n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Struttura residenziale di cure palliative hospice territoriale di Borgonovo (PC): superamento prescrizioni di cui alla determinazione n. 8113/2019 e ampliamento posti letto

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

  • la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
  • le deliberazioni di Giunta regionale:
    • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
    • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
    • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
    • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
    • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
    • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
    • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:

  • n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative”;
  • n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Visti:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • i successivi provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;
  • il D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 che al comma 1, dell’art. 103 dispone: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”;

Richiamata la DGR 823/20 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.”;

Considerato che:

  • lo stato emergenziale ha comportato un maggior impegno dei servizi sanitari pubblici e privati;
  • l’intervenuta emergenza sanitaria, causata dall’epidemia da COVID-19, ha messo in situazione di alto rischio i servizi rivolti a persone in condizioni di fragilità ed in particolare i contesti residenziali;

si è pertanto reso necessario posticipare le verifiche da effettuare ai sensi della L.R. n. 22/2019,

Vista la propria determinazione n. 8113 del 13/5/2019 con cui è stato concesso alla struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale di Borgonovo (PC) con sede in Borgonovo Val Tidone (PC), Via Pianello n. 100, il rinnovo dell'accreditamento, per 8 posti letto, con le seguenti prescrizione da ottemperare entro 9 mesi dalla data di adozione dell’atto:

  • invio della documentazione relativa all’attuazione del piano di adeguamento, di cui al PG/2019/171097 del 18/2/2019,
  • evidenza dell’individuazione degli standard relativi agli indicatori per l’appropriatezza clinica nonché delle azioni formative poste in essere al fine dell’acquisizione delle competenze sull’utilizzo di strumenti proattivi per governare e prevenire eventi non desiderati, come precisato con nota PG/2019/250698 inviata al legale rappresentante dell’A.S.P. Azalea,

dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al citato atto entro il tempo stabilito;

Vista inoltre la successiva richiesta, in atti al PG/2019/0625792 del 1/8/2019, presentata dal legale rappresentante di ASP AZALEA con sede legale in Castel San Giovanni (Pr. PC), Corso Matteotti, n. 124, di variazione strutturale per l’aumento di n. 2 (due) posti letto (passando da 8 a 10 P.L.) della struttura Hospice Territoriale di Borgonovo (PC)

Dato atto che:

  • è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;
  • è stata comunicata al legale rappresentante di ASP AZALEA la validità della richiesta di variazione per aumento di 2 posti letto (note in atti ai PG 0686896 del 10/9/2019);

Dato atto che la struttura Hospice Territoriale di Borgonovo (PC) - all’atto della presentazione della richiesta di aumento di 2 posti letto, era in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per numero 10 posti letto rilasciata dal Comune di Borgonovo Val Tidone (P.G. 0072805 del 23/7/2019);

Vista la relazione motivata Prot. n. 0743444.U del 10/11/2020 con cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale comunica che:

  • la Struttura ha trasmesso le evidenze delle azioni correttive intraprese ai fini del superamento delle prescrizioni;
  • ritiene superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 8113 del 13/5/2019;
  • l’applicazione corrente di quanto realizzato potrà essere verificata sul campo in occasione delle prossime visite di verifica;

Valutato quindi di prendere atto del superamento degli aspetti critici evidenziati nel citato atto n. 8113 del 13/5/2019 di accreditamento della struttura Hospice territoriale di Borgonovo (PC), in considerazione dell’esito positivo della verifica delle prescrizioni effettuata dall’Agenzia sanitaria e Sociale Regionale;

Dato atto che con la relazione sopracitata l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale esprime, a seguito di valutazione della documentazione inviata dalla Struttura Hospice, parere positivo in merito all’accreditamento degli ulteriori due posti letto richiesti;

Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

  • l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
  • la deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
  • la determinazione dirigenziale n. 20202 del 13/11/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura Della Persona, Salute E Welfare”;
  • la determinazione dirigenziale n. 20945 del 21/11/2020 ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di prendere atto delle azioni intraprese dalla Struttura Hospice Territoriale di Borgonovo con sede in Borgonovo Val Tidone (PC), Via Pianello n. 100, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa, e degli esiti della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
  2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di rinnovo dell’accreditamento n. 8113 del 13/5/2019;
  3. di concedere l’accreditamento di ulteriori 2 (due) posti letto, che porta a 10 (dieci)il numero complessivo dei posti letto accreditati, per la struttura Hospice Territoriale di Borgonovo (PC), gestita dalla ASP Azalea con sede legale in Castel San Giovanni (Pr. PC), Corso Matteotti, n. 124;
  4. di precisare che l’ampliamento dell’accreditamento della struttura Hospice Territoriale di Borgonovo (PC) per ulteriori 2 posti decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e avrà validità fino al 13/5/2024, data di scadenza dell’accreditamento già concesso con provvedimento n. 8113 del 13/5/2019);
  5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
  6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
  7. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L.R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  8. di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
  9. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
  10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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