n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto agrivoltaico Copparo da 24,9 MW e relative opere di connessione", localizzato nel comune di Copparo (FE), proposto da Juwi Energie Rinnovabili S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato Impianto Agrivoltaico Copparo da 24,9 MW e relative opere di connessione” localizzato nel Comune di Copparo (FE) proposto da Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. nella successiva fase autorizzativa dell’intervento, dovrà essere prodotta documentazione specifica in versione definitiva, comprensiva di relazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio in merito a tutte le potenziali sorgenti emissive, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto di tutti i valori limite definiti dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali), anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse esistenti e/o di altri progetti, che concorrono in sovrapposizione; l’attività cantieristica dovrà essere conforme ai requisiti della DGR 1197/2020 o dello specifico regolamento comunale che disciplina le attività a carattere temporaneo con eventuale richiesta di autorizzazione in deroga in caso di non rispetto di limiti ed orari previsti da tale normativa/regolamento;
2. in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, per le successive fasi autorizzative dell’intervento dovrà essere prodotta documentazione specifica, comprensiva di relazione e tavole tecniche, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", in conformità alla Legge 36/2001; in particolare si precisa che per gli elettrodotti (linee elettriche e cabine) in progetto, sia interni all’area di impianto, sia esterni per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione:
a. devono essere calcolate e rappresentate in planimetria/ortofoto, in scala adeguata, le relative DPA, specificando se ricadono interamente nell’area di proprietà ed in caso contrario, dichiarare e fornire evidenza che non contengono, nemmeno parzialmente, luoghi a permanenza prolungata di persone (non inferiore a 4 ore giornaliere); negli elaborati presentati il proponente riporta che “La linea di media tensione che collegherà l’impianto alla rete, di competenza di E-Distribuzione sarà realizzata a cavo interrato di tipo cordato ad elica, quindi esclusa dal calcolo della DPA (articolo 3.2 del D.M. 29 maggio 2008)”; a tal proposito però, vista la presenza di quattro terne affiancate, si richiede il calcolo e la rappresentazione in planimetria/ortofoto della DPA, almeno in corrispondenza dei luoghi a permanenza prolungata. Si segnala inoltre, che per le cabine “E-distribuzione/consegna” nell’elaborato "01 Progetto Definitivo Impianto", al paragrafo “14.4.8” si dichiara una DPA pari a 2 m, mentre nelle conclusioni pari a 1.5 m. Infine, non risulta evidenza della rappresentazione in planimetria/ortofoto delle DPA degli elettrodotti (cabine e linee elettriche) dell’impianto, che comunque, dalla documentazione prodotta, non risultano a permanenza prolungata;
b. devono essere forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle DPA;
c. devono essere indicate le distanze dalla linea elettrica (e/o dalla DPA) dei ricettori e comunque di tutti i luoghi a permanenza prolungata di persone, indicando inoltre la loro destinazione d’uso;
d. devono essere valutati eventuali effetti combinati, calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti, dati dall’interazione tra le opere in progetto ed altre potenziali sorgenti emissive esistenti e/o in progetto; negli elaborati presentati non risultano considerazioni in merito a questo aspetto, che deve essere considerato e approfondito in particolare per quanto riguarda la linea elettrica di connessione;
e. il progetto definitivo dell’elettrodotto di connessione alla rete deve risultare vidimato dall’ente gestore; a tal proposito, si segnala che nella documentazione prodotta non risultano considerazioni/assunzioni in merito alla “CP Venanzio” menzionata; pertanto, in fase autorizzativa si dovrà specificare se tale cabina rientra nell’intervento in oggetto e nel caso in cui lo fosse, dovrà essere calcolata e rappresentata in planimetria/ortofoto la relativa DPA;
3. in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto modificato per quanto riguarda la realizzazione della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;
4. nell’ambito dell’autorizzazione unica, dovrà essere presentato il preventivo con STMG per la connessione alla rete MT sottoscritto dal distributore dell’energia elettrica;
5. verificato che il ponte indicato nel PUG sia effettivamente un bene tutelato dal codice del paesaggio occorrerà presentare in fase autorizzativa una planimetria dettagliata; tale planimetria dovrà illustrare la sovrapposizione tra la suddetta fascia di rispetto e l'area destinata all'impianto;
6. il progetto esecutivo deve prevedere opportuni accorgimenti e soluzioni tecnologiche recenti per limitare l'effetto lago o il rischio d'abbagliamento dell'avifauna; al proposito il Proponente può utilizzare pannelli antiriflesso realizzati con celle fotovoltaiche a basso indice di riflettanza, massimizzando così la quantità d'energia solare assorbita dai pannelli, oppure egli può apporre fasce colorate tra ciascun modulo nella parte superiore dei pannelli, per interromperne la continuità cromatica riflettente;
7. presentare, in fase di autorizzazione, una proposta di monitoraggio dell’impatto dell’impianto sul microclima; al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si chiede che venga proposto un monitoraggio dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;
8. dovrà inoltre essere presentato, in fase di autorizzazione, un progetto di monitoraggio ambientale, ante operam e post operam, che riguardi la componente faunistica ed in particolare l’avifauna (le specie tutelate dalla normativa vigente nazionale e comunitaria) e la fauna minore, tutelata dalla L.R. 15/2006;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), da punti 1 a 6 dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Ferrara, punto 7 e 8 dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., al Comune di Copparo, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ferrara, all’ Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.