n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di intesa tra il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’articolo 1, comma 4, prevede che “il Comune, per le finalità indicate dall’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge6 luglio 2002, n. 137), d’intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”;

- l’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero il cui insediamento sia subordinato ad autorizzazione, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l’altro, dell’ambiente urbano e dei beni culturali;

- le limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 14/1999 consente ai Comuni di individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili, inseriti in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, per i quali sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano;

- le disposizioni di salvaguardia, relative alla norma indicata al punto precedente, possono riguardare:

1. l'esclusione della vendita di determinate merceologie;

le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;

le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;

specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;

specifici divieti di cambio d'uso;

la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.

- l’art. 7 della Legge Regionale n. 12/1999 specifica che i Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto fra i criteri quello della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;

Considerato che:

- la Città di Parma, nel 2015, ha ricevuto il riconoscimento di città creativa Unesco per la gastronomia, da cui ha preso avvio un nuovo modello di progettazione urbana attraverso un approccio innovativo ai temi dell’identità culturale, della creatività e dello sviluppo sostenibile;

- il centro storico della città di Parma, individuato dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13/12/2021, definiti al Titolo 3, Capo 2, Sezione 2 – Centri storici e nell’art. 3.1.6, comma 3bis, risulta di particolare importanza ed interesse da un punto di vista culturale, architettonico, storico ed artistico tanto che, nel 2018, la città di Parma è stata nominata Capitale italiana della cultura per l’anno 2020 e, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, per l’anno 2021;

Preso atto che:

- l’Amministrazione Comunale, in relazione alle considerazioni sopra richiamate, ritiene opportuno sottoporre al Consiglio comunale un provvedimento di natura regolamentare per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’articolo 1, comma 4, menzionato in premessa;

- la stessa Amministrazione, ritenendo opportuno procedere, previa sottoscrizione dell’Intesa con la Regione Emilia-Romagna, all’approvazione del regolamento sopra richiamato, individua come area di applicazione per il regolamento il centro storico così come individuato nello strumento urbanistico R.U.E., sopra puntualmente richiamato, e dal relativo allegato B) così come approvato dal Comune di Parma con propria Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16/3/2022;

- la regolamentazione, cui l’Intesa è prodromica, si ripropone di promuovere una maggiore tutela e valorizzazione delle aree sopra elencate attraverso:

- l’individuazione di misure di contrasto a situazioni di incuria caratterizzanti le attività insediate, da insediarsi nonché gli spazi commerciali sfitti nell’area individuata;

- la mitigazione del disagio che spesso deriva dalla diffusione eccessiva di consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano;

- l’uso di opportuni regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l’avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l’inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazioni delle aree di pregio in esame;

- la difesa della vocazione storica delle aree e la lotta al deterioramento delle condizioni del territorio con l’obiettivo di restituire le condizioni di valorizzazione e sviluppo delle aree individuate, nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano.

Atteso che:

- i provvedimenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016 devono essere coerenti con dette disposizioni, nonché necessariamente adeguatamente motivati, sia attraverso riferimenti puntali alla pianificazione commerciale e urbanistica prevista, sia attraverso le specifiche esigenze che si intendono tutelare;

- il Comune procede a delimitare l’area sopra richiamata, in riferimento alla quale adottare strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali, sia adottando adeguate forme di sostegno e promozione delle attività economiche;

- i provvedimenti comunali devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione regionale riguardanti aree inserite in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale;

Preso atto che:

- l’Amministrazione Comunale di Parma, con PEC del 17/3/2022 - PG 274800/2022, ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna proposta di “Intesa fra Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna per la definizione dell’area urbana denominata “Centro Storico” della città storica di Parma, così come individuato nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di cui in premessa, con limitazioni commerciali ai sensi art.1 - comma 4 d) – Dlgs.n. 222/2016”, al fine di intervenire a tutela dell’identità storico, artistica e culturale della medesima. La proposta è comprensiva di schema di Intesa ed allegato documento planimetrico, quest’ultimo sopra richiamato, che individua l’area da sottoporre a tutela e che forma parte integrante del suddetto schema di Intesa;

- l’Amministrazione Comunale di Parma, a tal fine, come disposto dall’art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 222/2016, ha preliminarmente provveduto a sentire la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, artigianato e servizi in merito all’individuazione dell’area da assoggettare a tutela e valorizzazione, alle tipologie di attività non coerenti con l’obiettivo di tutela, valorizzazione qualitativa e preservazione della vocazione storica dell’area individuata, da assoggettare a divieti e specifici regimi autorizzatori ed alle norme per la qualità dell’offerta commerciale ed il decoro delle attività economiche;

- in esito al confronto fra il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna è stato condiviso il testo definito dell’Intesa;

Richiamato l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto pertanto di approvare lo “SCHEMA DI INTESA TRA IL COMUNE DI PARMA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222”, costituito dai seguenti elaboratori:

- Allegato 1) schema dell’Intesa- parte testuale;

- l’Allegato 2), quale documento planimetrico, che individua l’area da sottoporre a tutela, già approvato dal Comune di Parma con propria delibera di Giunta Comunale n. 110/2022, e che forma allegato parte integrante del suddetto schema di Intesa;

dando atto che gli allegati sopra menzionati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che alla sottoscrizione per la Regione Emilia-Romagna provvederà, con firma digitale, la Dirigente del Settore Turismo, Commercio, economia urbana e Sport, che potrà apportare eventuali necessarie variazioni non sostanziali al protocollo stesso;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm. ii”;

- la L.R. 26 novembre 20101, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss. mmm. ii;

Richiamate, infine:

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare lo “SCHEMA DI INTESA TRA IL COMUNE DI PARMA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222”, costituito dai seguenti elaboratori:

- Allegato 1) schema dell’Intesa - parte testuale;

- Allegato 2), quale documento planimetrico, che individua l’area da sottoporre a tutela che forma allegato parte integrante del suddetto schema di Intesa;

dando atto che gli allegati sopra elencati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che alla sottoscrizione della sopra citata Intesa, di cui al punto 1), per la Regione Emilia-Romagna provvederà, con firma digitale, la Dirigente del Settore Turismo, Commercio, economia urbana e Sport, che potrà apportare eventuali necessarie variazioni non sostanziali al protocollo stesso;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

application/pdf Allegato 1) - 200.4 KB
application/pdf Allegato 2) - 3.2 MB

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