n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 16 del 4 novembre 2009 “Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo”. Modalità e termini della comunicazione di cui al paragrafo 3 dell’art. 7
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNAVisti:
- - il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
- - il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settorevitivinicolo;
Richiamato il Regolamento (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricolie disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Preso atto che il citato Reg. (CE) 491/2009 modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007, inserendovi il contenuto del Reg. (CE) n. 479/2008 che viene contestualmente abrogato e prevedendo che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al Reg. (CE) n. 1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso regolamento; Visti in particolare:
- gli articoli 85 bis e seguenti del Reg. (CE) n. 1234/2007 che disciplinano le superfici impiantate a vite illegalmente;- gli articoli 55 e seguenti del Reg. (CE) n. 555/2008, che detta le norme di attuazione in merito alle disposizioni relative agli impianti illegali;
Vista la L.R. 4 novembre 2009 n. 16 “Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo”;Considerato che l’art. 7, comma 1 della citata legge regionale dispone che - in attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione o in attesa della regolarizzazione - le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore: a) vendemmia verde di cui all’articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007; b) distillazione;
Considerato, altresì, che il medesimo articolo prevede - al comma 3 - che il produttore comunichi ogni anno all’Amministrazione l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale;Atteso che nell’ipotesi di invio alla distillazione è necessario procedere alla quantificazione dei prodotti;
Ritenuto, pertanto, necessario fissare le modalità e i termini per le comunicazioni di cui sopra, stabilendo:- che, in assenza di documentazione prodotta dall’interessato, il quantitativo da inviare alla distillazione non può essere inferiore alla produzione media aziendale – desunta dalle dichiarazioni di raccolta o di vendemmia - delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti a quella in cui è emessa l’ordinanza di estirpazione; - che, al fine della quantificazione del prodotto, il vigneto è considerato in produzione a partire dal terzo anno vegetativo; Viste: - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4; - la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla pagina 3 di 6 delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi delibera:
1) di fissare al 31 maggio di ogni anno il termine per la comunicazione – da parte del conduttore di vigneti che rientra nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 7 della L.R. 4 novembre 2009 n. 16 - della volontà di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione del prodotto;2) di stabilire che: a) in assenza di documentazione prodotta dall’interessato, il quantitativo da inviare alla distillazione non può essere inferiore alla produzione media aziendale – desunta dalle dichiarazioni di raccolta o di vendemmia - delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti a quella in cui è emessa l’ordinanza di estirpazione; b) al fine della quantificazione del prodotto, il vigneto è considerato in produzione a partire dal terzo anno vegetativo; 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.