677/2005, già rinnovata fino al 31/12/2015 con atto n. 17360/2014;
c) di stabilire che il rinnovo della concessione così come variata sia accordato per un periodo successivo e continuo, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31/12/2024;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 3/8/2015 n. 9796
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)