n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio Hospice "Villa Adalgisa" di Ravenna
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere all’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture e la deliberazione n. 419/2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 “indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”
Viste:
- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 20/5/2013, Prot. n. PG 2013/122330, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa sociale ”Società Dolce”, con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano, chiede l’accreditamento istituzionale dell’Hospice “Villa Adalgisa”, sito in Ravenna, via Fiume Montone Abbandonato n. 447;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Ravenna, autorizzazione n. 58613/201;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata, in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
Dato atto del parere allegato;
determina:
- di concedere l'accreditamento provvisorio per attività ambulatoriali e di degenza per 13 posti letto, di cui 10 utilizzati contemporaneamente, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Hospice “Villa Adalgisa”, sito in Ravenna, via Fiume Montone Abbandonato n. 447;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni ha validità quadriennale;
- di dare mandato all’Agenzia sanitaria e Sociale regionale di verificare, entro 18 mesi, il possesso dei requisiti di accreditamento. L’eventuale verifica negativa comporta, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, del DLgs 502/92 e s.m.i. la sospensione automatica dell’accreditamento concesso;
- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alle tipologie di attività;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.