n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Arata Antonio e Repetti Santina. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Rivergaro (PC), località Carpignana, ad uso irriguo - Proc. PC01A0001 - SINADOC 8841/2019(Determina n. 3501 del 27/7/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina:
1. di assentire a i sigg. Arata Antonio (C.F. RTANTN46M15B405I) e Repetti Santina (C.F. RPTSTN45M46H350X), entrambi resident i in Comune di R ivergaro (PC), Locali tà Carpig nana n° 74, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01 A0001, ai sensi del l’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10 4. 000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2025; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna.
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)