n.195 del 26.09.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schemi di convenzione operativa, contratto di comodato, verbale di consegna, e rinnovo contratti di comodato, tra il Ministero PAAF - Corpo Forestale dello Stato - Direzione regionale Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale Protezione Civile, in applicazione della Convenzione quadro sottoscritta in data 13/2/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia, tra l’altro, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, tramite apposita Con­venzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora denominato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e, in particolare, l’art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi) che, al comma 3, prevede, tra l’altro, che, le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche del Corpo Forestale dello Stato;

- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare, gli articoli:

  • 13 (Piano regionale in materia di incendi boschivi), che, al comma 1 stabilisce, tra l’altro, che con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di Protezione Civile previsto dall'articolo 7 della medesima legge sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  • 14 (Strutture operative), che al comma 2 stabilisce, tra l’altro, che l'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge medesima, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e di una serie di strutture operanti nel territorio regionale tra le quali figura, alla lettera b), il Corpo forestale dello Stato;
  • 15 (Convenzioni e contributi) che stabilisce che L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza (comma 1) e che, al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, concedendo, altresì, allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui sopra, a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;

- l’accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)”;

- il “ Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 – Periodo 2007-2011 “ approvato con deliberazione consiliare n. 114 del 2 maggio 2007 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 18 maggio 2007 ed, in particolare, il capitolo 5, recante " La lotta attiva - Modello d’intervento", per il quale sono in corso le procedure amministrative di rinnovo;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1154 del 21 luglio 2008 che approva lo schema di Conven­zione di durata triennale tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato per un insieme di attività di interesse regionale elencate all’art. 3 e tra le quali figurano, in particolare:

a) la collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n. 353/2000, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento;

b) l’organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione del personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell’attività AIB con riferimento okanche al concorso nella lotta agli incendi boschivi;

Considerato che la Convenzione quadro anzidetta, di durata triennale e sottoscritta in data 13 febbraio 2009, che avrebbe quindi avuto scadenza in data 13 febbraio 2012, è stata prorogata di validità fino al 31 dicembre 2014 mediante la propria deliberazione n. 1723 del 28 novembre 2011;

Dato atto che la Convenzione sopracitata costituisce il quadro di riferimento generale per le attività summenzionate e che, al fine di poter trovare concreta attuazione, richiede di essere integrata con particolare riferimento alle attività ed alle funzioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, rientranti nell’ambito di responsabilità dell’Agenzia regionale di protezione civile e che, pertanto, si rende necessario provvedere all’approvazione di una convenzione operativa attuativa dell’accordo approvato con la richiamata propria deliberazione n. 1154/08, finalizzata, in particolare, alla disciplina delle richiamate e specifiche attività di comune interesse ed alla determinazione delle modalità di quantificazione e gestione del concorso finanziario dell’Agenzia regionale di protezione civile nell’ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio e derivanti, tra l’altro, dal riparto annuale delle risorse statali di cui all’art. 12 della più volte richiamata Legge 353/00;

Dato atto che a tal fine con propria deliberazione n. 2128 del 9 dicembre 2008 è stato approvato lo schema di convenzione operativa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di protezione civile;

Considerato che la suddetta Convenzione operativa anzidetta, di durata triennale, è stata sottoscritta in data 14 maggio 2009, e quindi ha avuto scadenza in data 13 maggio 2012;

Ritenuto pertanto necessario, confermando ed implementando la proficua collaborazione già avviata in precedenza con il Corpo Forestale dello Stato, dare continuità operativa alle attività ed alle funzioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, mediante la sottoscrizione di una nuova Convenzione operativa, avente scadenza coincidente con la scadenza della già menzionata Convenzione Quadro;

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione Operativa, riportato nell’Allegato “A” del presente atto come sua parte integrante e sostanziale, redatto senza modifiche rispetto alla versione in precedenza sottoscritta, così come evidenziato nella nota Prot. n. 3739 del 6 marzo 2012 del Comandante Regionale del corpo Forestale dello Stato, assunta al protocollo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al n. PC.2012.2926 del 6 marzo 2012, e da attuarsi secondo programmi operativi di validità annuale per le varie attività, elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive effettive disponibilità di bilancio e tecnico-operative;

Dato atto:

– che nella Convenzione operativa sono previste le modalità e procedure di controllo congiunto e verifica dell’efficacia delle azioni da porre in essere anno per anno, la cui responsabilità, per quanto concerne la Regione, è affidata all’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

– che agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione operativa provvederà annualmente l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell’ambito delle risorse finanziarie all’uopo disponibili nel proprio bilancio e provenienti sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia dagli ordinari trasferimenti da parte della Regione Emilia-Romagna, secondo una programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati;

– che nella Convenzione operativa è prevista la possibilità di concedere al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato a titolo di comodato beni mobili regionali strumentali all’esercizio di attività di protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 1/05;

Vista la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007 con la quale sono stati dettati indirizzi in ordine alle modalità di sottoscrizione e gestione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/05;

Dato atto che ai sensi della propria deliberazione 652/07:

- la Convenzione operativa per la reciproca collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nell’ambito delle azioni di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dalla propria deliberazione 1154/08, prorogata di validità al 31/12/2014 dalla propria deliberazione 1723/11, verrà stipulata tra l’Agenzia regionale di protezione civile e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale C.F.S., secondo lo schema di convenzione in allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- alla sottoscrizione della Convenzione operativa provvederà il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla cui responsabilità afferirà, altresì, la cura di tutte le attività conseguenti;

- la delibera che approva lo schema di convenzione, provvede, qualora ricorra il caso, alla contestuale approvazione di uno schema–tipo di contratto di comodato, contenente le clausole contrattuali e la durata massima del contratto medesimo;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione di uno schema-tipo di contratto di comodato, nonché di uno schema tipo di contratto singolo di comodato e relativo verbale di consegna, come da rispettivi Allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dei contratti e relativi verbali di consegna conformi agli schemi predetti provvederà, per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi di quanto previsto negli indirizzi approvati con propria deliberazione 652/07;

Dato atto che al Corpo Forestale dello Stato-Emilia-Romagna sono stati a suo tempo concessi in comodato beni mobili regionali strumentali all’esercizio di attività di protezione civile con contratti sottoscritti in data 24 maggio 2004, e in data 5 agosto 2009, in attuazione delle Convenzioni quadro in vigore a tali date;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo del contratto di comodato dei beni di cui sopra, già nella disponibilità del Corpo Forestale dello Stato, secondo lo schema di cui all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presene atto, nel quale sono specificati, per ciascun bene, anche la struttura CFS di assegnazione e l’ubicazione operativa e alla cui sottoscrizione provvederà, per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione 652/07;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;

2) approvare lo schema di Convenzione operativa di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attuativa dell’accordo approvato con propria deliberazione n. 1154/2008, prorogato di validità al 31/12/2014 con propria deliberazione 1723/11 tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale C.F.S, per la reciproca collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nell’ambito delle azioni di protezione civile, stabilendo, in particolare, che alla determinazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi annuali di attività previsti dalla Convenzione operativa provvederà anno per anno l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie all’uopo iscritte nel proprio bilancio e provenienti da trasferimenti dello Stato e della Regione, secondo le procedure indicate nella Convenzione operativa medesima;

3) di dare atto che ai sensi L.R. 26 novembre 2001, n. 43 nonché della propria deliberazione 652/07, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione della Convenzione operativa di cui all’Allegato A;

4) di approvare lo schema-tipo di contratto di comodato nonché lo schema-tipo di contratto singolo di comodato e relativo verbale di consegna di beni mobili regionali strumentali all’esercizio di attività di protezione civile, di cui rispettivamente agli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

5) di dare atto che, in linea con quanto previsto nella propria deliberazione 652/07, i contratti e verbali di consegna di mezzi e attrezzature, che si riterrà necessario concedere a titolo di comodato al Corpo Forestale dello Stato, nei limiti di durata della Convenzione operativa che si approva con il presente atto, verranno sottoscritti, per la Regione Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, in conformità ai rispettivi schemi di cui al punto 4;

6) di autorizzare il rinnovo del contratto di comodato dei beni mobili regionali già nella disponibilità del Corpo forestale dello Stato, concessi a suo tempo a tale titolo con contratti stipulati in data 24 maggio 2004 e in data 5 agosto 2009, in attuazione delle Convenzioni quadro in vigore a tali date, stabilendo che il nuovo contratto sia conforme allo schema di cui all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presene atto, nel quale sono specificati, per ciascun bene, anche la struttura CFS di assegnazione e l’ubicazione operativa e dando atto che alla relativa sottoscrizione provvederà, per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Schema di convenzione operativa tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di protezione civile

L’anno 2012, il giorno _________ presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - Viale Silvani 6, Bologna;

Visti:

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)”;

- il protocollo d’intesa e le linee-guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 21 giugno 2004;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1154 in data 21 luglio 2008, n. 1723 in data 28 novembre 2011 e n._____ in data ___________;

tra

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale, domiciliato per la carica in Bologna, Via ___________

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, 6

Si conviene e si stipula la presente

Convenzione operativa 

Art. 1

(Finalità ed oggetto) 

1. La presente convenzione-operativa ha come obiettivo il proseguimento dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (più brevemente indicata, nel corpo della presente convenzione, “Agenzia“) e il Comando Regionale C.F.S. nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nell’ambito delle azioni di protezione civile.

2. Le parti esprimono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. Annualmente l’Agenzia e il Comando Regionale C.F.S. definiscono, d’intesa, i programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla presente convenzione operativa. I programmi vengono elaborati con le modalità illustrate al successivo art. 2, e, per quanto concerne l’Agenzia, vengono adottati con propri atti amministrativi.

4. In base alla presente convenzione operativa, e nei limiti di cui al comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere riferiti alle seguenti attività:

a) la collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge 353/00, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento; 

b) la formazione e l’addestramento dei volontari di protezione civile, nonché di personale degli enti locali preposto alla protezione civile, promossi dall’Agenzia, in concorso con il Comando Regionale C.F.S., anche in vista della definizione di un progetto di scuola regionale di protezione civile, per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell’attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;

c) la definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato allo svolgimento di esercitazioni promosse dall’Agenzia, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;

d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione, per il tramite dell’Agenzia, ed in accordo con il Comando Regionale C.F.S., di mezzi ed attrezzature da impiegare per potenziare la capacità operativa di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione;

e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento al rischio incendio boschivo, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definiti, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente necessari;

f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale (COR)dell’Agenzia e le strutture del Comando Regionale C.F.S., per migliorare l’efficacia dei collegamenti in situazioni di crisi;

g) l'avvalimento di personale C.F.S. per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile nell’ambito della Sala Operativa Unificata Permanenente (SOUP) attivata presso il COR nei periodi di pre-allarme – elevata pericolosità per gli incendi boschivi, d’intesa con il Comando Regionale C.F.S.

5. L'attività di cui alla lettera d) avviene mediante la sottoscrizione di contratti di comodato d’uso gratuito, redatti secondo lo schema in allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n.____.

6. All’atto della consegna dei mezzi ed attrezzature oggetto del comodato viene redatto apposito verbale di consegna, secondo lo schema in allegato “C” alla deliberazione della Giunta regionale n. ______.

7. I programmi operativi annuali possono riferirsi anche a più di una delle tipologie di attività elencate al comma 4, articolandosi, in tal caso, in apposite sezioni tematiche.

Art. 2

(Programmi operativi annuali) 

1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione operativa vengono elaborati, secondo la seguente procedura:

a) compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno specifico ambito di attività, annualmente viene effettuata, anche in periodi differenziati dell’anno, una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo alle attività individuate all’art.1, comma 4;

b) tale valutazione, ove possibile, viene svolta entro la fine dell’anno precedente per essere successivamente raffrontata, nell’esercizio di competenza, con la disponibilità delle risorse all’uopo stanziate nel bilancio dell’Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definita la proposta di programma operativo annuale relativo alla specifica attività;

c) sono definiti, d’intesa, tra il Comando Regionale C.F.S. e l’Agenzia che li adotta con propri atti amministrativi;

d) all'attuazione dei programmi ed alla determinazione degli eventuali oneri, l’Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; per quanto riguarda il Corpo Forestale dello Stato, sarà il Comando Regionale C.F.S., secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale.

2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità operative di attuazione delle singole tipologie di attività. 

Art. 3

(Comitato tecnico) 

1) Alle attività istruttorie per l’elaborazione e la definizione dei programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato tecnico composto dal Comandante Regionale C.F.S. per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia e da tre rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili.

2) In sede di valutazione tecnica del programma operativo per l’anno seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta nell’anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.

Art. 4

(Oneri dell’Agenzia e modalità di impiego delle risorse disponibili) 

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione operativa l’Agenzia farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e Comando Regionale C.F.S.

2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione operativa che debbano essere attuate dall’Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il dirigente competente dell’Ente.

3. Laddove sia previsto, per le attività contenute nei programmi operativi, il rimborso di spese in favore del Corpo Forestale dello Stato, la Regione Emilia-Romagna e, per essa l’Agenzia, si impegna ad effettuare in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell’apposito capitolo di entrata Capo 17 – Capitolo 3590 “ Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “ presso la Tesoreria dello Stato, e fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite dal Comando regionale C.F.S., i seguenti versamenti:

  • un’anticipazione pari al 40% dell’importo complessivo delle risorse all’uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell’avvio delle attività, da disporre anche contestualmente all’approvazione del programma medesimo;
  • l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della spesa da parte del Comando Regionale C.F.S., anche tenendo conto dell'attività di verifica prevista dal precedente art. 3, comma 2.

Art. 5

(Durata della convenzione) 

1) La presente convenzione operativa ha validità decorrente dalla data della relativa sottoscrizione, e scadenza coincidente con la data di scadenza ( 31.12.2014 ) della Convenzione Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sottoscritta in data 13 febbraio 2009 e prorogata di validità con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1723/2011, ma vincola l’Agenzia in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti. La presente convenzione può essere rinnovata previa intesa fra le parti, ove venga rinnovata la Conven­zione quadro summenzionata, costituente il quadro di riferimento della presente convenzione operativa.  

Art. 6

(Attività gestionale) 

1) Agli aspetti organizzativi e gestionali della convenzione provvederà, per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Comandante regionale del C.F.S. dell’Emilia-Romagna. 

Art. 7

(Controversie)

1) Per eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, che non trovino composizione in seno al Comitato paritetico di cui al precedente art. 3, sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 8

(Registrazione) 

1) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l’Agenzia Regionale di Protezione Civile

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(Demetrio Egidi)

p. il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Comando Regionale C.F.S. Emilia-Romagna

Il Comandante Regionale

(Giuseppe Giove)

Bologna, ________________

Allegato B

Schema – tipo di contratto di comodato di beni mobili regionali strumentali all’esercizio di attività di protezione civile tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Delibera di Giunta regionale n.___del______).

L'anno..........., addì........... del mese dì........... in.................(specificare)

la Regione Emilia-Romagna – rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (di seguito, per brevità Direttore Agenzia Regionale), in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia medesima, ex comma 6, art. 21, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione, ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n.………..del………. e domiciliato, per la carica, in Bologna, V.le Silvani 6

e

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale, (di seguito, per brevità, “Comando regionale CFS”), domiciliato per la carica in Bologna, Via _______

Premesso che:

- la delibera di Giunta Regionale n. ………… del …………ha approvato lo schema - tipo di convenzione operativa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Comando regionale CFS, successivamente sottoscritta, dal Direttore dell’Agenzia Regionale e dal Comandante regionale CFS, in data………………;

- l’art 1, comma 4, lettera d) della sopraccitata convenzione, prevede la concessione, in comodato d’uso gratuito, al Comando regionale CFS, di mezzi ed attrezzature da impiegare per potenziare la capacità operativa di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione;

convengono e stipulano il presente contratto di comodato

Articolo 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna (Comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede al Comando regionale CFS (Comodatario) i beni specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e nei relativi verbali di consegna, redatti secondo lo schema di cui all’Allegato C alla deliberazione di Giunta Regionale n____del_____

Articolo 2

(Proprietà dei beni)

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.

Articolo 3

(Dati obbligatori)

I singoli contratti di comodato, ed i relativi verbali di consegna, riportano le seguenti voci:

a) giorno di presa in consegna dei beni;

b) condizioni di funzionamento (stato d’uso);

c) valore stimato (alla data di consegna).

Articolo 4

(Oneri del comodatario)

Il Comodatario s’impegna a:

a) dichiarare, all’atto di presa in consegna dei beni e alla contestuale sottoscrizione del relativo verbale, di ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;

b) mantenere i beni suddetti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile osservando la massima diligenza e prudenza nell’uso e nella custodia;

c) comunicare all’Agenzia Regionale, entro due giorni dalla scoperta, eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l’utilizzazione dei beni;

d) trasmettere, periodicamente, all’Agenzia Regionale, informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonché a comunicare tempestivamente al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) la non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dei medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;

e) provvedere, a proprie spese, in caso di inutilizzabilità definitiva del bene, se richiesto per iscritto dal competente Servizio Regionale, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate da detto Servizio, fatto salvo un eventuale concorso finanziario da parte dell’Agenzia Regionale, definito ai sensi del successivo art. 5;.

f) provvedere alla manutenzione programmata;

g) concordare preventivamente con l’Agenzia Regionale, eventuali manutenzioni straordinarie e/o migliorie ritenute necessarie;

h) trasmettere l’elenco aggiornato, in versione informatica, dei beni ricevuti in comodato, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicando, in tempo reale, i relativi aggiornamenti;

i) comunicare all’Agenzia Regionale, e, in copia, al Servizio Regionale competente, eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario; 

j) apporre sui beni il logo identificativo dell’Agenzia Regionale nonché l’apposita etichetta inventariale; tale etichetta, deve rimanere apposta sui beni comodati ed il numero ivi indicato deve essere menzionato in ogni comunicazione, diretta all’Agenzia Regionale;

k) concordare preventivamente, per iscritto, con l’Agenzia Regionale, l’eventuale gestione operativa dei beni comodati da parte di terzi; tale affidamento non può, in alcun modo prefigurare una subconcessione, limitare i diritti dell’Agenzia Regionale, o sollevare il Comodatario dai suoi obblighi e/o dalle sue responsabilità;

l) restituire definitivamente i beni (o renderli disponibili temporaneamente), non appena l’Agenzia Regionale, per conto del Comodante, lo richieda, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Articolo 5

(Spese)

Il Comodatario provvede direttamente al pagamento delle spese:

  •  di ordinaria manutenzione, compresi gli oneri, fiscali e/o legali derivanti dall’uso o dal possesso del bene comodato, previsti per legge (ad es. gli oneri assicurativi);
  •  di straordinaria manutenzione, salvo che l’Agenzia Regionale, valutato il caso concreto, non decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;
  •  derivanti da inadempimenti del Comodatario medesimo.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie, gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da nuove normative devono essere concordati con l’Agenzia Regionale entro e non oltre 2 mesi dalla data prevista per l’esecuzione degli interventi.

L’Agenzia Regionale, in qualsiasi momento, può controllare lo stato dei beni tramite propri funzionari; qualora riscontri difetti di manutenzione e/o di conservazione, può motivatamente chiedere l'immediata esecuzione degli interventi necessari, con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto

In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

Articolo 6

(Esonero da responsabilità )

Sono a carico del Comodatario tutti gli eventuali danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi, dall’uso dei beni comodati. Il Comodatario solleva il Comodante nonché l’Agenzia Regionale da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Articolo 7

(Divieto di cessione dei beni)

Il Comodatario non può cedere, a terzi, a nessun titolo l’uso dei beni comodati o apportarvi modifiche strutturali senza espressa autorizzazione scritta resa, per conto del Comodante, dal Direttore dell’Agenzia Regionale.

Articolo 8

(Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della convenzione, indicata in premessa, ed è rinnovabile qualora la stessa venga rinnovata. Medesima disciplina è applicabile ai singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna costituenti parti integranti del presente contratto.

Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.

Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna.

In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l’automatica risoluzione di tutti i singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna; la risoluzione di un singolo contratto di comodato e verbale di consegna, ha effetti limitati unicamente al medesimo.

Alla scadenza, o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s’impegna a restituire i beni comodati, ai sensi dell’art. 4 lett. l).

Articolo 9

(Risoluzione controversie)

Per eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, che non trovino composizione in seno al Comitato paritetico di cui all’art. 3 della convenzione operativa citata in premessa, sarà competente il Foro di Bologna.

Articolo 10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt. 1803 e segg., in quanto non incompatibili. 

Articolo 11

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(………………………………)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l’Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato

(………………………………)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contrattuali n. 4,5,6,7,9

Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(………………………………)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l’Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato

(………………………………) 

Allegato C

Schema - tipo di singolo contratto di comodato e relativo verbale di consegna di beni mobili strumentali all’esercizio di attività di protezione civile tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Delibera di Giunta regionale n.___del______)

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n….. del………., e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Comodatario: Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale dell’Emilia-Romagna, domiciliato, per la carica in Bologna, Via________

Premesso che

- il Direttore Agenzia Regionale ed il comodatario – come sopra specificati - con scrittura privata in data ___________ hanno sottoscritto il “Contratto - tipo di Comodato”, conservato, in originale, agli atti dell’Agenzia Regionale, con protocollo ________, del quale il presente è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto) 

Il Comodante cede al Comodatario, che accetta, in comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:

  1. Bene 1 = Nr. inventario Regione Emilia-Romagna – descrizione bene – condizioni di funzionamento – valore stimato (allegato dati di inventario Regione Emilia-Romagna del singolo bene),
  2. Bene 2 ______________________________

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili) 

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto - tipo di Comodato indicato in premessa.

Articolo 3

(Consegna dei beni e dichiarazione di conformità) 

In data __________, presso __________, ha avuto luogo la consegna, dei beni puntualmente indicati all’art. 1. Il Comodatario dichiara, ai sensi ed agli effetti di quando previsto dal Contratto – tipo di Comodato, che i suddetti beni, sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.

________ lì _________Per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(………………………)

Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l’Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato

(……………………….)

Allegato D

Schema di rinnovo di contratto di comodato e reciproca presa d’atto di consegna di beni già effettuata a tale titolo al Corpo forestale - Emilia-Romagna in attuazione di precedenti convenzione-quadro

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n____del_____, e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6 

Comodatario: Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale dell’Emilia-Romagna, domiciliato, per la carica in Bologna, Via________ 

Premesso che la delibera della Giunta regionale n._______ del_______:

  • ha approvato lo schema-tipo di Convenzione operativa tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale CFS, successivamente sottoscritta, dal Direttore dell’Agenzia Regionale e dal Comandante regionale CFS, in data________;
  • ha approvato lo Schema-Tipo di Contratto di comodato tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Comando regionale CFS sottoscritto dal Comandante regionale CFS e, per la Regione Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile in data_________;
  • ha autorizzato il rinnovo dei contratti di comodato tra la Regione Emilia-Romagna e il Corpo Forestale-Emilia-Romagna stipulati in data 24 maggio 2004 e 5 agosto 2009, in attuazione delle Convenzione-quadro all’epoca vigenti, già nella disponibilità del Comando regionale CFS; 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

Articolo 1

(Oggetto)

Il Comodante e il Comodatario si danno reciprocamente atto che:

A) - sono stati concessi con contratto di comodato sottoscritto in data 24 maggio 2004 e consegnati al Comodatario i beni di seguito specificati:

n. 9 carrelli stradali marca " PIMA Carrozzeria " mod. P1303T

dati tecnici:

lunghezza mt.3,56 - larghezza mt.1,96 - peso Kg.210 - portata Kg.1300

  1. destinazione: Coord. Prov.le PC - n. telaio ZD1P1303003003096 - targa CFS 092R
  2. destinazione: Coord. Prov.le PR - n. telaio ZD1P1303003003097 - targa CFS 093R
  3. destinazione: Coord. Prov.le RE - n. telaio ZD1P1303003003098 - targa CFS 094R
  4. destinazione: Coord. Prov.le MO - n. telaio ZD1P1303003003099 - targa CFS 095R
  5. destinazione: Coord. Prov.le BO - n. telaio ZD1P1303003003100 - targa CFS 096R
  6. destinazione: Coord. Prov.le RA - FE n. telaio ZD1P1303003003101 - targa CFS 097R
  7. destinazione: Coord. Prov.le FC - RN n. telaio ZD1P1303003003102 - targa CFS 098R
  8. destinazione: Coord. Terr.le Ambiente S. Sofia - FC n. telaio ZD1P1303003003103 - targa CFS 099R
  9. destinazione: ex Azienda Stato Foreste Dem.li Punta Marina - RA n. telaio ZD1P1303003003104 - targa CFS 100R

B) sono stati concessi in comodato d’uso, mediante relativo verbale di consegna sottoscritto in data 5 agosto 2009, e quindi consegnati al Comodatario i beni di seguito specificati:

  • n. 1 automezzo fuoristrada marca Land Rover Modello Defender 130 CC 5 posti: n. telaio SALLDKHS89A771280 – inventario regionale n. 200 / 1 / 005666 assegnato al Comando Stazione di Punta Marina (RA);
  • n. 1 automezzo fuoristrada marca Land Rover Modello Defender 130 CC 5 posti: n. telaio SALLDKHS89A773622 – inventario regionale n. 200 / 1 / 005667, assegnato al Comando Stazione di Sasso Marconi (BO);
  • n. 1 automezzo fuoristrada marca Land Rover Modello Defender 130 CC 5 posti: n. telaio SALLDKHS89A771743 – inventario regionale n. 200 / 1 / 005668 – assegnato al Comando Stazione di Borgo Val di Taro (PR);

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto - tipo di Comodato indicato in premessa e sottoscritto in data_______.

___________ lì _____________

per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(………………………………)

per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (Comodatario)

Il Comandante regionale per l’Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato

(………………………………)

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