n.261 del 08.08.2014 (Parte Seconda)

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9."

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

- l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Visti:

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

- la propria deliberazione n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. 31/5/2002, n. 9" con la quale, sulla base del regime fissato dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

- la propria deliberazione n. 132 del 4 febbraio 2013, con la quale si disponeva la sospensione della fase istruttoria per il rilascio di nuove concessioni la cui richiesta fosse pervenuta successivamente alla data di adozione della deliberazione stessa, in attesa di un nuovo quadro normativo di definizione delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali;

- la Legge 27 dicembre 2013,n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), con la quale, all’art. 1, comma 291, è stato integrato l’art. 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2010, estendendo alle concessioni in essere finalizzate “ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse”, la proroga della loro scadenza, fino al 31/12/2020;

- il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, con il quale all’art. 12 bis è stato modificato il comma 732, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, posticipando il termine per l’esercizio delle delega governativa di riordino della materia al 15 ottobre 2014;

Rilevato che nell’ambito del costante confronto istituzionale tra l’Amministrazione regionale e la Direzione Marittima di Ravenna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è emerso che alcune imprese concessionarie di aree demaniali marittime per acquacoltura insistenti sulle acque antistanti la costa emiliano-romagnola, pongono in essere comportamenti ritenuti elusivi della disciplina regionale, ed in particolare di quanto previsto della citata deliberazione n. 2510/2003;

Considerato, altresì, che tali comportamenti risultano in costante aumento, così come si evince dai vari rilievi, sopralluoghi e controlli effettuati dai competenti Uffici Locali della citata Direzione marittima di Ravenna, allertati a seguito di denunce provenienti dal settore, che hanno segnalato alla Regione il fenomeno sia attraverso l’invio di specifica documentazione sia nel corso di specifici incontri;

Considerato, inoltre, che il quadro normativo riferito in generale agli istituti che concernono il rilascio delle concessioni demaniali e la normativa di settore, pur in fase di ulteriore evoluzione, ha subito importanti modifiche, a cui si aggiungono anche pareri interpretativi-attuativi rilasciati dalle competenti strutture ministeriali, che incidono su alcune disposizioni della citata disciplina regionale, elaborata oltre un decennio fa;

Rilevato peraltro che, nelle more della definizione della nuova disciplina-quadro nazionale, risulta non immediata una revisione complessiva della disciplina regionale inerente l’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca ed acquacoltura, ai sensi della L.R. n. 9/2002 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, ad adottare specifiche disposizioni in chiave interpretativa e integrativa, rispetto ai contenuti della citata deliberazione n. 2510/2003, sia al fine di arginare la diffusione di comportamenti atti ad eluderne l’applicazione - tali da determinare situazioni non tollerabili nel contesto di un’azione amministrativa tesa ad assicurare lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali nel rispetto di principi che preordinano l’uso di beni pubblici - sia al fine di adeguare le disposizioni alle intervenute modifiche legislative;

Rilevato che tali disposizioni attengono a requisiti e condizioni per il rilascio e rinnovo delle concessioni, a precisazioni in ordine alle modalità da seguire nell’esercizio delle attività svolte in aree oggetto di concessione, ivi compresi gli adeguamenti riferiti alla riduzione delle aree per ipotesi di modifiche dell’assetto societario del beneficiario e l’istituto del sub ingresso;

Ritenuto pertanto di articolare in specifici punti tali disposizioni secondo i contenuti di seguito esposti:

1) di inserire tra i requisiti per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime il possesso della regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale; inoltre a seguito delle intervenute modifiche della normativa nazionale di prevedere che non sia più richiesta, per le concessioni per attività di acquacoltura, l’iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca;

2) di precisare che per “addetti” ai fini dell’applicazione della deliberazione n. 2510/2003 si intendono i titolari, i soci o i dipendenti, quest’ultimi a tempo pieno ed indeterminato dell’impresa ittica, operanti nell’area in concessione iscritti all’INPS e all’INAIL o ad altri enti previdenziali o assicurativi obbligatori per legge, per attività di pesca o acquacoltura e, in caso di concessioni rilasciate in acque marine, che tali soggetti debbano essere iscritti anche nel Registro dei pescatori marittimi (art. 32 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639);

3) di disporre che l’accesso alle aree in concessione per attività di pesca professionale o di acquacoltura sia consentito ai soli addetti dell’impresa concessionaria; ingressi di terzi devono essere autorizzati, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.6 della deliberazione n. 2510/2003, dal Servizio regionale competente, pena il pagamento, a carico dei soggetti non autorizzati, dell’indennizzo per occupazione senza titolo di demanio marittimo e la decadenza dalla concessione qualora si riscontri che l’ingresso era stato consentito dall’impresa concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 54 del Cod.Nav.;

4) di disporre altresì che nelle aree di demanio marittimo in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi della specie Tapes spp sia escluso il rilascio della autorizzazione di cui al precedente punto 3) a favore di soggetti che siano stati già computati quali addetti di altre imprese concessionarie per attività di acquacoltura della stessa specie, in relazione ai mq concedibili di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 5.1 della deliberazione n. 2510/2003;

5) di prescrivere che l’accesso alle aree di demanio marittimo rilasciate in concessione per impianti di acquacoltura sia ammesso solo con imbarcazioni previamente autorizzate dal Servizio regionale competente, o, se trattasi di acque marine, anche con imbarcazioni iscritte alla Va categoria del Registro delle Navi minori e galleggianti (RNMG) specificatamente asservite all’impianto di acquacoltura, senza preventiva autorizzazione;

6) di prevedere che in caso di diminuzione degli addetti rispetto al numero dichiarato al momento del rilascio della concessione, il concessionario debba procedere, entro sei mesi dalla avvenuta diminuzione, alla richiesta di riduzione della superficie ricalcolata sul nuovo numero di addetti, pena la sospensione della concessione fino alla trasmissione della richiesta di adeguamento. La richiesta di adeguamento della superficie non va presentata nell’ipotesi di ingresso, entro sei mesi, di nuovi addetti in sostituzione di altri venuti meno per morte o raggiungimento dell’età pensionabile;

7) di stabilire che nell'ipotesi in cui un addetto (titolare o socio) svolga la propria attività presso più concessionari per allevamenti di tapes spp, al fine di evitare che lo stesso addetto sia imputato a più imprese per il computo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 della deliberazione n. 2510/2003, il concessionario presso il quale tale attività è svolta in modo prevalente debba produrre al Servizio regionale competente una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'addetto, che riporta sia i dati identificativi dell’addetto sia i dati relativi alle imprese concessionarie presso cui l’addetto esercita la propria attività in modo non prevalente;

8) di stabilire altresì che nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, qualora si riscontri che un addetto presta la propria attività presso più imprese concessionarie, lo stesso sia imputato per il calcolo delle superfici a favore della sola impresa titolare della concessione la cui richiesta di rilascio o rinnovo sia antecedente rispetto a quella avanzata dalle altre imprese che annoverano l’addetto, e si proceda alla sospensione della concessione non adeguata per superficie fino alla richiesta di riduzione dell’area;

9) di prevedere che il sub ingresso di altri nel godimento della concessione secondo la procedura prevista al paragrafo 7.5 della deliberazione n. 2510/2003 sia ammesso solo se ha ad oggetto l’intera area in concessione ed il subentrante sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio di una nuova concessione;

10) di precisare che i pareri previsti dalla deliberazione n. 2510/2003 siano acquisiti anche mediante conferenza di servizi a norma della Legge n. 241/1990, fermo restando la presentazione della documentazione prevista dalle “Direttive regionali”, da allegare alla richiesta, mediante i modelli del Sistema Informatico del Demanio (S.I.D.);

Ritenuto inoltre di stabilire che le disposizioni recate dalla citata deliberazione n. 2510/2003 non compatibili con la disciplina approvata con il presente atto s’intendano comunque superate;

Valutato, infine, utile prevedere - a fini di semplificazione - che sulle concessioni rientranti nell’applicazione della intervenuta citata proroga di cui all’art. 1, comma 291, della Legge n. 147/2013, il competente Servizio regionale apponga un timbro, secondo le formalità previste dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 2717 del 12/3/2014, e rilasci, ove necessario, un atto di licenza suppletiva, per l’annotazione presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate competente;

Sentite le Associazioni imprenditoriali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale nella riunione tenutasi presso la Direzione regionale competente, in data 15 luglio 2014;

Sentito il Tavolo Blu nel corso della riunione del 17 luglio 2014 che ha condiviso, in via generale, l’illustrazione dei contenuti del presente atto;

Richiamati:

- il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- le proprie deliberazioni n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche”;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di adottare specifiche disposizioni in chiave interpretativa e integrativa rispetto ai contenuti della deliberazione n. 2510/2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. 31/05/02 n. 9", articolate in specifici punti secondo i contenuti di seguito esposti:

  1. di inserire tra i requisiti per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime il possesso della regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale; inoltre a seguito delle intervenute modifiche della normativa nazionale di prevedere che non sia più richiesta, l’iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca;
  2. di precisare che per “addetti” ai fini dell’applicazione della deliberazione n. 2510/2003 si intendono i titolari, i soci o i dipendenti, quest’ultimi a tempo pieno ed indeterminato dell’impresa ittica, operanti nell’area in concessione iscritti all’INPS e all’INAIL o ad altri enti previdenziali o assicurativi obbligatori per legge, per attività di pesca o acquacoltura e, in caso di concessioni rilasciate in acque marine, che tali soggetti debbano essere iscritti anche nel Registro dei pescatori marittimi (art. 32 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639);
  3. di disporre che l’accesso alle aree in concessione per attività di pesca professionale o di acquacoltura sia consentito ai soli addetti dell’impresa concessionaria; ingressi di terzi devono essere autorizzati, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.6 della deliberazione n. 2510/2003, dal Servizio regionale competente, pena il pagamento, a carico dei soggetti non autorizzati, dell’indennizzo per occupazione senza titolo di demanio marittimo e la decadenza dalla concessione qualora si riscontri che l’ingresso era stato consentito dall’impresa concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 54 del Cod.Nav.;
  4. di disporre altresì che nelle aree di demanio marittimo in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi della specie Tapes spp è escluso il rilascio della autorizzazione di cui al precedente punto 3) a favore di soggetti che siano stati già computati quali addetti di altre imprese concessionarie per attività di acquacoltura della stessa specie, in relazione ai mq concedibili di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 5.1 della deliberazione n. 2510/2003;
  5. di prescrivere che l’accesso alle aree di demanio marittimo rilasciate in concessione per impianti di acquacoltura sia ammesso solo con imbarcazioni previamente autorizzate dal Servizio regionale competente, o, se trattasi di acque marine, anche con imbarcazioni iscritte alla Va categoria del Registro delle Navi minori e galleggianti (RNMG) specificatamente asservite all’impianto di acquacoltura, senza preventiva autorizzazione;
  6. di prevedere che in caso di diminuzione degli addetti rispetto al numero dichiarato al momento del rilascio della concessione, il concessionario debba procedere, entro sei mesi dalla avvenuta diminuzione, alla richiesta di riduzione della superficie ricalcolata sul nuovo numero di addetti, pena la sospensione della concessione fino alla trasmissione della richiesta di adeguamento. La richiesta di adeguamento della superficie non va presentata nell’ipotesi di ingresso, entro sei mesi, di nuovi addetti in sostituzione di altri venuti meno per morte o raggiungimento dell’età pensionabile;
  7. di stabilire che nell'ipotesi in cui un addetto (titolare o socio) svolga la propria attività presso più concessionari per allevamenti di tapes spp, al fine di evitare che lo stesso addetto sia imputato a più imprese per il computo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 della deliberazione n. 2510/2003, il concessionario presso il quale tale attività è svolta in modo prevalente debba produrre al Servizio regionale competente una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'addetto, che riporta sia i dati identificativi dell’addetto sia i dati relativi alle imprese concessionarie presso cui l’addetto esercita la propria attività in modo non prevalente;
  8. di stabilire altresì che nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, qualora si riscontri che un addetto presta la propria attività presso più imprese concessionarie, lo stesso sia imputato per il calcolo delle superfici a favore della sola impresa titolare della concessione la cui richiesta di rilascio o rinnovo sia antecedente rispetto a quella avanzata dalle altre imprese che annoverano l’addetto, e si proceda alla sospensione della concessione non adeguata per superficie fino alla richiesta di riduzione dell’area;
  9. di prevedere che il sub ingresso di altri nel godimento della concessione secondo la procedura prevista al paragrafo 7.5 della deliberazione n. 2510/2003 sia ammesso solo se ha ad oggetto l’intera area in concessione ed il sub-entrante sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio di una nuova concessione;

10. di precisare che i pareri previsti dalla deliberazione n. 2510/2003 siano acquisiti anche mediante conferenza di servizi a norma della Legge n. 241/1990, fermo restando la presentazione della documentazione prevista dalle “Direttive regionali”, da allegare alla richiesta, mediante i modelli del Sistema Informatico del Demanio (S.I.D.);

b) di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento a decorrere dalla sua adozione;

c) di stabilire che le disposizioni recate dalla deliberazione n. 2510/2003 non compatibili con la disciplina approvata con il presente atto s’intendano comunque superate;

d) di prevedere, infine, che sulle concessioni rientranti nell’applicazione della proroga di cui all’art. 1, comma 291, della Legge n. 147/2013, il competente Servizio regionale apponga un timbro, secondo le formalità previste dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 2717 del 12/3/2014, e rilasci, ove necessario, un atto di licenza suppletiva, per l’annotazione presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate competente;

e) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

f) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet “E-R Agricoltura e Pesca”.

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