n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)
Convenzione di avvalimento tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica)
- la L.R. 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica). Delega di funzioni amministrative)
- il R.R. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
Premesso:
- che nel territorio della regione Emilia-Romagna insiste il fenomeno della subsidenza con particolare riferimento ad alcune aree le cui cause sono storicamente risalenti nel tempo e probabilmente derivanti da un concorso di cause;
- che fra le circostanze che possono concorrere al fenomeno della subsidenza vi è quello dei prelievi di acque sotterranee;
- che da lungo tempo la Regione nella programmazione degli interventi di difesa territoriale e tutela della risorsa idrica ha previsto o finanziato interventi tesi a realizzare opere che alleggerissero le pressioni sulla falda e riducessero la necessità di prelievi da fonte sotterranea fornendo alternative di approvvigionamento;
- che sul territorio regionale insiste un insieme di reti, tutte ascrivibili al pubblico demanio, costituite da corsi d’acqua naturali ed artificiali fra loro interconnessi;
- che la Regione esercita la funzione di gestione della risorsa idrica e dei corsi d’acqua nonché la funzione di bonifica ed irrigazione i cui compiti sono stati attribuiti ai Consorzi di bonifica;
Considerato:
- che in ragione degli elevati costi di realizzazione delle infrastrutture relative alla distribuzione della risorsa idrica nonché della presenza di una forte infrastrutturazione già presente ancorchè originariamente realizzata per rispondere a diverse e specifiche funzioni pubbliche, risulta opportuno sperimentare forme di ottimizzazione del trasporto e della fruizione della risorsa idrica utilizzando le reti esistenti;
- che nel territorio insiste il sistema idrico del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), importante infrastruttura pubblica costruita al fine di distribuire l’acqua ad uso irriguo, che, quale derivazione da Po per un quantitativo pari a 68 metri cubi al secondo, attraversa il territorio delle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini ed interessa quella di Modena;
- che nell’area interessata dalle opere del Consorzio per il CER, dove più intenso si è dimostrato il fenomeno della subsidenza, sussiste un fabbisogno di risorsa idrica oggi soddisfatto attraverso prelievi di acqua sotterranea, ovvero da acquedotto per usi che non richiedono trattamenti di potabilizzazione oppure non soddisfatto;
- che nell’ambito della dotazione di risorsa idrica del CER attualmente può trovare capienza l’approvigionamento di alcune realtà produttive o comunque diverse dall’irriguo e dai casi rientranti nell’applicazione dell’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 cioè per usi che comportino la restituzione delle acque;
- che tali approvigionamenti possono essere soddisfatti attraverso provvedimento concessorio regionale che presuppone un accordo fra il soggetto richiedente la risorsa e il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo quale gestore del canale che deve svolgere per addivenire allo stesso un’istruttoria di compatibilità con i propri usi e una valutazione dei costi relativi alla fornitura dell’acqua;
- che alla Regione, con l’art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, è stata attribuita la competenza alla gestione del demanio idrico e ciò ha comportato un ingente carico amministrativo consistente nell’istruttoria di svariate migliaia di provvedimenti concessori senza prevedere una corrispondente assegnazione di risorse umane;
- che per la Regione si rende necessario individuare forme di gestione in un’ottica di semplificazione anche con riferimento al rilascio dei titoli concessori;
- che il Consorzio per il CER, consorzio di bonifica di secondo grado dei Consorzi di bonifica istituito ai sensi dell’art. 57 del R.D. 215 del 1933 e dell’art. 21 della L.R. n. 42 del 1984, nello svolgere i compiti connessi alla pubblica funzione di bonifica opera come organismo di diritto pubblico specializzato nella distribuzione della risorsa idrica;
Ritenuto pertanto, in via sperimentale, di avvalersi del Consorzio per il CER quale soggetto che in nome e per conto della Regione riceve le istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il canale o reti dallo stesso gestite e ne cura l’istruttoria e il rilascio del titolo;
Ritenuto:
- che la presente sperimentazione si collochi nell’ambito dell’attuazione dei processi di semplificazione previsti in attuazione della L.R. 2001, n. 18 anche sotto il profilo dell’utenza che si rapporta con un unico interlocutore istituzionale individuato nel Consorzio per il CER ai fini del rilascio del titolo;
- che la presente sperimentazione abbia durata di due anni, rinnovabili, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna salvo motivata anticipata risoluzione;
- che i canoni per gli usi concessi per conto della Regione in attuazione del presente provvedimento siano determinati dal Consorzio per il CER in attuazione delle disposizioni regionali vigenti per la concessione della risorsa idrica e che gli stessi siano versati direttamente alla Regione;
- che per disciplinare gli aspetti procedimentali relativi agli adempimenti connessi all’attuazione del presente atto si approva lo schema di convenzione allegato 1) quale parte integrante dello stesso;
Dato atto altresì che con successivo provvedimento del Direttore Generale all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, saranno emanati i criteri per la quantificazione degli oneri che il Consorzio per il CER potrà chiedere all’utente per la distribuzione dell’acqua e l’utilizzo delle opere;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;
a voti unanimi e palesi
delibera:
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di avvalersi, in via sperimentale e in un’ottica di semplificazione, del Consorzio per il CER quale soggetto che in nome e per conto della Regione riceve le istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il sistema idrico del Consorzio e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa e ne cura l’istruttoria e il rilascio del titolo;
b) di stabilire che i canoni per gli usi concessi per conto della Regione in attuazione del presente provvedimento siano determinati dal Consorzio per il CER in attuazione delle disposizioni regionali vigenti per la concessione della risorsa idrica e che gli stessi siano versati direttamente alla Regione;
c) di approvare lo schema di convenzione allegato 1) quale parte integrante del presente atto per disciplinarne gli aspetti attuativi e procedimentali, delegando il Direttore generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della Costa alla sottoscrizione con potere di apportarvi modifiche negli elementi non essenziali;
d) di stabilire che con determinazione del Direttore generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, siano emanati, entro trenta giorni dall’approvazione del presente provvedimento, i criteri per la quantificazione degli oneri che il Consorzio per il CER potrà chiedere all’utente per la distribuzione dell’acqua e l’utilizzo delle opere che ha in gestione;
e) di stabilire che nelle more dell’emanazione del provvedimento previsto alla lett. d) il Consorzio per il CER stabilisca caso per caso i relativi oneri, sottoponendoli preventivamente all’approvazione della Regione, che saranno successivamente adeguati al richiamato provvedimento;
f) di stabilire che le strutture regionali competenti, a seguito del rilascio delle concessioni da parte del Consorzio per il CER ai sensi del presente provvedimento, procedano ad adottare per i corrispondenti territori i provvedimenti di progressiva riduzione dei prelievi di acque sotterranee ferme restando le possibili e documentate esigenze di prosecuzione del prelievo;
g) di dare atto che si procederà agli adempimenti relativi agli oneri di trasparenza ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
h) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.