n.341 del 14.11.2022 (Parte Seconda)

L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Modifica dei confini della zona di rifugio "Montefalcone" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1215/2022 e istituzione di una zona soggetta a limitazioni di cui all'art. 51 nel territorio di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11/2/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26/2/2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15/2/1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30/7/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11/2/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6/3/2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 22, che nello specifico:

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25/7/2007 e n. 103 del 16/1/2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 1215 del 18 luglio 2022, con la quale è stata proposta la perimetrazione degli istituti di protezione per la provincia di Reggio Emilia e la loro contestuale istituzione come Zone di Rifugio per la stagione venatoria 2022-2023, fra cui una denominata “Montefalcone”;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 1027275.I del 10 ottobre 2022, così come rettificata dalla successiva nota prot. n. 1077554.I del 19 ottobre 2022 ha chiesto:

- la modifica dei confini della Zona di rifugio “Montefalcone”, allegando una nota dei Sindaci dei Comuni di Quattro Castella e San Polo d’Enza, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca, nella quale si solleva, fra gli altri, un problema di sicurezza stradale causato dall’elevata presenza di cinghiali, con richiesta formale di riduzione della Zona di rifugio “Montefalcone”;

- l’istituzione di una zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge regionale n. 8/1994 denominata “Matildico”, all’interno della quale sia consentito esclusivamente il prelievo del cinghiale in selezione;

Considerato che:

- il distretto di gestione degli ungulati (ATC RE03, distretto 1C) nel quale ricade il rifugio Montefalcone è elencato fra quelli a rischio 1 nel “ Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) nel territorio dell’Emilia-Romagna”, approvato con propria deliberazione n. 1372 del 1 agosto 2022;

- che il suddetto Piano prevede nei distretti a rischio 1 che “i soggetti gestori dell’attività venatoria (ATC e AFV), le Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, responsabili dell’attuazione del Piano regionale di controllo sia in zone cacciabili che nelle zone di protezione di cui alla legge 157/92, nonché i Gestori delle Aree Protette di cui alla Legge 394/91, incrementino il prelievo del cinghiale rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione.”;

- nel territorio interessato dalla richiesta di limitazioni ai sensi dell’art. 51 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ha sede il CRAS denominato “Rifugio Matildico” nei confronti del quale si rende necessario garantire il benessere animale della fauna ospitata e l’incolumità del personale volontario operante;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere:

- alla modifica dei confini della Zona di rifugio “Montefalcone”, mantenendo il divieto di caccia fino alla fine della stagione venatoria 2022-2023 limitatamente al territorio rappresentato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- all’approvazione di una zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 denominata “Matildico”, così come rappresentata nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, all’interno della quale siano consentiti l’attuazione dei piani di controllo e, quali forme di caccia, il solo prelievo del cinghiale in selezione;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

- che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto di stabilire, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai citati art. 22, comma 1 e art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 che il vincolo di protezione delle zone di cui al presente atto abbia la seguente validità:

- termine della stagione venatoria 2022/2023, per la Zona di rifugio denominata “Montefalcone”;

- termine della stagione venatoria 2023/2024, per la Zona soggetta a limitazioni denominata “Matildico”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare:

- la modifica dei confini della Zona di rifugio denominata “Montefalcone”, così come rappresentata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- l’istituzione della zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, denominata “Matildico”, così come rappresentata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l’altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

3) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vincolo di protezione della Zone di rifugio “Montefalcone” ha validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

4) di dare atto che il vincolo di protezione della zona oggetto di limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 “Matildico” ha validità fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile”;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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