n.308 del 21.10.2013 (Parte Seconda)

Autorizzazione alla spesa per l'inserimento di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio sanitarie, sostenuta dal Comune di Soliera nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 - Integrazione oneri

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

 VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

- in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

RICHIAMATA la nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili;

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale al punto n. 14 figura la voce “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” per un importo di € 8.500.000,00;

- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto punto n. 14 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui € 3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre 2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2012;

- la propria ordinanza n. 7 del 8 febbraio 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013” che nel relativo allegato 1, distingue la voce di spesa di cui al predetto punto 14 in due sottovoci: voce 14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 3.480.675,94 e voce 14b  “Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 163.584,60;

- la propria ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall’Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da euro 10.187.631,40 in euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da euro 90.005.703,00 in euro 87.231.284,60;

- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 85.234.886,00;

- la propria ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 modificata dall’ordinanza n. 73 del 1 luglio 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;

- la propria ordinanza n.99 del 2.9.13 ad oggetto“… ulteriori spese di natura sanitaria sostenute dalle aziende USL di Modena e Ferrara nel periodo 30 luglio - 31 dicembre 2012…..” con la quale è stata rideterminata la previsione di spesa, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 30 settembre 2013 contenuta nell’ordinanza n. 70/13 parzialmente modificata dall’ordinanza n.73/13, in € 92.903.230,69;

- la propria ordinanza n. 72 del 24 giugno 2013 ad oggetto: autorizzazione alla spesa per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” attuati dagli enti locali nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2012, la quale, come indicato all’allegato 1, parte integrante e sostanziale dell’ordinanza medesima, una spesa per il Comune di Soliera pari ad € 10.170,48;

ATTESO che, in sede di rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti attuatori, è emerso che, l’allegato B di cui alla nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac, relativo al periodo febbraio - marzo 2013 prodotto dal Comune di Soliera riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti indica una spesa complessiva pari ad € 13.015,99 anziché l’importo indicato nella predetta ordinanza di € 10.170,48;

RITENUTO quindi di correggere l’importo di € 10.170,48 autorizzato con la sopraccitata ordinanza n.72/2013, incrementandolo di un importo pari ad € 2.845,53 dando atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Soliera per il periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 è pari ad € € 13.015,99;

CONSIDERATO che, gli interventi socio-sanitari operati dal Comune di Soliera a seguito del sisma del 20-29 maggio nei confronti della popolazione anziana e disabile sono proseguiti a far tempo dal 20 maggio 2012 a tutt’oggi senza soluzione di continuità ivi compreso i mesi di febbraio - marzo 2013;

RITENUTO, pertanto che, a causa di mero errore materiale di trascrizione si rende necessario provvedere ad autorizzare con il presente atto a parziale modifica della ordinanza n. 72/2013per il periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013, la somma di € 2.845,53 a favore del Comune di Soliera a valere sulla spesa programmata di € 9.761.933,40, specificata alla voce n. 14a della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 modificata dalla ordinanza n.73/13;

EVIDENZIATO che il presente atto viene trasmesso alla Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett.c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

TUTTO quanto sopra premesso

DISPONE

  1. di autorizzare il Comune di Soliera alla spesa di € 2.845,53 per l’attività di accoglienza di anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 ad integrazione degli oneri autorizzati con ordinanza 72/2013 a valere sulla spesa complessivamente programmata di € 9.761.933,40, specificata alla voce n. 14a dell’Allegato 1 alla propria ordinanza n 70 /2013 modificata dall’ ordinanza n.73/2013;
  2. di dare atto che la suindicata integrazione di spesa è dovuta alla errata trascrizione, nella fase istruttoria del provvedimento di autorizzazione, dell’importo di cui alla ordinanza n.72/2013;
  3. di stabilire che, gli oneri di cui ai punti 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;
  4. di dare atto che, all’attività di liquidazione delle spese di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo, provvede l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012;
  5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;
  6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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