n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)
Delibera Giunta comunale 14/3/2011, n. 99 – Esito procedura di valutazione impatto ambientale sul progetto di ristrutturazione di 3 capannoni zootecnici per galline ovaiole in località Ronta in comune di Cesena (FC)
Il Comune di Cesena comunica: la decisione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto: “Ristrutturazione di 3 capannoni zootecnici per galline ovaiole, in località Ronta – via Masiera Prima n.3241 in Comune di Cesena (FC)
Il progetto è presentato da: Società Agricola SAPA ss - Cesena
Il progetto è localizzato: in frazione Ronta – Via Masiera Prima n.3241 – Comune di Cesena (FC)
Il progetto interessa il territorio del seguente comune: Comune di Cesena (Forlì - Cesena)
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n.9, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n.35, l’Autorità Competente: Comune di Cesena con atto: deliberazione G.C. n.99 del 14.3.2011 ha assunto la seguente decisione:
a) La valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di ristrutturazione di 3 capannoni zootecnici per galline ovaiole in località Ronta in Comune di Cesena, presentato dalla Società Agricola SAPA s.s., poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 7/3/2011, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del “Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di ristrutturazione di 3 capannoni zootecnici per galline ovaiole in località Ronta in Comune di Cesena”, sottoscritto il 07/03/2011 nell’apposita Conferenza dei Servizi, Rapporto che costituisce l’allegato 1,parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. tutte le superfici impermeabilizzate esistenti nell’impianto, con particolare riferimento a quelle in testata e lateralmente ai capannoni e prospicienti alla concimaia, interessate dal carico e scarico degli animali e dalla movimentazione della pollina prodotta sia mediante nastri che mediante trasporto con mezzi (area di accesso alla concimaia), dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta giornalmente e al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;
2. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate e non pavimentate (comprese le aree carrabili), queste dovranno essere immediatamente rimosse;
3. al momento dell’installazione degli estrattori d’aria, limitatamente al fronte di emissione, in tutti e tre i capannoni e ad esclusione degli estrattori condivisi con il tunnel di essiccazione, dovranno essere adottati idonei sistemi atti a limitare e contenere la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere). L’azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati in tutti e tre i capannoni, la periodica raccolta delle polveri prodotte e depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte;
4. si dovrà provvedere alla chiusura della concimaia su tutti i lati (est, sud, ovest) prevedendo sul lato ovest che l’apertura continua di 1 m prevista da progetto venga dotata di finestrature a vasistas da aprire in caso di lavorazioni all’interno. Si dovrà inoltre provvedere alla realizzazione nel lato nord di un portone a chiusura scorrevole per l’accesso e il carico della pollina;
5. dovrà essere evitato in fase di cantiere ogni possibile sversamento accidentale di inquinanti (vedi carburante e lubrificante dei mezzi utilizzati) nel suolo e nel sottosuolo, al fine di evitare la contaminazione del corpo idrico, con particolare riferimento alla fase di scavo in prossimità della falda;
6. il volume dell’invaso artificiale per l’invarianza idraulica deve essere aumentato di almeno 20 mc (divenendo di volume totale pari a 70 mc) al fine di garantire il rispetto dell’invarianza nel caso intervengano variazioni di volume della depressione legate al riempimento dello stesso a causa del trasporto solido o di eventuali fenomeni d instabilità delle sponde;
7. in relazione alle piantumazioni di progetto previste sul lato est, parallelamente a Via Masiera I, al fine di ottenere uno schermo continuo e compatto che limiti la dispersione di polveri ed odori nell’ambiente circostante, si ritiene necessario prevedere un sesto di impianto maggiormente ravvicinato (2-3 m) utilizzando essenze quali carpino, roverella, acero campestre o altre specie autoctone; si ritiene inoltre necessario utilizzare tutto lo spazio a disposizione, compatibilmente con la distanza dai confini di proprietà, per prevedere ulteriori file oltre alle due proposte; tali file sfalsate, inoltre, dovranno essere posizionate ad una distanza non superiore a 3 m l’una dall’altra. Tale intervento, al fine di una sua maggiore efficacia, dovrà essere realizzato anticipatamente, o al più tardi contestualmente, rispetto ai lavori edilizi di progetto e in ogni caso entro la prima stagione utile successiva al rilascio del permesso di costruire; entro 3 mesi dalla piantumazione dovrà esserne data comunicazione al Comune di Cesena ed all’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
8. utilizzando le medesime essenze, i medesimi sesti di impianto e le medesime tempistiche di cui al punto precedente, si ritiene necessario prevedere, lungo i lati nord e sud dell’allevamento, una schermatura maggiormente efficace, rispetto a quella ad oggi presente, tramite l’inserimento di ulteriori file arboree nello spazio disponibile. In particolare, in entrambi i casi potrà essere utilizzata la parte di terreno tra le alberature esistenti e le aree impermeabilizzate e/o carrabili già presenti e/o di progetto;
9. dovranno essere, inoltre, previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi agli impianti delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine, di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi vegetali presenti;
10. al fine di verificare l’effettivo accrescimento della vegetazione impiantata, dovrà essere predisposta, con cadenza annuale per i primi 5 anni dall’impianto, da trasmettere entro aprile di ogni anno, una relazione descrittiva attestante, anche tramite documentazione fotografica, il grado di sviluppo e lo stato vegetativo degli elementi arborei messi a dimora; tale relazione dovrà essere inviata al Comune di Cesena ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
11. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:
- durante le eventuali operazioni di demolizione dovranno essere utilizzati sistemi di abbattimento polveri sospese mediante utilizzo di getti d’acqua nebulizzata;
- si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura degli eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti;
- le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
- i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni;
- i camion, all’interno del cantiere, dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico;
12. alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei risultati delle simulazioni effettuate, di quanto esposto al paragrafo Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale - Aria, si ritiene necessario pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della qualità dell’aria della zona in termini di polveri totali, a carico della Ditta proponente, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate:
- è necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualità dell’aria in fase di esercizio di durata annuale caratterizzato da due campagne di monitoraggio stagionali, una estiva (giugno-luglio) e una invernale (gennaio - febbraio), della durata di 15 giorni consecutivi ciascuna, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria nei periodi monitorati nel punto di massima ricaduta stimato dalla valutazione previsionale presentata;
- le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità del punto di massima ricaduta calcolato nelle valutazioni previsionali presentate e precisamente presso il lato ovest del ricettore 1 indicato negli elaborati “Valutazione dispersione inquinanti” del 15/11/2010 e del 1/12/2010, allegati al SIA;
- dovrà essere monitorato il parametro PTS mediante mezzo mobile, o attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta significativa e utile allo scopo prefissato;
- durante ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere monitorate anche direzione e velocità del vento;
- nell’eventualità che durante le campagne di monitoraggio si verifichino condizioni (sia in termini di attività sia in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano causare l’acquisizione di dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovrà essere ripetuta;
- il monitoraggio da promuovere in corso di esercizio dovrà essere iniziato durante il primo anno dalla data di messa a regime dell’impianto nella prima stagione invernale o estiva utile. La comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata a cura del Proponente, al Comune di Cesena ed all’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
- i risultati di ogni campagna stagionale di monitoraggio dovranno essere presentati, sotto forma di relazione tecnica, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena e ad ARPA entro un mese dal termine di ogni singola campagna;
- in caso di verifica di situazioni di criticità in termini di concentrazioni rilevate dei parametri monitorati, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, idonee misure di mitigazione e abbattimento al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti nell’area e presso i singoli ricettori, e sarà valutata, da parte delle amministrazioni citate, la necessità di effettuare, con oneri a carico della società proponente, ulteriori e più approfondite campagne di monitoraggio successive;
13. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti definiti:
- esternamente e in punto prossimo al ricettore identificato con il numero 1 nell’elaborato “Valutazione dispersione degli inquinanti” - 1/12/2010. Il punto di campionamento dovrà essere ubicato ad ovest del ricettore suddetto, tra il ricettore stesso e l’area di progetto;
I rilievi sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale:
- dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio in periodo antecedente l’inizio attività dell’allevamento in esame (da intendersi come periodo antecedente all’introduzione di animali nei capannoni 1 e 2) al fine di caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovrà essere realizzata preferibilmente in periodo estivo (da giugno ad agosto);
- il monitoraggio dovrà essere ripetuto nel medesimo punto sopra descritto, entro il primo anno dalla data di messa a regime dell’impianto sempre in periodo estivo (giugno – agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati;
Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma EN 13725/03.
I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione di tutte le campagne di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Cesena, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell’odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti citati, e anche da parte del proponente, la necessità o meno di realizzare interventi progettuali di mitigazione ritenuti necessari ed eseguire nuove campagne di monitoraggio nell’area;
14. la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio relativa al parametro Ammoniaca, entro 18 mesi dalla messa a regime dell’impianto di allevamento, e comunque entro l’anno 2012 secondo le modalità e i criteri di seguito descritti:
a) Dovranno essere utilizzati campionatori passivi specifici per ammoniaca, posizionati indicativamente presso 7 recettori, individuati entro un raggio di 200 m dall’allevamento;
b) La campagna, da concordarsi con Arpa per le modalità di svolgimento, dovrà essere svolta tra Maggio e Settembre;
c) Tale campagna prevederà due periodi distinti di esposizione, che potranno variare a seconda del tipo di campionatore scelto tra quelli in commercio;
d) Tutti i dispositivi necessari all’esecuzione della campagna dovranno essere forniti dal gestore, che dovrà provvedere all’acquisto, entro il mese di aprile 2012;
e) Le attività di campionamento e analisi verranno eseguite da Arpa, a carico del gestore;
f) i risultati ottenuti saranno valutati congiuntamente dalla Conferenza dei Servizi di cui alla Procedura di VIA. Nel caso in cui le conclusioni della Conferenza, ed i risultati delle analisi mensili sulla pollina in uscita dal tunnel, nel primo anno di attività, evidenzino criticità, si valuterà la necessità o meno di realizzare interventi progettuali ritenuti necessari;
15. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
167. dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico presso il ricettore maggiormente esposto secondo i criteri e le modalità di seguito descritti:
- devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore presente maggiormente prossimo all’area di progetto (ricettore denominato R3 nell’elaborato “Integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico – Allegato 1 – agosto 2010”). Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività dell’allevamento ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività e a regime, nelle condizioni peggiorative di rumorosità prodotta;
- il monitoraggio acustico di cui al punto precedente dovrà essere eseguito dalla società proponente entro 2 mesi dalla data di messa a regime dell’attività, con oneri a carico della società proponente;
- tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione della campagna di rilievi fonometrici, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, ad ARPA e al Comune di Cesena;
17. le comunicazioni della data di inizio attività e della data di messa a regime dell’impianto (da intendersi quest’ultima come data dalla quale l’impianto è funzionante e in tutti e tre i capannoni sono stati accasati gli animali) dovranno essere effettuate, a cura del proponente, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, ad ARPA e al Comune di Cesena;
18. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti, dovranno valutate e concordate con gli Enti richiamati al punto precedente idonee misure di mitigazione acustica e/o gestionali ritenute necessarie.
Il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
c) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto si conclude con una valutazione degli impatti ambientali e ricomprende l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa all’insediamento zootecnico in argomento, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 108 del 8/03/2011;
d) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 5;
e) di quantificare in Euro 958,40 pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente;
f) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione tra Comune di Cesena e Provincia di Forlì-Cesena, citata in premessa, il 90% dell’importo sopra citato, pari a Euro 862,56, spetta alla Provincia, per l’attività istruttoria da essa svolta, e sarà accertato al cap. 600005 del bilancio 2011, mentre il 10%, pari a € 95,84, spetta al Comune e sarà accertato al cap. 30037/00 – Diritti istruttoria pratiche valutazione impatto ambientale – del Bilancio 2011;
g) di dare atto che, l’importo di Euro 862,56 spettante alla Provincia sarà impegnato con apposita determina al cap. 400005 del Bilancio 2011;
h) di provvedere ad effettuare il pagamento delle suddette spese di istruttoria di spettanza della Provincia, pari a Euro 862,56, dopo aver incassato il versamento che verrà effettuato dalla Società proponente;
i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna della Regione Emilia-Romagna, all’ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda USL di Cesena;
k) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
l) di provvedere a pubblicare integralmente sul proprio sito web la presente deliberazione;
La Giunta, inoltre, attesa l’urgenza di provvedere, sempre ad unanimità di voti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma del DLgs n. 267 del 18/8/2000.