n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale di "Residenza Gruber", residenza sanitaria psichiatrica estensiva (RTR-Estensiva) e centro diurno psichiatrico, ubicata a Bologna e gestita da Fondazione Gruber Onlus con sede legale a Bologna
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modifiche e integrazioni;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Vista la propria determinazione n. 19045 del 23/12/2014 con la quale è stato concesso l’accreditamento provvisorio della struttura sanitaria denominata “Residenza Gruber” ubicata a Bologna in via Siepelunga n. 46, gestita da Fondazione Gruber onlus, con sede legale a Bologna, via Putti n. 17, per le seguenti tipologie:
- centro diurno psichiatrico (DGR n.327/2004)
- residenza sanitaria psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo(RTR-estensiva), 20 posti letto (DGR n.1830/2013);
Considerato che nella citata determinazione n.19045/2014 si conferisce mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro diciotto mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento di “Residenza Gruber”, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura redatta dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (NP/2016/0014719), conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, relativa alle risultanze delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti generali e specifici;
Preso atto che la struttura “Residenza Gruber" è stata autorizzata al funzionamento dal Comune competente;
Considerato che la struttura di cui trattasi risponde al fabbisogno di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) di Area Vasta Emilia Centro e Azienda Usl Romagna per la residenza psichiatrica estensiva (DGR n.286/2014, DGR n. 805/2014, DGR n.1240/2015; DGR n.1433/2016), e Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl Bologna per il centro diurno psichiatrico (PG 2014/497084);
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione dirigenziale n. 2211/2016 avente per oggetto “Deleghe del Responsabile del Servizio “Assistenza Territoriale” ai Dirigenti Professional SP000316 "Salute mentale e Dipendenze patologiche", SP000313 "Integrazione socio sanitaria dell’area della non autosufficienza e gestione del FRNA", SP000285 “Salute nelle carceri” e SP000240 "Farmaci e dispositivi medici” di cui alla determinazione del Direttore Generale n.18388 del 22/12/2015”
- la DGR n. 89/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza Territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;
determina:
1. di prendere atto dell’esito positivo della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dei requisiti generali e specifici di accreditamento della struttura sanitaria denominata “Residenza Gruber” ubicata a Bologna in via Siepelunga n.46, gestita dalla Fondazione Gruber onlus, con sede legale a Bologna, via Putti n. 17, accreditata con determinazione n. 19045 del 23/12/2014 per le seguenti tipologie:
- centro diurno psichiatrico (DGR n.327/2004)
- residenza sanitaria psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo(RTR-estensiva),20 posti letto (DGR n.1830/2013);
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa decorre dalla data di adozione della determinazione n. 19045 del 23/12/2014 e ai sensi della l.r. n. 34/1998 e successive modifiche ha validità quadriennale;
3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento concesso verrà revocato;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.