n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)
Modifica dello Statuto comunale
Con deliberazione PG n. 142306/2015, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 20/7/2015, OdG n. 235, è stato deliberato quanto segue:
- di approvare la novella di modifica ed integrazione delle disposizioni di alcuni articoli dello Statuto del Comune di Bologna contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che le modifiche di cui in premessa sono di immediata applicazione eccetto la modifica di cui all'art 35 comma 2 che entra in vigore a partire dal primo rinnovo dei Consigli di Quartiere successivo alla sua approvazione.
Allegato A al P.G. n. 142306/2015
Art. 1 (modifiche art.2)
1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente nuovo comma 3 bis:
“3 bis. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche, favorendo la crescita sostenibile e la diffusione dell’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.”
Art. 2 (nuovo art. 4 bis)
1. Dopo l'art. 4 è inserito il nuovo articolo 4 bis:
“art. 4 bis Cittadinanza Attiva
1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguimento dell'interesse generale.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.”
Art. 3 (nuovo art. 4 ter)
1. Dopo il nuovo art. 4 bis è inserito il nuovo articolo 4 ter:
“art. 4 ter Bilancio partecipativo
1. Il Comune adotta il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall’Amministrazione.
2. Una quota delle risorse contenute nel bilancio comunale di previsione è destinata annualmente per percorsi di bilancio partecipativo e articolata tra i Quartieri cittadini.”
Art. 4 (modifica art. 33)
1. Il comma 3 è abrogato.
Art. 5 (modifica art. 35)
1. Al comma 1 dopo le parole “nell'ambito dell'unità del Comune” è inserito il seguente periodo: “e opera per favorire e promuovere il senso di comunità territoriale, la cultura di prossimità, l'unione solidale e la collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, anche secondo l'impostazione di rete di comunità e di amministrazione condivisa che si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.”
2. Il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente: “2. Il Consiglio di Quartiere è composto da 15 membri.”
3. Al comma 3 dopo le parole “è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio” la dicitura “con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50” è abrogata.
Art. 6 (modifica art. 37)
1. Il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente:
“2. I Consigli dei Quartieri - nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico amministrativo propria del Consiglio comunale - concorrono alla formulazione, all’attuazione e al controllo delle scelte relative alle attività e alla gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione; svolgono altresì funzioni progettuali e integrative in particolare inerenti la cura della comunità e la cura del territorio, parallelamente ad attività di promozione e sostegno per creare reti di comunità.”
2. Il comma 3 è abrogato.
3. Al comma 4 dopo le parole “servizi di Quartiere” si introduce il seguente periodo: “attivando anche percorsi che li rendano protagonisti nel favorire e promuovere l'ascolto e la collaborazione dei cittadini.”
4. Il comma 7 è abrogato.
5. Il comma 8 è abrogato.
Art 7 (modifica art. 40)
1. Al comma 1 dopo la lettera a) si introduce la lettera a bis):
"a bis) concorre a coordinare, nell'ambito del proprio territorio, l'attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica;”.