n.131 del 09.05.2016 (Parte Prima)

NOTE

NOT E ALL’ART. 3

Comma 1) il testo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che reca Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, che recaLegge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di dieci milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi. ».

NOTA ALL’ART. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.1 8, che concerneIstituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148- del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, ora modificato, era il seguente:

“Art. 8 - Durata della carica.

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. ».

NOTA ALL’ART. 9

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 marzo 2016, n.3, che concerne Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

« Art. 5 - Programmazione regionale degli interventi.

(omissis)

4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.».

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