n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Reg. (CE) 436/2009 e decreto MIPAAF 16/12/2010, art. 21 - Schedario viticolo - Approvazione Piano operativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al Potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo Schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
Visto, in particolare, l’articolo 185 bis del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007, che dispone, al comma 1 che gli Stati membri tengano uno Schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul Potenziale produttivo;
Richiamati gli artt. da 1 a 5 del citato Regolamento (CE) n. 436/2009 che disciplinano lo Schedario viticolo, le relative definizioni e contenuti, nonché le disposizioni relative ai controlli;
Atteso che il Titolo V del Regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina i controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare l’art. 81 stabilisce, al comma 1, che per verificare il rispetto delle disposizioni relative al Potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, gli Stati membri si avvalgono dello Schedario viticolo;
Atteso altresì che l’art. 34 del citato Regolamento (CE) n. 1122/2009, relativo alla determinazione delle superfici, definisce, tra l’altro, la tolleranza tecnica di misurazione;
Richiamato inoltre il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”, ed in particolare:
- l’art. 12, comma 1, che prevede che i vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello Schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale;
- l’art. 12, comma 2, che prevede che lo Schedario viticolo sia gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo;
- l’art. 31, comma 4, che prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (da emanarsi ai sensi dell’articolo 12, comma 3) sono stabiliti i criteri e le modalità per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo Schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale;
Visto, altresì, il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che prevede, tra l’altro, all’art. 4 ter, comma 2, l’istituzione del Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo;
Preso atto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 (pubblicato nella GU n. 16 del 21 gennaio 2011), recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello Schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni prevede, fra l’altro, che:
- l’allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello Schedario viticolo avvenga trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel Potenziale viticolo regionale;
- le Regioni e le Province autonome definiscano, in accordo con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento dei dati dal Potenziale allo Schedario viticolo, i criteri, le modalità e i termini per l’integrazione e l’allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel Potenziale viticolo;
Atteso che tale decreto disciplina anche le modalità ed i termini per il trasferimento nello Schedario viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui all'art. 15 della Legge n. 164 del 1992, secondo quanto disposto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 61/2010;
Dato atto che nei casi in cui la superficie vitata aziendale risultante dai dati del Potenziale viticolo è superiore alla superficie risultante dai poligoni GIS di riferimento, nell’ambito della tolleranza di cui all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, è registrata nello Schedario la sola superficie dei poligoni GIS;
Preso atto, altresì, che la circolare AGEA Coordinamento Prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 avente ad oggetto “Vitivinicolo – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia” prevede le modalità operative per uniformare le operazioni di trasferimento ed allineamento dei dati relativi alle superfici vitate;
Ritenuto necessario dare attuazione alle citate disposizioni ministeriali e di AGEA relative all’integrazione e allineamento nello Schedario dei dati del Potenziale viticolo regionale, approvando il “Piano operativo per l’allineamento dello Schedario viticolo” di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale disciplinare le modalità, nonché i termini per l’effettuazione dell’operazione di integrazione ed allineamento dei dati del Potenziale viticolo, secondo i seguenti criteri:
- inserire nello Schedario viticolo tutte le superfici delle unità vitate coerenti con il dato del Sistema informativo geografico (GIS), nei limiti della tolleranza di cui al decreto stesso;
- inserire nello Schedario viticolo - nei casi in cui si riscontrino differenze di superfici vitate rispetto al dato del GIS e nell’ambito della tolleranza - le superfici delle unità vitate come risultanti dal GIS, previa operazione di allineamento, finalizzata alla verifica e alla risoluzione dell’anomalia;
- prevedere che le superfici già iscritte ai preesistenti albi dei vigneti a Denominazione d’Origine (DO) ed agli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica (IG) sono considerate idonee alla produzione di vini DO e IG;
- prevedere, altresì, che le idoneità alla produzione di vini DO e IG siano verificate ed assegnate per il tramite di verifiche informatizzate, confrontando i dati agronomici delle superfici vitate con le disposizioni dei disciplinari di produzione;
- trasferire anche i diritti di reimpianto in portafoglio dalla banca dati del Potenziale viticolo all’Anagrafe, al fine di costituire il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto di cui all’art. 4 ter del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
Dato atto che l’art. 21, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010 prevede che nei casi in cui si riscontrino differenze di superfici vitate, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello Schedario viticolo, rispetto al dato del GIS nell’ambito delle tolleranze di cui all’art. 4 del medesimo decreto, non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali;
Ritenuto, infine, di stabilire che:
- la comunicazione ai conduttori di superfici vitate delle informazioni relative allo Schedario viticolo quali risultanti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sia effettuata - in considerazione dell’elevato numero di destinatari - per il tramite della pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, garantendone nel contempo la più ampia diffusione anche attraverso il sito E-R Agricoltura;
- i conduttori di superfici vitate possono consultare i dati relativi alla consistenza e alle caratteristiche agronomiche delle superfici vitate censite nello Schedario viticolo in proprio o per il tramite del CAA mandatario;
- i dati relativi alle superfici e alle caratteristiche agronomiche riportate nello Schedario viticolo, in mancanza di comunicazioni diverse, costituiscono riferimento per tutti i procedimenti del settore;
Rilevato che con deliberazione n. 192 del 21 ottobre 2008, l’Assemblea legislativa regionale ha approvato le Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al Potenziale produttivo viticolo stabilendo, tra l’altro:
- che lo Schedario viticolo regionale - che comprende l'insieme delle dichiarazioni di superfici vitate, le iscrizioni agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i diritti aziendali di reimpianto - sia parte integrante dell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003;
- la disciplina per la gestione del Potenziale viticolo regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché l’attribuzione della resa produttiva del vigneto estirpato;
- di confermare le disposizioni applicative della normativa comunitaria e nazionale per la costituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la revisione degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2001, di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1949/2003, ratificata con atto n. 520/2003,
- di demandare ad atti della Giunta regionale gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al settore vitivinicolo;
Considerato che:
- la disciplina contenuta nella deliberazione n. 192/2008 richiamata prevede che la resa produttiva, nel caso di generazione di diritti di reimpianto, sia determinata con riferimento a quella prevista nel disciplinare di produzione ovvero dalla media delle rese previste dai disciplinari di produzione, nel caso in cui le superfici siano iscritte a più indicazioni geografiche;
- il decreto legislativo n. 61/2010, e il relativo decreto d’attuazione, hanno introdotto il concetto di idoneità delle superfici vitate alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta e a indicazione geografica protetta;
- tali disposizioni hanno determinato il passaggio dall’iscrizione all’Albo all’idoneità produttiva delle superfici, con conseguente superamento della disciplina sulle rese produttive, così come contenuta nella normativa richiamata;
Ritenuto necessario:
- modificare – al fine di non aumentare il Potenziale produttivo globale – la disciplina della resa produttiva nelle ipotesi in cui si generano diritti di reimpianto ed in particolar modo quando tali diritti siano oggetto di trasferimento, fissando una resa media regionale, in virtù dell’omogeneità produttiva Potenziale del territorio e per una maggiore semplicità operativa nella determinazione della resa medesima;
- calcolare tale resa tenendo conto della resa di uva per ettaro, risultante dalle dichiarazioni di raccolta e produzione presentate nelle ultime cinque campagne vendemmiali, per neutralizzare le eventuali differenze di produzione legate all’andamento stagionale;
Preso atto che la produzione media di uva per ettaro, come sopra calcolata, risulta pari a 17 t/ha;
Dato atto che i diritti di reimpianto – ai sensi della vigente normativa europea - possono essere trasferiti per l’impianto di superfici vitate solo verso aree idonee alla produzione di vini a DO o ad IGT;
Dato atto che è conclusa la procedura di trasferimento dei dati prevista nel Piano operativo, di cui all’allegato, e che dalla pubblicazione del presente atto decorrono i termini per le procedure di allineamento;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate - il “Piano operativo per l’allineamento dello Schedario viticolo” di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante la disciplina dei criteri, delle modalità, nonché dei termini per l’effettuazione delle operazioni di integrazione ed allineamento dei dati del Potenziale viticolo;
2) di stabilire che:
a) la comunicazione ai conduttori di superfici vitate delle informazioni relative allo Schedario viticolo, quali risultanti a seguito delle operazioni di trasferimento dei dati, sia effettuata per il tramite della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente atto, garantendone nel contempo la più ampia diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;
b) i conduttori di superfici vitate possono consultare i dati relativi alla consistenza e alle caratteristiche agronomiche delle superfici vitate censite nello Schedario viticolo in proprio o per il tramite del CAA mandatario;
c) i dati relativi alle superfici e alle caratteristiche agronomiche riportate nello Schedario viticolo, in mancanza di comunicazioni diverse, costituiscono riferimento per tutti i procedimenti del settore;
3) di fissare la resa media regionale dei diritti di reimpianto in misura pari a 17 t/ha;
4) di dare atto che - dalla data di adozione della presente deliberazione - cessa di produrre effetti:
a) la disciplina relativa agli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT, di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1949/2003, ratificata con atto n. 520/2003, e confermata dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 192/2008;
b) la disciplina della resa produttiva, prevista dall’Allegato A della deliberazione di Assemblea legislativa n. 192/2008;
5) di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad Agea Area Coordinamento il presente atto e relativo allegato, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato alla Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.