n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Procedura di assoggettabilità a VIA denominata "Campagna mobile recupero rifiuti nell'ambito delle opere di risanamento della SS n. 3BIS Tiberina (E 45) tra le Province di Ravenna e Forlì-Cesena proposto da Bindi SpA" - Comunicazione art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e art. 10 comma 3 della L.R. 4/2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Campagna mobile recupero rifiuti nell'ambito delle opere di risanamento della SS n. 3bis Tiberina (E 45) tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena proposto da Bindi Spa”, per le valutazioni espresse in narrativa;

b) sia necessario richiedere le seguenti condizioni ambientali, al fine di prevenire eventuali impatti ambientali:

1. la ditta prevede l'applicazione del D.M.69/2018 solo in riferimento al materiale che verrà utilizzato per lo strato di fondazione n. 1. In considerazione del fatto che il rifiuto avente come codice CER 170302 è recuperabile solo se risponde ai requisiti del D.M.69/2018. Si ritiene quindi che tutto il rifiuto con codice CER 170302 di cui è previsto il recupero, debba seguire quanto previsto dalla normativa D.M.69/2018 con particolare riguardo alle modalità gestionali e di tempistiche;

2. il conglomerato bituminoso scarificato trasportato nel cantiere ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 152/06 ai fini della valutazione tecnica dovrà essere classificato per la corretta attribuzione del codice EER, essendo il codice 170302 un codice specchio. La classificazione della pericolosità del rifiuto dovrà avvenire conformemente alle disposizioni della Dec. 955/14 e del Reg. 1357/14;

3. il materiale derivante dal recupero del codice EER 170904 deve essere stoccato separatamente da quello derivante dal recupero del codice CER 170302, ai fini di verificare le caratteristiche dei prodotti che devono essere conformi rispettivamente all'Allegato C della Circolare del MATTM 15.07.2005, n. UL/2005/5205 e al D.M.69/18;

4. all'interno del cantiere, le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte dalle aree di concentramento del materiale di cui all'art. 230 del D.Lgs. 152/06, dalle aree di stoccaggio delle materie prime e di quelle delle m.p.s./eow;

c) al fine della verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite nel Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 152/06, l’ottemperanza per quanto di competenza spetta ad ARPAE SAC Forlì-Cesena nella fase di verifica della comunicazione della ditta da effettuare ai sensi del comma 15 art.208 del D.lgs. 152/06;

d) di stabilire che le condizioni ambientali di cui al punto b) siano soggette al regime sanzionatorio, come definito all’art. 29 del D.lgs 152/06 e recepito dalla LR 4/2018;

e) di trasmettere copia della presente deliberazione: al proponente Bindi S.p.a, al Comune di Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena, alla ARPAE SAC Forlì-Cesena;

f) di pubblicare, per estratto, lapresente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

g) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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