n.48 del 07.03.2018 periodico (Parte Seconda)
Farmacie in luoghi ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 2/2016. Non accoglimento della richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella Stazione ferroviaria di Piacenza
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i che:
- al comma 1 lettera b) inserisce nella legge n. 475 del 1968, l’art. 1 bis ai sensi del quale, “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 7 “Farmacie ad alto transito”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale, in attuazione del comma 1 dell’art. 7 citato, è stato individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale e sono state definite le modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive;
- la propria deliberazione n. 2175 del 28 dicembre 2017, con la quale è stata sospesa la decisione circa l’istituzione della farmacia aggiuntiva nella Stazione ferroviaria del comune di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune stesso sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre 2017 dal titolare della sede farmaceutica 6 del medesimo comune;
Dato atto che con la propria deliberazione n. 2175/2017 sopra citata è stata notificata tramite PEC al Comune di Piacenza in data 8/1/2018 con Prot. PG/2018/0007366 del 8/1/2018;
Preso atto che, in data 31 gennaio 2018, è pervenuta al competente ufficio regionale comunicazione del Servizio Risorse Economiche del Comune di Piacenza, avente Prot n. 12806 del 31 gennaio 2018, acquisita agli atti con PG/2018/0066648 nella medesima data, con la quale è inoltrata la determinazione dirigenziale n. 142 del 30 gennaio 2018 di autorizzazione al trasferimento della farmacia già aperta nella sede farmaceutica n. 6, dai locali di via Legnano n. 5 ai locali di viale Sant’Ambrogio n. 33 del comune di Piacenza, con decorrenza 1 febbraio 2018;
Rilevato che il Comune di Piacenza ha autorizzato il trasferimento richiesto in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6 e che, conseguentemente, vi è una farmacia aperta a meno di 400 metri di distanza dalla stazione ferroviaria, ossia ad una distanza minore di quella richiesta dalla normativa vigente per l’istituzione di una farmacia aggiuntiva presso la stazione ferroviaria, come già segnalato dallo stesso Comune di Piacenza con comunicazione Prot. n. 130342 del 24 novembre 2017, acquisita agli atti con PG/2017/0733696 nella medesima data;
Ritenuto pertanto, in attuazione dell’art. 7 della L.R. 2/2016 e dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, di non poter accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella Stazione ferroviaria del comune di Piacenza;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;
- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;
- n. 3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate:
1) di non accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella Stazione ferroviaria del comune di Piacenza;
2) di notificare, tramite PEC, il presente atto al Comune di Piacenza, nonché alle Aziende USL di riferimento;
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.