n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)

Punto Prelievi di Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l. sedi di Reggio Emilia, Novellara (RE), Rubiera (RE) - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021 relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, l.r. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;

- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

Vista la propria determinazione n. 3664 del 10/3/2017 con cui è stato concesso, da ultimo, l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria privata allora denominata Laboratorio Micron nella nuova sede di Via Mameli n.15 (piano terra), Reggio Emilia;

Considerato che l’accreditamento concesso al Laboratorio Micron è stato prorogato nella sua validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019;

Vista la propria successiva nota Prot. 07/07/2020.0489485.U di presa d’atto della variazione del soggetto titolare della struttura, ora Società Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., con sede legale in Piacenza;

Vista la domanda di rinnovo e variazione dell’accreditamento, pervenuta il 7/3/2022, e successive integrazioni del 3/8/2022, relativa alla struttura di cui sopra, sita in Via Mameli n.15, Reggio Emilia, presentata dal Legale rappresentante della medesima Società Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., comprensiva delle seguenti variazioni:

- cessazione dell’attività di Laboratorio analisi con mantenimento dell’attività di Punto prelievi;

Considerato che la domanda di rinnovo e variazione presentata ricomprende anche le strutture sanitarie:

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

già oggetto della domanda di rinnovo pervenuta il 19/7/2018 e con procedimento in corso, anche se la struttura in scadenza di accreditamento è soltanto quella di Reggio Emilia; pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato parte integrante della DGR 886/2022 che prevedono che le tre strutture sanitarie citate, comprese quelle con accreditamento vigente, siano valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento siano allineate alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;

Considerato inoltre che dalla stessa domanda di rinnovo e variazione pervenuta il 7/3/2022 si evince una variazione di denominazione delle strutture ora:

- Punto Prelievi, sito in Via Mameli n.15, Reggio Emilia;

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

Viste le note Prot. 08/03/2022.0240331.U e Prot. 30/03/2022.
0316903.U, che hanno permesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 della L.R. 22/2019, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, alle strutture sanitarie private:

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, mentre alla struttura sanitaria privata di Via Mameli n.15, Reggio Emilia, a fronte della cessazione dell’attività di Laboratorio analisi, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, solo la restante attività già accreditata (Punto prelievi); ciò al fine di consentire alle Aziende e agli Enti del SSR di mantenere e stipulare contratti con le strutture citate per le stesse attività, per non creare sospensione nella erogazione dei Servizi;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture sanitarie private:

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di domanda di rinnovo presentata il 19/7/2018 e visita di verifica del 26/11/2019, trasmessa con Prot. 22/04/2022.0400309.I;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili all’attività richiesta in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie in parola di Novellara (RE) e Rubiera (RE);

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni delle seguenti strutture di Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l.:

- Punto Prelievi, sito in Via Mameli n.15, Reggio Emilia;

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34, e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale (con variazioni per la sola sede di Reggio Emilia), delle seguenti strutture di Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l.:

- Punto Prelievi, sito in Via Mameli n.15, Reggio Emilia;

- Punto Prelievi, sito in Strada Boschi n.4/C, Novellara (RE);

- Punto Prelievi, sito in Via Muratori n.18, Rubiera (RE);

per l’attività di:

- Punto prelievi;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. che l’accreditamento concesso di cui al punto 1. ha validità quinquennale e decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui trattasi di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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