n.395 del 11.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Luigi Marchiani - Domanda 04.09.2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Vigheffio. Concessione di derivazione. Proc. PR20A0026. SINADOC 23559. (Determina DET-AMB-2020-5207 del 30/10/2020)

Il Dirigente determina sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. LUIGI MARCHIANI, c.f. MRC LGU 70509 G337N, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0026, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 99;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Località Vigheffio, Dati catastali: foglio 49, mappale 37 di proprietà del richiedente; – coordinate UTM RER x: 602.231 Y: 4.958.562;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

– portata massima di esercizio pari a l/s 24; – volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 28333; 2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2024;

3. in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla citata DGR (Repulsione), la concessione è condizionata al rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al disciplinare allegato; 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2020-5207 del 30/10/2020

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2024.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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