n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Introduzione di una nuova attività r12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente", localizzato nel comune di Forlì (FC) proposto dalla Società Bandini Casamenti S.r.l.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 8 ottobre 2021 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente”, proposto da Bandini Casamenti S.r.l. localizzato in Via Gramadora n. 19 nel Comune di Forlì (FC), costituito dalla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018;

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. la data di inizio attività del trituratore prevista da progetto, corredata dall’ubicazione prevista dello stesso, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae – SAC Forlì-Cesena;

2. nel caso alla data di inizio attività del trituratore la misura mitigativa prevista per lo stesso non sia stata realizzata per il non sussistere delle condizioni considerate per R3, fermo restando che lo svolgimento dell'attività di progetto è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali, entro sei mesi dalla data di inizio attività del trituratore in periodo diurno preventivamente comunicata, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno (durante gli orari di lavoro) presso i ricettori R1A SE piano primo, R2 SE piano primo e R4 NE piano terra. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno dell'ambiente abitativo a finestre aperte, monitorando la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale post operam (con il trituratore di progetto in attività nello scenario maggiormente gravoso in termini di materiale triturato e rispettivamente in posizione P1 per il rilievo in R2 e R4, in posizione P2 per un secondo rilievo in R2 e in posizione P3 per il rilievo in R1A) e il rumore residuo (in assenza totale di attività dell’intero impianto). I rilievi dovranno essere effettuati in continuo ed avere una durata non inferiore alle 3 ore nel periodo di riferimento diurno, e la misura dovrà essere elaborata sotto forma di dati orari al fine di poter estrapolare il dato orario maggiormente significativo sia del livello di rumore ambientale che di rumore residuo. Qualora non sia dichiaratamente possibile accedere alla abitazione, i rilievi andranno fatti in esterno (stesso lato) in adiacenza alla abitazione suddetta, altezza piano primo (o piano terra per R4). Qualora anche tale condizione non sia possibile, i rilievi dovranno essere eseguiti al confine delle proprietà dei singoli ricettori nel medesimo lato nel punto più prossimo all’impianto;

3. i risultati dei rilievi fonometrici con trituratore non mitigato, corredati da specifiche planimetrie con esatta ubicazione dei punti di misura e relazione tecnica contenente la descrizione delle condizioni di misura, delle sorgenti interne attive e delle posizioni del trituratore, del materiale triturato durante la misura, nonché le tabelle dei dati monitorati e delle analisi fatte, dovranno essere trasmessi ad Arpae – SAC Forlì-Cesena entro un mese dalla conclusione della esecuzione di tutti i rilievi stessi;

4. considerato che il recettore R3 è attualmente inutilizzato, e viste le valutazioni sull’impatto da rumore, l’Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà prevedere, in caso di sussistenza di idoneo titolo abilitativo per la ristrutturazione/restauro – completamento lavori, o in caso di avvio delle attività di cantiere per il fabbricato identificato con il ricettore R3, al fine renderlo idoneo all’utilizzo di ambiente abitativo/uffici, le seguenti prescrizioni:

a. la ditta dovrà realizzare prima dell’utilizzabilità del recettore R3 la barriera prevista nell'elaborato “Allegato 6 Studio previsionale di impatto acustico” rev. 01 del 04 marzo 2021, fermo restando che lo svolgimento dell'attività di progetto è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali. Entro un mese dalla realizzazione della misura di mitigazione acustica, il proponente dovrà presentare apposita relazione ad Arpae – SAC Forlì-Cesena, nella quale siano descritte tecnicamente e in termini di proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti tali misure mitigative;

b. entro due mesi dalla realizzazione delle misure mitigative di cui al punto precedente, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici secondo quanto stabilito nell’autorizzazione AIA;

5. dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale e ad Arpae SAC Forlì-Cesena, entro trenta (30) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d.lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza ad Arpae Forlì-Cesena;

d) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 08 ottobre 2021 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale con modifica non sostanziale (art. 29-octies del d.lgs.152/2006 – l.r. 21/2004 e decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che approva le BAT conclusion sui rifiuti) che ricomprende l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, di prima pioggia, di dilavamento e domestiche ai sensi dell’art. 124 del d.lgs.152/06, l’ autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d.lgs.152/06, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo n. 269 del d.lgs. 152/06: Arpae SAC di Forlì-Cesena - Allegato 2;

e) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

f) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

h) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Bandini Casamenti S.r.l.;

i) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: Azienda AUSL della Romagna, Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Atersir, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

j) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

l) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina