n.212 del 16.07.2014 periodico (Parte Seconda)
Approvazione schema di accordo tra Agenzia regionale di Protezione civile e Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della terra per il monitoraggio radar, della rupe di San Leo (RN)
IL DIRETTORE
Premesso che:
- il 27 febbraio 2014 si è verificata una frana, che ha coinvolto un’ampia porzione di versante nord della Rupe di San Leo (RN), su un fronte di circa 200 metri, con un volume roccioso crollato stimabile in circa 330 mila metri cubi;
- nell’immediatezza dell’evento il Comune di San Leo e la Provincia di Rimini in stretto raccordo con la Prefettura hanno provveduto ad attivare il coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile per il monitoraggio anche notturno del versante di frana in stretto coordinamento con i VV.F.;
- le competenti strutture tecniche degli enti preposti, anche con l’ausilio dell’elicottero dei VV.F., hanno eseguito un sopralluogo congiunto per un’ispezione aerea dell’area interessata dalla frana;
- il 28 febbraio 2014, un nuovo sopralluogo congiunto di tecnici esperti ha rilevato la forte instabilità dell’ammasso roccioso non escludendo che un’ulteriore evoluzione del fenomeno franoso avrebbe potuto coinvolgere alcune abitazioni private, la caserma dei Carabinieri, un complesso scolastico ospitante le sezioni materna ed elementare oltre ad altre infrastrutture (viabilità, linee elettriche ecc.);
- al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, con apposite ordinanze sindacali è stato disposto sia il divieto di transito veicolare in San Leo centro storico, sulle vie Leopardi e Circonvallazione sia lo sgombero del predetto complesso scolastico oltre a quello di 9 nuclei familiari dalle proprie abitazioni;
- la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’articolo 10 della Legge regionale 1/05 e delle direttive attuative della Giunta regionale, ha disposto:
- una spesa di Euro 500.000,00 per interventi di: monitoraggio in continuo delle deformazioni della parete rocciosa, dettagliati rilievi topografici e geotecnici e per l’installazione di ulteriori strumentazioni specialistiche, approfondimento conoscitivo della nuova morfologia del versante nord della Rupe di San Leo;
- un concorso finanziario di Euro 90.000,00 a favore del Comune di San Leo, per i primi interventi urgenti finalizzati alla perimetrazione e messa in sicurezza delle aree a rischio di crollo, alla sistemazione delle piste di accesso al Fosso Campone, all’assistenza per circa 30 giorni delle persone evacuate e agli oneri aggiuntivi di carburante per la consegna dei pasti alle sezioni del predetto complesso scolastico temporaneamente decentrate in una sede provvisoria;
- il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 40 del 21 marzo 2014 ha dichiarato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/05, lo stato di crisi regionale nel territorio del comune di San Leo (RN) per la durata di 90 giorni costituendo inoltre un apposito Comitato Istituzionale e un Centro di Coordinamento Operativo;
- il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna con nota n. PG.2014.0072380 del 14/3/2014 ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri, la richiesta dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, per il territorio della regione Emilia-Romagna interessato dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici avvenuti nell’ultima decade di dicembre e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, nel quale è compreso anche il dissesto in Comune di San Leo;
considerato che:
- il 7 marzo 2014 Dipartimento della Protezione Civile ha incaricato il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, di installare un sistema di monitoraggio della porzione della rupe di San Leo mediante radar interferometrico da terra;
- il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze rendiconterà gli oneri connessi ai primi 2 mesi di monitoraggio al Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell'Accordo n. 1183 del 21 dicembre 2012 stipulato in qualità di Centro di Competenza, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
considerato inoltre che:
- il dissesto è tuttora in fase di intensa attività e pertanto risulta necessario mantenere il sistema di monitoraggio radar fino al completamento delle indagini e degli approfondimenti tecnici sulla possibile ulteriore evoluzione del dissesto in corso, come risulta dalle riunioni del Comitato di Coordinamento Operativo del 9 aprile 2014 e del Comitato Istituzionale del 22 aprile 2014;
- gli studi e le valutazioni sull’evoluzione del dissesto nonché l’allestimento del monitoraggio profondo sono tuttora in corso;
- ad oggi non è ancora pervenuto nessun riscontro riguardo la richiesta di stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri;
- il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze con nota Prot. n. 29 Pos. CDC del 3 aprile 2014 si è reso disponibile a proseguire le attività di monitoraggio della frana;
- il Direttore dell’Agenzia con nota prot. n. PC.2014.5947 del 7/05/2014, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 ha autorizzato la copertura finanziaria nel limite massimo di Euro 69.000,00 (euro sessantanovemila, fuori campo applicazione IVA) per poter usufruire delle conoscenze tecnico-scientifiche utili alla riduzione del rischio da frana mediante il proseguo dell’attività di monitoraggio radar fino al 7 agosto 2014;
ritenuto necessario per quanto sopra premesso, provvedere all’approvazione di un accordo tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, in qualità di Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 252 del 26 gennaio 2005, per poter usufruire delle conoscenze tecnico-scientifiche utili per la riduzione del rischio associato al dissesto sopra richiamato, mediante il proseguo dell’attività di monitoraggio radar per ulteriori 3 mesi e comunque fino al completamento degli studi, a partire dal 7 maggio 2014, il cui schema è riportato in allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", come successivamente modificata che ha definito le linee fondamentali di organizzazione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013 “Approvazione ai sensi dell’art.21, comma6, lettera A) della L.R. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 30 luglio 2012 che ha conferito allo scrivente l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i, la regolarità del presente atto;
determina:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra per lo studio mediante monitoraggio radar con sensori a terra, della frana della rupe in Comune di San Leo (RN), di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’allegato “A” provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il DirettoreMaurizio Mainetti
Allegato A)
Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 tra l'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Scienze della terra dell’Università degli Studi di Firenze per lo studio e il monitoraggio della Rupe di San Leo (Provincia di Rimini)
L’anno duemilaquattordici il giorno ____ del mese di ___________ tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna, c.f. 91278030373 con sede in Bologna - Viale Silvani, 6, in seguito indicata “Agenzia Regionale”, rappresentata dal Direttore Dott. Maurizio Mainetti nato a Santa Sofia (FC) il 17 aprile 1957, che agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna;
e
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “DST-UNIFI”, rappresentato dal Prof. Lorenzo Rook, nato a Firenze il 24/03/1962, domiciliato per la sua carica presso il DST a Firenze in Via Giorgio La Pira n. 4, in qualità di Direttore del DST, nominato con Decreto n. 109790(898) del 5 ottobre 2012 dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino.
Visto
- il comma 1 dell’articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l’articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio connesso a movimenti di versante, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l’emergenza;
- l’articolo 6, comma 1 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che “all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il DST-UNIFI in quanto Università pubblica, è inserita nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- che il DST-UNIFI è componente del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto svolge attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica competenza, ivi compreso l’ambito del rischio connesso ai movimenti di versante, per il perseguimento delle finalità di protezione civile;
Premesso che
- la conoscenza, anche tecnico-scientifica, delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l’ambiente e la conoscenza tempestiva dell’estensione delle aree che possono essere interessate da eventi calamitosi, costituiscono presupposto essenziale per l’attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
Considerato che
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, definisce i principi per l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge n. 225/1992;
- nel decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012 su indicato, sono individuati i Centri di Competenza;
- l’elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua il DST-UNIFI quale Centro di competenza ai sensi della lett. c) dell’articolo 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- il DST-UNIFI quale Centro di Competenza svolge, fra l’altro: i) attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici; ii) realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi; iii) metodologie per l’identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative; iv) metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche; v) definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a moventi di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra; vii) sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche sottomarino;
- il DST-UNIFI per i propri fini istituzionali, così come previsto dal regolamento di Istituto, svolge le seguenti attività: promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza e che riguardano le Geoscienze nel loro complesso, comprendenti i seguenti settori e discipline: a. geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni; b. geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia, paleontologia; c. geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia; d. geofisica; e. pedologia.
- le attività di ricerca svolte dal DST-UNIFI risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell’attuazione delle attività di protezione civile e rivestono carattere di interesse pubblico;
- il DST-UNIFI è in grado di realizzare, a beneficio della Pubblica Amministrazione, per finalità di previsione e prevenzione dei rischi, sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio dei movimenti del terreno e di sviluppare metodi di valutazione dei processi di rischio ai fini della sorveglianza e dell’allertamento, nonché per la valutazione indipendente dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione a breve e a lungo termine;
- le attività di ricerca svolte dal DST-UNIFI risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell’attuazione delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e rivestono carattere di interesse pubblico;
- il giorno 27 febbraio 2014 si è verificato l’improvviso crollo di un'importante porzione della rupe su cui si erge il centro storico di San Leo, per un volume di 330 mila metri cubi;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 21 marzo 2014 viene dichiarato lo stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1/2005 nel territorio del comune di San Leo (RN) interessato da un grave movimento franoso e contestualmente vengono costituiti un Comitato Istituzionale e un Centro di Coordinamento Operativo;
- si è reso necessario adottare le prime misure urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità mediante lo sgombero prudenziale di alcune abitazioni e l’avvio di un monitoraggio in continuo delle deformazioni della parete rocciosa e di un approfondimento conoscitivo geomeccanico dell’ammasso roccioso nell’area del crollo;
- su incarico del Dipartimento della Protezione Civile, il Centro di Competenza, DST-UNIFI, ha installato in data 7 marzo 2014 un sistema di monitoraggio in continuo e remoto della porzione della rupe di San Leo mediante radar interferometrico da terra;
- d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, gli oneri connessi con i primi 2 mesi di monitoraggio saranno rendicontati dal DST-UNIFI al Dipartimento della Protezione Civile sull'Accordo n. 1183 del 21 dicembre 2012 da questi stipulata, in qualità di Centro di Competenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
- l'esito delle riunioni del Comitato di Coordinamento Operativo del 9 aprile 2014 e del Comitato Istituzionale del 22 aprile 2014 confermano la necessità di mantenere il sistema di monitoraggio radar fino al completamento delle indagini e degli approfondimenti tecnici sulla possibile ulteriore evoluzione del dissesto in corso;
- con la nota del 30 aprile 2014 il DST-UNIFI si rende disponibile a proseguire le attività di monitoraggio con le medesime modalità già avviate;
- che l'Agenzia Regionale ritiene pertanto opportuno stipulare, con il presente atto, un accordo con il DST-UNIFI, per poter usufruire delle conoscenze tecnico-scientifiche utili per la riduzione del rischio associato alla frana anzidetta mediante il proseguo dell’attività di monitoraggio radar fino al completamento degli studi e comunque per ulteriori 3 mesi a partire dal 7 maggio 2014.
tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Oggetto dell'Accordo
Con il presente Accordo l'Agenzia Regionale e il DST-UNIFI concordano di instaurare un rapporto di collaborazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi, ricerche, indagini e monitoraggi finalizzati ad approfondire le conoscenze sui movimenti franosi che interessano la rupe di San Leo (Rimini).
Art. 2 Programma delle attività di ricerca
Il DST-UNIFI svolge in cooperazione con l'Agenzia Regionale, gli studi e le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. Le attività previste nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Accordo, saranno comunque realizzate con modalità e tempistiche concordate tra i tecnici dell’Università e quelli dell'Agenzia.
Il programma delle attività di ricerca potrà essere, in ogni caso, ridefinito e rimodulato mediante accordo fra le parti tramite corrispondenza scritta
Art. 3 Procedure e trasferimento dati
Le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni da DST-UNIFI all’Agenzia Regionale sono definite nell’allegato tecnico al presente Accordo. Tali procedure potranno essere modificate di comune intesa, anche durante il periodo di validità del presente atto, in relazione a eventuali mutate esigenze dell’Agenzia Regionale o ad evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo.
Art. 4 Responsabili
Il responsabile del programma di attività per l’Agenzia è il Dott. Geol. Antonio Monni dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna.
Il responsabile scientifico del programma di attività per il DST è il Prof. Nicola Casagli che disporrà dei mezzi del DST.
Art. 5 Proprietà intellettuale
Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.
I risultati dell’attività di ricerca saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.
L'Agenzia Regionale potrà comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.
Art. 6 Pubblicità dei risultati
Il DST-UNIFI potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili ed il Responsabile scientifico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela di eventuali diritti di proprietà industriale. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinate dal presente contratto dovrà fare menzione esplicita del presente accordo, nel cui ambito è stato realizzato.
Art. 7 Obblighi di riservatezza
Il DST e il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e di riservatezza.
Il DST vigilerà affinché i risultati della ricerca non vengano portati a conoscenza di terzi ed estenderà al proprio personale l’osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente Accordo.
Il DST è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni e altro di proprietà dell’Agenzia, messi a disposizione del DST per lo svolgimento della ricerca.
L’Agenzia è tenuta a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dal DST nello svolgimento della ricerca.
Art. 8 Durata, modifiche e integrazioni
Il presente Accordo decorre dal 7 maggio 2014 fino al 7 agosto 2014.
Nel caso in cui si presenti l'esigenza di continuare le attività in essere e le risorse economiche siano disponibili, l'Agenzia Regionale potrà valutare una proroga del presente accordo per un ulteriore periodo. Tale proroga dovrà essere pattuita per iscritto con l’indicazione del periodo di proroga e delle risorse finanziarie all’uopo necessarie.
Art. 9 Contributo alle spese di ricerca
Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, l’Agenzia erogherà al DST, un contributo di euro 69.000,00 (sessantanovemila/00) nelle modalità specificate nel successivo art. 10.
Considerato che:
i) l’oggetto del contributo è strettamente connesso con l’attività istituzionale di ricerca svolta dal DST-UNIFI;
ii) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
iii) il contributo sarà utilizzato dal DST-UNIFI integralmente per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito del presente Accordo;
iv) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse – un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo.
Per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto al DST-UNIFI è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n. 633/1972 e s.m.
Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.
E’ inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico del DST-UNIFI, con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte dell'Agenzia Regionale.
Art. 10 Modalità di pagamento
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia al DST, come disciplinato dall’art. 9, con le seguenti modalità:
- Euro 69.000,00 previo invio all’Agenzia delle note di addebito.
Unitamente alle note di addebito, il DST-UNIFI dovrà attestare le attività svolte al 07 agosto 2014 e rendicontare le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese di ricerca e di sviluppo tecnologico come previsto dall’art. 9.
L’Agenzia provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione al protocollo, della documentazione sopra indicata.
Art. 11 Altri soggetti coinvolti
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il DST-UNIFI potrà avvalersi di altri soggetti tecnico scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Il responsabile scientifico potrà impiegare laureandi e dottorandi di ricerca per seguire parti del programma di attività, sotto la propria supervisione, al fine di migliorare la qualità tecnica e scientifica dei risultati, oltre che per finalità didattiche e di addestramento sul campo.
Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto con il solo DST-UNIFI, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità dello stesso per l’osservanza di ogni normativa vigente nonché, nei confronti dell’Amministrazione per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti del presente Accordo.
Art. 12 Attrezzature in comodato
Per lo svolgimento delle attività previste non sono previste attrezzature in comodato d’uso.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno della struttura dell'Agenzia Regionale e del DST-UNIFI, sia all’esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
E’ diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
Art. 14 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile
Art. 15 Spese contrattuali
Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Redatto in triplice copia.
per il DST UNIFI Il Direttore del Dipartimento Prof. Lorenzo Rook |
per l’Agenzia Regionale Il Direttore Dott. Maurizio Mainetti |
per presa visione,
il Responsabile scientifico
Prof. Nicola Casagli_____________________________
Firenze, lì …..
Il Responsabile del programma di attività per l’Agenzia
Dott. Geol. Antonio Monni ________________________
Bologna, lì