n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nelle A.T.B. "Pianasso" e "Volano-Bocaura". Modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto Tapes spp dagli allevamenti di Tapes spp. ubicati nella Sacca di Goro e a ridosso delle dighe frangiflutto di Comacchio a rischio moria per crisi distroficheanossia delle acque e per eventi meteomarini e climatici

IL RESPONSABILE

Visti

- il R.D. n.327 del 30/3/1942 “Codice della Navigazione” (Cod. Nav.), ss.mm, ed il D.P.R. n.328 del 15/2/1952 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)” (Reg.Cod.Nav:), ss.mm.;

- il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e nello specifico l’art.105, comma due, lett. l), che conferisce alle Regioni tutte le funzioni inerenti il rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Viste

- la L.R. n. 9 del 31/5/2002: ‘Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale’;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 2510 del 9/12/2003: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. R. 31/5/2002, n. 9"

- la Delibera della Giunta Regionale. n. 1296. 23/7/2014: “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto: “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9.”.

- la Delibera della Giunta Regionale. n. 862 del 8/6/2015: “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività' di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro”;

- la L.R. n. 13 del 30/7/2015: “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Preso atto:

- della nota della Direzione Generale della pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12804 del 3/8/2006 con la quale, a seguito del parere della Commissione Consultiva centrale della pesca, si riconosceva alla Regione la possibilità di delimitare aree di nursery (aree di tutela biologica) “per la tutela degli stock ittici delle vongole nella Sacca di Goro”;

- delle Determina Regionale n. 8237 del 29/7/2010: "Nuova individuazione delle Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie tapes spp. e Chamelea gallina nella Sacca di Goro";

- della Determina Regionale n. 7086 del 25/5/2012:“Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nell'area di tutela biologica del “Pianasso” di cui al capoverso cinque della Determina regionale n. 8237/2010. Modalità e condizioni di richiesta dell'area in concessione” con la quale si diede la possibilità alle imprese con impianti di allevamento ubicati in aree della Sacca a forte rischio anossico di delocalizzare in parte di tale zona il prodotto di tapes spp, al fine di evitarne la moria;

- della Determina Regionale n. 4055 del 18/04/2013, con la quale, in considerazione della incidenza del rischio anossico, la Sacca di Goro è stata suddivisa in tre zone (A = basso rischio – B = medio rischio – C = alto rischio), e che, tale suddivisione, è stata confermata dal Comitato Consultivo denominato “Tavolo Blu”, nella riunione tenutasi il 20/7/2015, relativamente ad altra ipotesi di trasferimento definitivo di concessioni da aree ad “alto rischio”, in zone a minor rischio e ad elevata idrodinamicità, individuate nell’Area di Tutela Biologica del “Bassunsin”;

- della Delibera della Giunta Regionale n. 1184 del 6/9/2015, avente ad oggetto: “Definizione delle modalità per la richiesta di trasferimento di concessioni demaniali marittime per allevamenti di Tapes spp. da aree della Sacca di Goro soggette a forti rischi e vincoli ambientali e sanitari in aree individuate all'interno dell'A.T.B. “Basunsin”, caratterizzate da una maggior idrodinamicità e minori rischi e vincoli”;

- le Determine Regionali nn. 2803/2016, 2804/2016, 2805/2016, 2807/2016, 2808/2016, 2809/2016, 2810/2016, 3105/2016,4275/2016, 5579/2016, 5580/2016, con le quali si è proceduto al trasferimento, con contestuale riduzione delle aree, per le imprese con impianti ubicati in aree a fortissimo rischio sanitario e ambientale (zona C);

Considerate le forti preoccupazioni emerse in vari incontri con le Organizzazioni dei Produttori e le Associazioni del settore dell’acquacoltura, nel corso delle quali è stata evidenziata la preoccupazione degli operatori di settore per l’elevato rischio del ripetersi della situazione di distrofia ambientale con ulteriore rischio di sviluppi negativi dal punto di vista sanitario, che già negli scorsi anni sono stati oggetto di provvedimenti d’urgenza per permettere la delocalizzazione del prodotto dalle aree interne alla sacca alle zone meno a rischio delle Aree di Tutela biologica;

Valutato che i previsti lavori di riattivazione idrodinamica della Sacca di Goro sono in fase di avvio e, pertanto, ancora sussistono criticità che, con il ripetersi dei fenomeni atmosferici caratteristici del periodo estivo e autunnale, potrebbero effettivamente ritornare a produrre le crisi anossiche cui si è assistito negli scorsi anni, mettendo a forte rischio di mortalità le tapes spp presenti negli allevamenti;

Vista la nota dell’Organizzazione dei produttori Vongola di Goro, acquisita al protocollo regionale col n. PG.2016.0420077 del 6/6/2016, con la quale si richiede di adottare una eccezionale misura di emergenza atta a dare la possibilità alle imprese di acquacoltura, presenti con allevamenti nella Sacca di Goro, di delocalizzare il prodotto, come avvenuto lo scorso anno nella Area di tutela Biologica del “Pianasso”, zona meno soggetta a rischio anossico anche in caso del perdurare di avverse situazioni ambientali e climatiche;

Considerato che, al fine di evitare nuovamente un intervento d'urgenza, da parte della Regione, da attuarsi a fenomeno già avanzato, con tale nota si chiede di prendere in considerazione la possibilità di concedere, per le imprese, di delocalizzare preventivamente, per un periodo non superiore a sei mesi, il prodotto presente negli allevamenti delle concessioni, suggerendo per la delocalizzazione, l’utilizzo dell’Area di Tutela Biologica del “Pianasso”, nei termini della superficie disponibile, rapportata alla superficie degli allevamenti da cui delocalizzare il prodotto in pericolo, già utilizzata per lo stesso scopo lo scorso anno;

Visto il parere tecnico-scientifico, allegato alla citata nota dell’O.P., rilasciato dall’Istituto Delta Ecologia Applicata srl di Ferrara, quale Istituto scientifico iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche al n. 53172DPY, nel quale si afferma che “se da un certo punto di vista la Sacca di Goro, ambiente tipicamente di transizione con bassi fondali e acque salmastre ad elevata trofia, presenta condizioni ideali per l’allevamento di tapes spp., e la molluschicoltura in genere, al contempo risulta estremamente vulnerabile rispetto ad una serie di rischi. Un ecosistema a così forte spinta eutrofica, infatti, può arrivare al collasso ambientale in tempi estremamente veloci, soprattutto quando non sono garantite adeguate condizioni idrodinamiche, come si è verificato negli ultimi anni” e si conclude affermando che “è, quindi, opportuno prendere in seria considerazione la possibilità di delocalizzare il prodotto presente negli allevamenti, in aree meno a rischio, che allo stato attuale sono da identificare nella Area di Tutela Biologica del “Pianasso”;

Preso atto dei dati del monitoraggio, continuo e settimanale, dei principali parametri delle acque effettuato in diversi punti della Sacca di Goro da ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara che fanno presumere, con elevata probabilità, il concretizzarsi di situazioni di rischio anossico nel prossimo periodo estivo-autunnale;

Considerato che in successivi incontri di concertazione è emerso che analogo problema di moria delle vongole durante lo stesso periodo è stato attenzionata dalle imprese ittiche titolari di impianti di acquacoltura nelle concessioni di aree demaniali marittime a ridosso delle scogliere frangiflutti antistanti la costa del Comune di Comacchio;

Vista la nota della Impresa Ittica La Valle scarl di Comacchio acquisita con PEC n. 6741947 del 21/6/2016, con la quale si evidenziava la forte situazione di rischio ambientale cui sono soggetti anche gli allevamenti posti in prossimità delle scogliere frangiflutti sopracitate, in quanto soggetti anch’essi, negli anni scorsi, durante il periodo estivo e autunnale, a morie delle tapes spp allevate;

Valutato che tale situazione necessiti di essere presa in considerazione al pari di quella verificatesi per motivi diversi negli allevamenti ubicati nella Sacca di Goro, si ritiene di ammettere alla possibilità di delocalizzazione anche le imprese con allevamenti nella zona ricompresa fra la battigia e le scogliere frangiflutti antistanti la costa del Comune di Comacchio a condizione che sia presentata idonea relazione tecnico-scientifica redatta da un Istituto scientifico iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, nella quale si comprovi la situazione di difficoltà ambientali degli impianti in argomento e l'effettivo rischio di ripetitività del fenomeno di moria evidenziato;

Considerato che tali aree sono soggette a restrizioni di utilizzo nel periodo estivo in ragione delle disposizioni della Determinazione Regionale n. 4596/2016 (Ordinanza Balneare 1/2016) ed in particolare che, in virtù di quanto previsto all'art. 7, è vietata la raccolta dei molluschi nelle concessioni demaniali marittime di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione (pari ad una distanza di cinquecento metri dalla costa), durante la stagione balneare (dal 29/5/2016 al 11/9/2016) e in tutti i prefestivi e festivi ricadenti nel periodo compreso fra l'entrata in vigore dell'Ordinanza balneare ed la fine del periodo di salvamento obbligatorio (dal 25 marzo al 11/9/2016);

Visto che il citato parere Istituto Delta Ecologia Applicata srl afferma che tutte le Aree di Tutela Biologica individuate dalla Regione possano essere idonee al trasferimento di vongole per il periodo estivo-autunnale, salvo le limitazioni collegata alla citata Ordinanza Balneare per quanto riguarda le A.T.B. “Nazioni” e “Volano-Bocaura”

Atteso che solo l’ATB “Volano-Bocaura” presenta minori vincoli, in quanto al suo interno sono ricomprese anche zone poste al di fuori dei limiti di balneazione (fino a 300 metri dalla battigia) e che con nota integrativa del 5/7/2016, acquisita al protocollo regionale al n. PG/2016/515963, lo stesso Istituto Delta Ecologia Applicata srl, ha dichiarato che “similmente a quanto rilevato per l’ATB “Pianasso”, anche nell’ATB “Volano-Bocaura”, la disponibilità di novellame di vongola verace è da ritenersi non significativa ai fini dello sfruttamento dello stesso”,;

Ritenuto, quindi, opportuno dare la possibilità di delocalizzare le vongole in pericolo negli allevamenti ricompresi all'interno delle scogliere frangiflutti antistanti il Comune di Comacchio, alle imprese titolari di concessioni in tali aree, che in considerazione dei vincoli esistenti, potranno trasferire il proprio prodotto nell'A.T.B. “Volano-Bocaura”, presentando anch'esse idonea richiesta collettiva a cui dovrà essere allegato lo studio scientifico comprovante il rischio di pericolo;

Considerati, però, i limiti posti dalla sopracitata Ordinanza Balneare le operazioni di trasferimento dalle concessioni ubicate a ridosso delle scogliere frangiflutti e le operazioni di reimmersione e recupero delle tapes spp nell'A.T.B. “Volano-Bocaura”, per la parte ricompresa nelle acque soggette all’Ordinanza, potranno avvenire solo nel periodo ammesso alle operazioni di raccolta, ovvero dopo l'11/9/2016 e, fino al 30/10/2016, negli orari e nei modi previsti dall'atto di deroga rilasciato dal Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, o anche in periodo anteriore la’11/9/2016 in caso di diversa ulteriore deroga concessa per il trasferimento finalizzato alla messa in salvo delle vongole presenti negli allevamenti;

Considerato

- che la situazione prospettata riveste il carattere di pericolosità latente non essendo possibile prevedere l’esatto verificarsi temporale e spaziale dei fenomeni e che vi è la necessità di mettere in atto improcrastinabilmente le operazione di trasferimento delle tapes spp, presenti negli allevamenti, per la messa in sicurezza della produzione non appena si verifichino:

  • per la sacca di Goro le condizioni di formazione della c.d. “bolla anossica” che, in condizioni di perdurante staticità climatica, rischierebbe di estendersi a tutta la Sacca provocando la moria di gran parte del prodotto allevato;
  • o per dighe frangiflutti antistanti il Comune di Comacchio gli eventi meteo-marini avversi che colpendo tali aree nel periodo tardo estivo e autunnale ugualmente rischino di provocare la moria delle vongole allevate;

- che tale ipotesi avrebbe delle ripercussioni socio-economiche sul tessuto di un’economia locale fortemente dipendente dalla attività di acquacoltura di tapes spp che costituisce la principale vocazione produttiva del territorio da cui proviene la quasi totalità di produzione regionale di vongole veraci;

- che effettivamente l’esperienza degli scorsi anni, ha evidenziato che, varie aree della Sacca di Goro, durante la stagione estiva e autunnale potrebbero essere soggette a situazioni di rischio anossico, a causa della scarsa idrodinamicità delle acque più interne, causata dalla lunghezza dello scanno, che divide le acque della sacca dal mare aperto, limitando fortemente la regolare ingressione e defluizione delle maree;

Considerato che tutte le aree della Sacca sono potenzialmente a rischio di comparsa del fenomeno anossico e di moria del prodotto, anche se di livello diverso (alto, medio e basso);

Sentite, nelle riunioni tenutesi presso la Regione Emilia-Romagna, in data 20/6/2016 ed in data 1/7/2016, le associazioni cooperative ed imprenditoriali della pesca e dell’acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori dell’acquacoltura riconosciute, operanti nella Sacca di Goro e il Consorzio Tre Ponti scarl di Comacchio che raggruppa la maggioranza delle imprese concessionarie di specchi acquei posti a ridosso delle dighe frangiflutti, che tutte unanimemente hanno espresso il proprio parere favorevole ad un provvedimento che permetta la delocalizzazione urgente e temporanea delle tapes dagli allevamenti in pericolo all’ATB del “Pianasso” e all'ATB di “Volano-Bocaura”;

Ritenuto, quindi, di accogliere la proposta di concedere la possibilità, alle imprese titolari di concessioni demaniali ubicate nella Sacca di Goro, di delocalizzare le tapes spp presenti negli allevamenti, all’interno dell’Area di Tutela Biologica del “Pianasso”, in specchi temporalmente assegnati in ragione della proporzione fra aree in concessione alle singole imprese e area complessiva delle citate ATB ed in considerazione dell'ubicazione degli impianti secondo la suddivisione adottata con Determina Regionale n.4055 del 18/4/2013;

Valutata la non prevedibilità del verificarsi del fenomeno anossico e, quindi, la necessità di permettere in tempi congrui le operazioni di delocalizzazione del prodotto dagli allevamenti, con il presente atto si ritiene:

- di derogare al divieto di rilascio di concessioni demaniali e di navigazione previsto dalla Determina Regionale n. 8237/2010 per le Aree di Tutela Biologica del “Pianasso” di Volano Bocaura;

- di autorizzare le imprese titolari di concessioni demaniali per allevamenti di tapes spp ubicati nella Sacca di Goro, a presentare collettivamente, qualora intendano utilizzare tale possibilità, una richiesta di concessione (su Mod. D1 del S.I.D.);

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'emergenza che la richiesta di anticipata occupazione, possa riguardare per intero le citate A.T.B., consentendo che possa essere trasmessa in fase ulteriore di perfezionamento l'apposita indicazione cartografica, per ciascuna impresa, delle aree specifiche di trasferimento del proprio prodotto;

Valutato opportuno che le singole aree di trasferimento siano assegnate a partire dal vertice posto a nord-ovest dell’ATB “Pianasso” e dal vertice posto a sud-est dell'ATB “Volano-Bocaura” procedendo, nell’assegnazione rispettivamente verso est e verso nord, in modo contiguo senza lasciare spazi liberi ed in ordine di estensione delle superfici in concessione per ciascuna impresa richiedente la delocalizzazione, con precedenza alle imprese con allevamenti ubicati in aree più alto rischio anossico e ambientale e a minor produttività, secondo al suddivisone della Sacca di Goro adottata con Determina Regionale n.4055/2013, e ascrivendo le aree in concessione nelle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio, in considerazione dei limiti cui sono soggette, aree a media produttività e medio rischio, tenendo conto dell'elenco riportato nell’allegato 1), parte integrante del presente atto;

Valutato, infine, opportuno, per economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che per i rapporti con l'amministrazione debba essere delegato un unico soggetto, per ciascuna ATB, scelto fra le imprese richiedenti o fra i consorzi, le reti d'impresa o le organizzazioni dei produttori riconosciute in base alla legislazione europea, che, incaricato dalle dalle imprese richiedenti, dovrà farsi carico della presentazione della istanza di concessione i dei rapporti demaniali con la Regione nonché di ogni altra incombenza amministrativa derivante dalla concessione e che diversamente, dovrebbero essere sostenute da ciascuna singola impresa;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.”;

- L. 114/2014 e ss.mm. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n.90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

- D.G.R. n. 66/2016, recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

Viste la seguenti normative e disposizioni, in merito all’organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- L.R. n. 43/2001 e ss.mm. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;

- D.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." ss.mm.;

- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale"; la D.G.R. n. 56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con DGR 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la D.G.R. n. 950/2016 “Proroga incarichi dirigenziali di struttura e professionali presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie”;

- Dato atto che per effetto di quanto disposto con la predetta deliberazione n. 622/2016 la competenza in ordine alla materia di cui al presente atto è transitata, a far data dal 1 maggio 2016, dall'ex Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca;

Visti

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

- la legge 190/2012 e ss.mm. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”;

- il D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell’11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali” (PTPC);

Attestata la regolarità amministrativa:

determina:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di derogare temporaneamente, fino al 30/12/2016, relativamente alle Aree di Tutela Biologica del “Pianasso” e di “Volano-Bocaura”, ai divieti di pesca, ancoraggio e navigazione, e di rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura previsti ai capoversi 3) e 5), della Determina regionale n. 8237 del 29/07/2010 e ai capoversi 4) e 6), della Determina regionale n. 7329 del 31/05/2012;

2. di prevedere che nelle Aree di Tutela Biologica del “Pianasso” e di “Volano-Bocaura”, di cui agli allegati 2) e 3), parti integranti del presente atto, possa essere rilasciata per ciascuna una concessione temporanea collettiva finalizzata ad operazioni di immersione e successivo recupero di Tapes spp., provenienti dagli allevamenti ubicati negli specchi acquei demaniali marittimi in concessione nella Sacca di Goro, per quanto riguarda l'A.T.B. “Pianasso” e dagli allevamenti ubicati a ridosso delle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio, per quanto riguarda l'A.T.B. “Volano-Bocaura” (con esclusione dell'area a nord dell retta delimitante il confine sud della concessione rilasciata all'Impresa ittica Nettuno scarl di Comacchio);

3. di prevedere che tali concessioni siano presentate ciascuna su Mod. D1 del S.I.D. in modo collettivo e solidale da un unico soggetto per singola ATB, scelto fra le imprese richiedenti o fra i consorzi, le reti d'impresa o le organizzazioni dei produttori riconosciute in base alla legislazione europea, che, incaricato dalle imprese richiedenti, dovrà farsi carico della presentazione della istanza di concessione i dei rapporti demaniali con la Regione nonché di ogni altra incombenza amministrativa derivante dalla concessione;

4. di autorizzare la trasmissione successiva di apposita indicazione cartografica, delle specifiche aree di trasferimento del prodotto, di pertinenza di ciascuna singola impresa, in considerazione che le aree dovranno essere assegnate a partire dal vertice posto a nord-ovest dell’ATB “Pianasso” e dal vertice posto a sud-est dell'ATB “Volano-Bocaura” procedendo, nell’assegnazione rispettivamente verso est e verso nord, in modo contiguo senza lasciare spazi liberi ed in ordine di estensione delle superfici in concessione per ciascuna impresa richiedente la delocalizzazione, con precedenza alle imprese con allevamenti ubicati in aree più alto rischio anossico e ambientale e a minor produttività, secondo al suddivisone della Sacca di Goro adottata con Determina Regionale n.4055/2013, e ascrivendo le aree in concessione nelle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio, in considerazione dei limiti cui sono soggette, aree a media produttività e medio rischio, tenendo conto dell'elenco riportato nell’allegato 1), parte integrante del presente atto;

5. di prevedere che qualora alcune imprese con impianti ubicati nella sacca di Goro optino per il trasferimento anziché sull'ATB “Pianasso”, sulla ATB “Volano-Bocaura” nell'ordine previsto dal citato allegato 1), dovranno posizionarsi dopo le aree opzionate a favore delle imprese con allevamenti ubicati in prossimità delle dighe frangiflutti di Comacchio e dovranno attenersi ai limiti posti dalla citata Ordinanza Balneare e dovranno partecipare alle presentazione della istanza prevista per tale area;

6. di stabilire che possano presentare domanda di concessione per il trasferimento del prodotto solo le imprese concessionarie di specchi demaniali marittimi che siano in regola con il pagamento dei canoni e delle imposte richieste; a tal fine dovrà essere allegato al modello SID D1, di cui sopra, la ricevuta dell'ultimo canone e dell'ultima imposta regionale versati;

7. di stabilire che data la non prevedibilità del verificarsi fenomeno anossico e, quindi, l’urgenza delle operazioni di delocalizzazione del prodotto dagli allevamenti, possa essere rilasciata, se richiesta, l’anticipata occupazione dell’area, a norma dell’art. 38 del Cod.Nav. e dell’art. 35 del Reg.Cod.Nav., qualora alla richiesta di concessione sia allegata a titolo di deposito cauzionale (cauzione) cointestato alla Regione Emilia-Romagna e all’Agenzia del Demanio di Bologna:

  • pari alla somma di Euro 2.700,00 per la concessione collettiva inerente l'Area di Tutela Biologica del “Pianasso”;
  • pari alla somma di Euro 400,00 per la concessione collettiva inerente l'Area di Tutela Biologica di “Volano-Bocaura”;

8. di prevedere che ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348, i depositi cauzionali siano costituiti, per l'intera durata della Concessione, da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni (tale tipologia si attua con il deposito di una somma pari a quella indicata presso l’ufficio della Ragioneria Territoriale dello stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Viale Cavour, 73 - Ferrara - Centralino: 0532 416811 - Fax: 0532 416887 - e-mail: rgs.rps.fe@tesoro.it);

9. di stabilire che la somma dovrà essere corrisposta, con versamento autonomo, da ciascuna singola impresa per la parte spettante calcolata sull'ampiezza dell'area spettante, indicata nell'allegato 1), parte integrante del presente atto;

10. in caso non sia presentata la richiesta di anticipata occupazione le singole imprese dovranno corrispondere il canone richiesto ciascuna con versamento autonomo nei modi che verranno comunicati;

11. di stabilire che le imprese potranno accedere all'area solo dopo aver versato la cauzione o il canone spettante richiesto e che copia del versamento sia stata trasmessa alla Regione assieme alla comunicazione di inizio delle operazioni di trasferimento;

12. di stabilire che in considerazione dei limiti posti dalla Ordinanza Balneare, citata in premessa, le operazioni di trasferimento dalle concessioni ubicate a ridosso delle scogliere frangiflutti e le operazioni di reimmersione e recupero delle tapes spp nell'A.T.B. “Volano-Bocaura”, per la parte ricompresa nelle acque soggette all’Ordinanza, potranno avvenire solo nel periodo ammesso alle operazioni di raccolta, ovvero dopo l'11/9/2016 e, fino al 30/10/2016, negli orari e nei modi previsti dall'atto di deroga rilasciato dal Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, e di stabilire che trasferimenti, in periodi antecedenti l’11/9/2016, sono condizionati, ad eventuale specifica deroga rilasciata dalle autorità competenti;

13. di vietare alle imprese di intraprendere le operazioni di trasferimento delle vongole dai propri allevamenti prima di averne singolarmente dato comunicazione tramite p.e.c., alla Regione Emilia-Romagna - Servizio attività faunistico-venatorie e pesca (p.e.c: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it), all’ AUSL di Ferrara - Modulo Organizzativo Molluschi Bivalvi, e alla Capitaneria di porto - Ufficio locale di Goro e Ufficio Circondariale di Porto Garibaldi, nonché di vietare l'accesso all'area prima di aver intrapreso tali operazioni;

14. di prevedere che alla data del 31/12/2016 le aree debbano essere immediatamente riconsegnate nel pristino stato con operazioni e spese a carico dalle imprese concessionarie;

15. di prevedere che l’anticipata occupazione possa essere revocata qualora i parerei previsti dalla procedura istruttoria di rilascio della concessione definitiva, diano esito complessivamente tale da non permettere il prosieguo dell’occupazione e la trasformazione della stessa in un atto di licenza di concessione, secondo quanto previsto dalle norme regionali o del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di applicazione;

16. di prevedere che, in considerazione di quanto previsto dai pareri di MARIFARI Venezia relativi alla delimitazione delle A.T.B., acquisiti ai nostri atti con rispettivi protocolli (Prot. PG.2011.0113571 del 2/5/2011 e Prot. PG.2011.0181039 del 26/7/2011), i concessionari dovranno provvedere a delimitare le aree solo ed esclusivamente con boe di medie dimensioni ai vertici e con gavitelli galleggianti;

17. di prevedere che le imprese tengano apposito registro dei quantitativi di tapes spp trasferite, suddivise per taglia commerciale e taglia non commerciale e dei quantitativi successivamente prelevati e portati alla commercializzazione o reimessi nelle proprie concessioni;

18. di dare atto che, con il presente atto, la pubblica amministrazione, ed in particolare la Regione Emilia-Romagna, resta sollevata per qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potessero derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dalla imprese autorizzate;

19. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta o valutazioni ambientali che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;

20. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Determina;

21. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Maria Luisa Bargossi

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