n.103 del 13.04.2017 (Parte Prima)

Oggetto n. 4461 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la l.r. 5/2013, che rappresenta la risposta che la nostra Regione ha dato al preoccupante fenomeno del dilagare della dipendenza da “gioco d’azzardo”, pone particolare attenzione alla protezione delle cd. categorie sensibili; di quei soggetti, cioè, che per alcune fragilità intrinseche alla loro condizione, sono maggiormente esposte a patologie appartenenti alla categoria diagnostica dei Disturbi del controllo degli impulsi, le cui ricadute in termini sanitari e sociali sono deleterie.

In particolare, secondo un'indagine condotta dall'Università di Bologna in collaborazione con Nomisma, in Italia un ragazzo su due di età compresa tra i 14 e i 19 anni subisce il fascino pericoloso di scommesse e lotterie e il fenomeno è in pericolosa diffusione.

Secondo l'indagine, che è stata titolata "Young millennials monitor" il 17 per cento ha giocato una volta a settimana o anche più, l'11 per cento lo fa con cadenza mensile e il 21 per cento più raramente.

La ricerca ha infine indicato che è del 5 per cento la percentuale dei ragazzi che presenta già un approccio problematico al gioco e il 9 per cento è già definito a rischio ludopatia, i dati confrontati con le ricerche effettuate dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, preoccupano.

Evidenziato che

la norma regionale, per meglio contrastare questo fenomeno prevede l’adozione di un regolamento, accanto alla diffusione di buone pratiche educative, per garantire il rispetto di una distanza minima di 500 mt fra i locali ospitanti i citati apparecchi per il gioco e luoghi sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

La legge, come successivamente modificata, prevede anche il divieto per i minori di utilizzare le cosiddette ticket redemption, ovvero apparecchi per il gioco, attivabili con moneta o altri strumenti di pagamento, che distribuiscono tagliandi per ottenere premi e che coinvolgono sempre più bambini, avvicinandoli pericolosamente al mondo delle slot e diffondendo un messaggio potenzialmente dannoso.

Rilevato che

l’odierna modifica alla legge 5, nel meglio specificare l’ambito di attuazione del divieto, assegna alla Giunta regionale il compito di emanare una specifica direttiva attuativa, sentita la competente commissione assembleare.

È necessario adottare criteri attuativi efficaci e mirati a contrastare il gioco d’azzardo fra i minori, vista anche l’assenza di un quadro nazionale di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

a dare piena e rapida attuazione alla legge regionale 5 del 2013 ed ai necessari provvedimenti attuativi, delegando l’osservatorio regionale di cui all’art. 5 della L.R. 5 del 2013, nelle misure di contrasto all’uso delle ticket redemption tra i minori, a coinvolgere in maniera trasversale i soggetti a vario titolo coinvolti: il garante regionale per l’infanzia ed adolescenza, le Istituzioni socio-sanitarie, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni che si occupano di prevenzione alla dipendenza dall'azzardo e le Associazioni di categoria interessate.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana dell’11 aprile 2017

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