n.295 del 21.12.2012 (Parte Seconda)

Interventi per la mobilità della popolazione assistita a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Servizi di trasporto per la sistemazione delle persone presso le strutture ricettive e servizi di trasporto pubblico a garanzia dell’attività lavorativa e di studio

IL PRESIDENTE

IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art.1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1 comma 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) N. 15 del 1 agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati -, a decorrere dal 3 agosto, si stabilisce il passaggio di consegne dalla Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.) istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari Delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalle prosecuzioni delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C ” nella quale si stabilisce, per quanto qui rileva, che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della DI.COMA.C cessa anche l’operatività dei Centri di Coordinamento Provinciale le cui funzioni saranno svolte dalle Province, con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali;

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile è preposta all’attività di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa provenienti dagli enti territoriali in ordine all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione e provvede ai conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

VISTA la propria ordinanza n.52 del 9 ottobre 2012 “ Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2012” con la quale è disposto:

- al punto 1: la programmazione a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario Delegato, di una spesa complessiva pari a €. 59.586.000,00, necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012, la prosecuzione degli interventi emergenziali e delle attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante dell’ordinanza, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, in particolare al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi” sono previsti complessivamente € 4.300.000,00;

- al punto 2: di dare atto che all’assegnazione delle somme a favore di amministrazioni ed enti preposti alla gestione dell’attività di assistenza alla popolazione e degli altri interventi emergenziali raggruppati nelle voci di spesa previste all’Allegato 1, si provvederà nei limiti della programmazione di spesa, con appositi atti dello scrivente;

- al punto 4: di rinviare ad appositi atti dello scrivente la definizione del procedimento di erogazione, nei limiti della programmazione di spesa indicata al precedente punto 1, delle somme a copertura degli oneri previsti per le altre tipologie di interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante dell’ordinanza n. 52/2012, alle quali non si applicano le procedure richiamate ai punti 2 e 3 dell’ordinanza medesima;

VISTA la propria ordinanza n. 35 del 6 settembre 2012: “ Prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione. Sistemazione alloggiativa delle persone sfollate in strutture ricettive, ex D.L. 74/2012 convertito con modificazioni nella L. 122/2012” con la quale è previsto che le persone colpite dal terremoto ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione Civile/Enti Locali, in occasione dello smantellamento degli stessi, siano trasferiti presso strutture ricettizie convenzionate, a norma della medesima ordinanza, secondo un ordine di priorità che tiene conto, oltre che della presenza di lavoratori e studenti, anche dell’eventuale presenza di portatori di disabilità, di anziani, e di infanti;

PRESO ATTO delle “Misure per la gestione delle soluzioni alloggiative temporanee per la popolazione assistita nelle aree di accoglienza” che individuano gli indirizzi operativi per le soluzioni ponte da garantire verso la popolazione residente nelle aree di accoglienza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

PRESO ATTO altresì che tali indirizzi operativi sviluppano una sequenza di indicazioni rivolte all’Agenzia regionale di Protezione Civile, alle diverse articolazioni della Regione Emilia-Romagna, tra cui la Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, le Agenzie locali per la mobilità e le Aziende pubbliche e private del settore dei trasporti, con lo scopo di indicare e ottimizzare l’attività di trasferimento della popolazione con riferimento anche ad attivare ogni forma di raccordo, anche mediante convenzioni ad hoc con enti e società pubbliche e private operanti nel settore dei trasporti, al fine di garantire un servizio che consenta da un lato, il trasferimento della popolazione residente negli alberghi o in altre strutture ricettive e dall’altro per permettere la frequentazione della scuola e garantire il prosieguo dell’attività lavorativa;

VALUTATO che è si è reso necessario realizzare un piano operativo dei trasporti teso a garantire il soddisfacimento legato, oltre che al trasferimento all’atto di chiusura delle aree di accoglienza, anche alla fruibilità delle scuole e al raggiungimento dei luoghi di lavoro, tenendo conto della variazione di domanda di mobilità conseguente anche alla riallocazione delle persone ospitate presso le aree di accoglienza da assicurare per il periodo dal 15 settembre - 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che nella predisposizione del piano operativo dei trasporti, è stata coinvolta dall’Agenzia regionale di Protezione Civile a supporto delle necessarie azioni, la Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità quale coordinatore dei rapporti tra le Agenzie locali per la mobilità di Modena (AMO Spa), di Ferrara (AMI Srl), di Bologna (SRM Srl) e di Parma (SMTP Spa), individuate quali soggetti preposti alla pianificazione e progettazione delle migliori soluzioni di mobilità a norma dell’art.19 della L.R. 30/98 e s.m.i, e Società e Imprese di trasporto pubblico quali gestori dei servizi necessari;

PRESO ATTO delle note prot. PG/2012/0232241 del 3/10/2012, PG/2012/0232068 del 3/10/2012, e PG/2012/233799 dell’8/10/2012 con le quali la Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità ha richiesto alle Agenzie locali per la mobilità di pianificare, organizzare e attivare, in raccordo con l’Agenzia della Protezione Civile, i servizi necessari;

DATO ATTO delle migliori proposte avanzate dalle Agenzie Locali coinvolte nella pianificazione dei servizi necessari, condivise dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, per garantire, tra l’altro in maniera sistematica durante il periodo di soggiorno provvisorio, la mobilità delle persone dal domicilio temporaneo verso il comune di residenza nei giorni feriali (lunedì-sabato) e per il mantenimento delle relazioni sociali, di studio e di lavoro, ove e qualora si rendessero necessarie, che individuano le seguenti soluzioni:

  1. per l’effettuazione del trasferimento della popolazione dai campi di accoglienza alle strutture alberghiere convenzionate, servizi di noleggio con conducente mediante autobus, attraverso l’affidamento ad un gestore individuato mediante ricerca di mercato;
  2. per gli spostamenti quotidiani, e’ privilegiato l’utilizzo della rete di trasporto pubblico locale, per tutte quelle relazioni servite dal TPL esistente nella zona del “cratere”, con possibili modifiche ai programmi di esercizio in essere mediante prolungamenti e/o deviazioni di percorso sulla base delle richieste quantitativamente consistenti, e adeguamento in termini di offerta oraria e capacità di carico di ogni linea, con conseguente rendicontazione dei km sviluppati al costo*km previsto dal Contratto di Servizio in essere;
  3. per gli spostamenti quotidiani che non possono essere effettuati mediante la rete di TPL, finalizzati al trasferimento dalle strutture alberghiere convenzionate verso i luoghi di lavoro e di studio, servizi di trasporto passeggeri dedicati (navette), gratuite per l’utenza, attraverso l’affidamento ad un gestore individuato mediante ricerca di mercato con successiva rendicontazione dei km prodotti e relativi costi;
  4. rilascio di abbonamenti mensili di tipo personale e impersonale, gratuiti, validi sui servizi di TPL, bus urbani ed extraurbani e ferrovia, con individuazione del percorso (origine/destinazione), in favore della popolazione ospitata presso le strutture alberghiere convenzionate che non usufruisce del servizio di cui al precedente punto 3. Tali abbonamenti permetteranno l’utilizzo dei mezzi fino al 31 dicembre 2012; 

DATO ATTO che le operazioni di chiusura dei campisono state svolte nel periodo 5 ottobre - 20 ottobre 2012 e hanno comportato il trasferimento di oltre 2500 persone verso le strutture alberghiere convenzionate, con contestuale organizzazione da parte delle Agenzie locali per la mobilità di Modena (AMO spa), di Ferrara (AMI srl), di Bologna (SRM srl) e di Parma (SMTP spa) dei servizi indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente alinea, per garantire fino al 31 dicembre 2012, alla popolazione ospitata, la mobilità quotidiana da lunedì il sabato, verso i luoghi di lavoro e di studio;

STIMATI gli oneri finanziari necessari che complessivamente alla data del 31 dicembre 2012 ammontano ad Euro 515.000,00 IVA compresa, come di seguito individuati:

  1. per l’effettuazione delle operazioni di trasferimento della popolazione dai campi di accoglienza alle strutture alberghiere convenzionate, effettuati nel periodo 5 ottobre - 20 ottobre 2012, dai gestori SETA spa e TPER spa su incarico delle Agenzie locali Amo di Modena e Ami di Ferrara (trattasi dei servizi di noleggio indicati al punto 1 che precede) stimati complessivamente in Euro 12.000,00 IVA 10% compresa;
  2. per l’effettuazione dei servizi descritti ai precedenti punti 2 e 3, trattasi di modifiche ai programmi di esercizio del TPL in essere mediante prolungamenti e/o deviazioni di percorso e dei servizi di trasporto passeggeri dedicati (navette) dalle strutture convenzionate ai luoghi di lavoro e studio, nel periodo di riferimento 15 settembre -31 dicembre 2012, garantite dai gestori SETA spa, TPER spa e TEP spa, su incarico delle Agenzie locali AMO di Modena, AMI di Ferrara, SRM srl di Bologna e SMTP spa di Parma, che si stimano complessivamente in Euro 470.000,00 IVA 10% compresa;
  3. per consentire gli spostamenti quotidiani per studio e lavoro usufruendo della rete TPL esistente nella zona del “cratere” il rilascio di un congruo numero di abbonamenti indicati al precedente punto 4, da parte di SETA spa, TPER spa e TRENITALIA spa, validi fino al 31 dicembre 2012, per valore complessivo stimato di €. 33.000,00 IVA 10% compresa;

DATO ATTO che gli oneri finanziari connessi alla presente ordinanza, trovano riscontro nella programmazione effettuata con propria ordinanza n. 52 del 9/10/2012 - Allegato 1, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi” di complessivi € 4.300.000,00 a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 accreditato sulla contabilità speciale accesa a favore dello scrivente, in qualità di Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.2, comma 6, dello stesso DL 74/2012, convertito con modificazioni nella L. 122/2012;

STABILITO di procedere, come segue, alla definizione delle modalità di accesso alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti entro la data del 31 dicembre 2012 dai soggetti incaricati:

- le società di gestione che effettuano i servizi di trasporto passeggeri nelle diverse modalità descritte ai precedenti punti, dovranno emettere fattura riportante la seguente intestazione: “ AL COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/12 - 842520 - ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO, 64 - 40127 BOLOGNA - C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio di quanto effettuato con l’indicazione del periodo di riferimento e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;

- le fatture potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti nel periodo 15 settembre - 31 dicembre 2012;

- la medesima documentazione dovrà essere trasmessa anche in copia all’Agenzia locale per la Mobilità che ha ordinato i servizi da svolgere, per consentire all’Agenzia medesima, una preventiva verifica tecnico-economica sull’operato;

- la verifica tecnico-economica dovrà successivamente essere inviata, entro il termine del 31 gennaio 2013, dall’Agenzia alla struttura regionale DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, che provvederà all’istruttoria delle singole richieste di autorizzazione di spesa, necessarie alla liquidazione delle somme a copertura degli oneri, nei limiti degli importi assegnati con Ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 - Allegato 1 voce di spesa 11- a cui seguiranno appositi atti dello scrivente;

- di procedere, con successivo proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa in unica soluzione sulla base della preventiva verifica tecnico-economica e delle fatture emesse dai soggetti incaricati per gli oneri finanziari sostenuti; 

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 dell’1 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/2000 n.340;

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stimare fino alla data del 31 dicembre 2012, in Euro 515.000,00 IVA compresa, gli oneri finanziari necessari a garantire la mobilità della popolazione colpita dal sisma nella zona del “cratere”, come di seguito dettagliati:

a. per l’effettuazione delle operazioni di trasferimento della popolazione dai campi di accoglienza alle strutture alberghiere convenzionate, effettuati nel periodo 05 ottobre - 20 ottobre 2012, dai gestori SETA spa e TPER spa su incarico delle Agenzie locali Amo di Modena e Ami di Ferrara (trattasi dei servizi di noleggio indicati al punto 1 che precede) stimati complessivamente in Euro 12.000,00 Iva 10% compresa;

b. per l’effettuazione dei servizi descritti ai precedenti punti 2 e 3, trattasi di modifiche ai programmi di esercizio del TPL in essere mediante prolungamenti e/o deviazioni di percorso e dei servizi di trasporto passeggeri dedicati (navette) dalle strutture convenzionate ai luoghi di lavoro e studio, nel periodo di riferimento 15 settembre - 31 dicembre 2012, garantite dai gestori SETA spa, TPER spa e TEP spa, su incarico delle Agenzie locali AMO di Modena, AMI di Ferrara, SRM srl di Bologna e SMTP spa di Parma, che si stimano complessivamente in Euro 470.000,00 IVA 10% compresa;

c. per consentire gli spostamenti quotidiani per studio e lavoro usufruendo della rete TPL esistente nella zona del “cratere” il rilascio di un congruo numero di abbonamenti indicati al precedente punto 4, da parte di SETA spa, TPER spa e TRENITALIA spa, validi fino al 31 dicembre 2012, per valore complessivo stimato di €. 33.000,00 IVA 10% compresa;

2. di dare atto che gli oneri finanziari connessi alla presente ordinanza di complessivi € 515.000,00 risultano finanziati con le risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, e gravano, come previsto con propria ordinanza n. 52 del 9/10/2012 - Allegato 1, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, sul fondo di € 4.300.000,00 previsto al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi” dello stesso allegato;

3. di autorizzare le spese indicate al precedente punto 1, nei limiti degli importi assegnati con Ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 - Allegato 1 “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, in particolare al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi”;

4. di stabilire le modalità di accesso alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti entro il 31 dicembre 2012, come segue:

a. le società di gestione che effettuano i servizi di trasporto passeggeri nelle diverse modalità descritte ai precedenti punti, dovranno emettere fattura riportante la seguente intestazione: “ AL COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/12 - 842520 -ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO, 64 - 40127 BOLOGNA - C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio di quanto effettuato con l’indicazione del periodo di riferimento e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;

b. le fatture potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti nel periodo 15 settembre - 31 dicembre 2012;

c. la medesima documentazione dovrà essere trasmessa anche in copia all’Agenzia locale per la Mobilità che ha ordinato i servizi da svolgere, per consentire all’Agenzia medesima, una preventiva verifica tecnico-economica sull’operato;

d. la verifica tecnico-economica dovrà successivamente essere inviata, entro il termine del 31 gennaio 2013, dall’Agenzia alla struttura regionale DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, che provvederà all’istruttoria delle singole richieste di autorizzazione di spesa, necessarie alla liquidazione delle somme a copertura degli oneri, nei limiti degli importi assegnati con Ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 - Allegato 1 voce di spesa 11- a cui seguiranno appositi atti dello scrivente;

e. di procedere, con successivo proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa in unica soluzione sulla base della preventiva verifica tecnico-economica e delle fatture emesse dai soggetti incaricati per gli oneri finanziari sostenuti;

5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994;

6. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

8. di pubblicare la presente ordinanza nei siti internet della Regione Emilia-Romagna e dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.

Bologna, 21 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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