n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Modifica al parere motivato assunto con determina n. 8941/2014 relativo al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" (D.Lgs. 152/06, Norme in materia ambientale)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di apportare le seguenti modifiche alla determina n. 8941/2014 (Parere motivato relativo al programma di sviluppo rurale 2014-2020):

b) al punto 7.13 del RITENUTO della Determina n. 8941/2014 dopo le parole “al fine di ridurre ulteriormente le possibili incidenze negative siti della Rete Natura 2000 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni” sostituire gli alinea con i seguenti:

- “sono da assoggettare alla procedura della valutazione di incidenza tutti i singoli progetti/interventi che verranno finanziati dal PSR, che interessano i siti della Rete Natura 2000, qualora trattasi di progetti interventi che prevedano investimenti in immobilizzazione materiale;

- sono da considerarsi aree prioritarie per gli impianti di pioppicoltura ed arboricoltura (misura 8.1.b) i terreni agricoli di proprietà privata e, di conseguenza, gli altri criteri indicati come prioritari nel PSR sono da intendersi solo come criteri subordinati di preferenzialità nella stesura della graduatoria;

- la superficie minima per gli imboschimenti (misura 8.1.a) deve essere pari a 1 ettaro;

- gli interventi della Misura 8.1.b sono ammissibili solo nei terreni agricoli compresi i terreni su cui insistono i pioppeti in attualità di coltura;"

c) al punto 13) del DETERMINA dopo le parole “al fine di ridurre ulteriormente le possibili incidenze negative siti della Rete Natura 2000 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni” sostituire gli alinea con i seguenti:

- sono da assoggettare alla procedura della valutazione di incidenza tutti i singoli progetti/interventi che verranno finanziati dal PSR, che interessano i siti della Rete Natura 2000, qualora trattasi di progetti interventi che prevedano investimenti in immobilizzazione materiale;

- sono da considerarsi aree prioritarie per gli impianti di pioppicoltura ed arboricoltura (misura 8.1.b) i terreni agricoli di proprietà privata e, di conseguenza, gli altri criteri indicati come prioritari nel PSR sono da intendersi solo come criteri subordinati di preferenzialità nella stesura della graduatoria;

- la superficie minima per gli imboschimenti (misura 8.1.a) deve essere pari a 1 ettaro;

- gli interventi della Misura 8.1.b sono ammissibili solo nei terreni agricoli compresi i terreni su cui insistono i pioppeti in attualità di coltura; 

d) sostituire l’allegato 1 della Determina n. 8941/2014 contenente la Valutazione di incidenza con la Determina n. 9317/2014 “Modifica determina n. 8694/2014 avente oggetto Valutazione di Incidenza Ambientale del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna” che costituisce l’Allegato 1 alla presente Determina;

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