n.306 del 19.10.2022 periodico Parte Terza
Approvazione dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei Revisori dei conti, delle modalità di tenuta dell'elenco e delle modalità di organizzazione dell'estrazione a sorte dei tre membri del collegio regionale dei Revisori dei conti (2023 - 2027), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 18
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e ss.mm.ii.;
Richiamati in particolare:
- l’art. 2 che, al comma 1, dispone circa la composizione del collegio stabilendo “Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7”;
- l’art. 7 che prevede quanto segue:
“1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione. 2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla l. n. 148 del 2011.
“3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.”;
Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3 adottata in relazione alla corrispondente previsione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come di seguito richiamato:
e) (omissis).. il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
Vista, inoltre, la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale);
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
Dato atto del parere allegato espresso dal Direttore generale in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi
delibera
a) di approvare l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 21 dicembre 2012, n. 18, per il prossimo quinquennio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
b) di procedere al controllo sulle dichiarazioni rese nelle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei Revisori dei conti relativamente ai soggetti estratti a sorte;
c) di stabilire, ai fini della tenuta dell’elenco del Collegio regionale dei Revisori dei conti, che l’elenco medesimo abbia validità per un periodo di cinque anni al pari della durata del Collegio;
d) di stabilire che in caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata del Collegio, si procederà ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti già presenti nell’elenco e che l’estrazione si svolgerà secondo le modalità di cui al punto e);
e) di stabilire, in riferimento alle modalità di organizzazione dell’estrazione a sorte dei tre membri del Collegio regionale dei Revisori dei conti, che l’estrazione sia pubblica e preceduta da avviso sul sito web dell’Assemblea legislativa in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima dell’estrazione stessa. Di stabilire altresì che, ai fini del sorteggio, ad ogni iscritto all’elenco regionale in parola sia attribuito un numero d’ordine progressivo rispetto al quale procedere ad estrazione a sorte utilizzando il generatore di numeri casuali accedibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/