n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)
Assegnazione straordinaria di gasolio agricolo agevolato per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 dicembre 2015 a seguito dell'eccezionale andamento climatico sfavorevole
Visti:
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 24 e il punto n. 5 della tabella A allegata al predetto decreto, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 2, il quale prevede al comma 126, che il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - ora Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste - determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura per ettaro e per ogni tipo di coltivazione per consentire la concessione dell'agevolazione prevista nella sopra indicata tabella;
- il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, il quale prevede, tra l’altro, che detti consumi medi siano definiti con decreto del Ministero competente in materia di agricoltura;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”, che fissa al 30 giugno di ciascun anno il termine per la presentazione ai competenti uffici regionali della richiesta di ammissione alle agevolazioni di che trattasi, unitamente alla dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
Richiamato il decreto 30 dicembre 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa” ed in particolare:
- l’articolo 1, ai sensi del quale le assegnazioni relative all’impiego agevolato in lavori agricoli sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell’Allegato 1 annesso al citato decreto, previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente;
- l'articolo 2, comma 2, secondo cui spetta alle Regioni concedere ulteriori maggiorazioni, oltre a quelle previste dal suindicato Allegato 1, al verificarsi di circostanze transitorie, quali, tra l’altro, avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno, limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del sopra richiamato Decreto Ministeriale, le Regioni, per le predette maggiorazioni, possono sentire le Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2364 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 e 2 - Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli. Aggiornamento tabelle di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 957/2016” con cui sono state approvate, in attuazione delle disposizioni ministeriali, le nuove tabelle dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra;
Considerato che l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), nei bollettini agro-climatici relativi al bimestre maggio-giugno 2026, ha evidenziato condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, caratterizzate da persistenti ondate di calore, temperature superiori alle medie storiche rilevate a partire dal 2003 – con uno scostamento pari a +3,26 °C nel mese di giugno – nonché da un marcato deficit pluviometrico, dalla riduzione delle riserve idriche nei suoli e dalla diminuzione delle portate dei corsi d’acqua, con conseguente incremento dello stress idrico a carico delle colture e delle attività agricole e zootecniche;
Dato atto che dai dati rilevati dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) tali condizioni si sono protratte anche nel mese di luglio 2026, con persistenti ondate di calore alternate ad eventi temporaleschi di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e precipitazioni concentrate, con effetti significativi sul territorio e sulle attività agricole;
Accertato altresì che:
- a causa del predetto andamento climatico sfavorevole si è reso necessario effettuare interventi straordinari di soccorso irriguo, ulteriori lavorazioni agricole e operazioni finalizzate ad assicurare il benessere degli animali;
- l’esecuzione di tali interventi ha comportato il consumo dei quantitativi di gasolio agricolo già assegnati, originariamente destinati anche allo svolgimento delle successive operazioni colturali e zootecniche;
- l’esaurimento dei quantitativi di carburante assegnati non consente la regolare prosecuzione delle attività agricole e di allevamento, con conseguenti ripercussioni sulla gestione aziendale, sul mantenimento delle condizioni produttive e sulla tutela del benessere animale;
Preso atto delle richieste formulate dalle Organizzazioni professionali agricole volte a ottenere un supplemento nell’assegnazione di gasolio agricolo agevolato, acquisite agli atti della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca con prot. n. 15.07.2026.0697939, prot. n. 16.07.2026.0699543, prot. n. 17.07.2026.0703861;
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle motivate e concrete esigenze sopra rappresentate di integrare, per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 30 dicembre 2015, le assegnazioni di gasolio determinate con deliberazione n. 2364/2016, riconoscendo un quantitativo supplementare pari:
- al 50 per cento del quantitativo complessivo annuale di gasolio già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata entro il 31 agosto 2026;
- al 40 per cento del quantitativo complessivo annuale di gasolio già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata dal 1° al 30 settembre 2026;
- al 20 per cento del quantitativo complessivo annuale di gasolio già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata dal 1° al 31 ottobre 2026;
Dato atto che le predette percentuali sono determinate tenendo conto della durata residua delle attività agricole e zootecniche e del conseguente fabbisogno di carburante fino al 31 dicembre 2026;
Precisato che le maggiorazioni sopra indicate sono alternative e non cumulabili e che ai soggetti aventi diritto è riconosciuta esclusivamente la percentuale corrispondente al fabbisogno di gasolio dalla data di presentazione della richiesta fino al 31 dicembre 2026;
Ritenuto inoltre di disporre che i quantitativi supplementari di gasolio agricolo agevolato siano attribuiti ai soggetti individuati dall’art. 2, comma 1, del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, che, alla data di presentazione della richiesta:
- risultino avere integralmente esaurito il quantitativo annuale di gasolio assegnato per l’anno 2026, sulla base delle registrazioni presenti nel sistema informativo regionale;
- abbiano dichiarato, entro il 30 giugno 2026, l’avvenuto impiego dei quantitativi di gasolio agricolo assegnati nell’anno 2025;
- presentino la richiesta:
a) entro il 31 agosto 2026, per ottenere l’integrazione straordinaria pari al 50 per cento;
b) dal 1° al 30 settembre 2026, per ottenere l’integrazione straordinaria pari al 40 per cento;
c) dal 1° al 31 ottobre 2026, per ottenere l’integrazione straordinaria pari al 20 per cento;
Atteso che le richieste di integrazione per l’anno 2026 dovranno essere presentate tramite il sistema informativo regionale UMA, che consente:
- la predisposizione delle richieste in modalità precompilata;
- la verifica automatizzata della sussistenza dei requisiti previsti;
- il calcolo e l’attribuzione automatica dei quantitativi integrativi spettanti;
- il rilascio delle relative assegnazioni ai soggetti aventi diritto;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”, così come aggiornata dalla deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028: Primo Aggiornamento”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, in prima fase riferita alle Direzioni generali e Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato inoltre atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;
1) di concedere, per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), del D.M. 30 dicembre 2015, una maggiorazione delle assegnazioni di gasolio agricolo agevolato determinate sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 2364/2016;
2) di stabilire che la maggiorazione di cui al punto 1) sia riconosciuta ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 454/2001 che, alla data di presentazione della richiesta:
- risultino aver integralmente esaurito il quantitativo di gasolio agricolo assegnato per l’anno 2026, sulla base delle registrazioni presenti nel sistema informativo regionale UMA;
- abbiano presentato entro il 30 giugno 2026 la “dichiarazione di avvenuto impiego” relativa ai quantitativi di gasolio agricolo assegnati nell’anno 2025;
3) di stabilire che la richiesta di maggiorazione debba essere presentata esclusivamente mediante l’applicativo informatico regionale e che la stessa sia determinata in misura differenziata in relazione alla data di presentazione della richiesta e alla presumibile durata residua delle attività agricole nel corso dell'anno 2026, come segue:
a) pari al 50% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata entro il 31 agosto 2026;
b) pari al 40% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026;
c) pari al 20% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l’anno 2026, qualora la richiesta sia presentata dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026;
4) di stabilire altresì che le maggiorazioni di cui al precedente punto 3) sono tra loro alternative e non cumulabili e che ai soggetti aventi titolo è riconosciuta esclusivamente la percentuale corrispondente alla data di presentazione della richiesta;
5) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in premessa;
7) di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), dando atto che il Settore Competitività delle imprese e agroalimentari provvederà a garantirne la più ampia diffusione anche tramite il portale istituzionale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.