n.28 del 09.02.2022 periodico (Parte Terza)

Farmacie in luoghi ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016. Assegnazione al Comune di Reggio Emilia della farmacia nella Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i che:

- al comma 1 lettera b) inserisce nella legge n. 475 del 1968, l’art. 1 bis ai sensi del quale, “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”;

- al comma 10 prevede che:

  • fino al 2022, tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regioni ex art. 1 bis citato siano offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede;
  • i Comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 7 “Farmacie ad alto transito”;

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale, in attuazione del comma 1 dell’art. 7 citato, è stato individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale e sono state definite le modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive;

- la delibera di Giunta regionale n. 2001 del 29 novembre 2021, con la quale è stata istituita una farmacia aggiuntiva, priva di delimitazione di sede farmaceutica e urbana, nel comune di Reggio Emilia (RE) nella Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana, sita in Via Città del Tricolore, ed è stata offerta in prelazione al Comune, precisando che lo stesso, a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di istituzione, dovrà deliberare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

Dato atto che la delibera di Giunta regionale n. 2001/2021 citata è stata notificata tramite PEC al Comune di Reggio Emilia in data 30/11/2021 con Prot. 30/11/2021.1103733;

Preso atto che, in data 18/1/2022, è pervenuta al competente ufficio regionale comunicazione del Servizio Sportello attività produttive e edilizia del Comune di Reggio Emilia, acquisita agli atti con Prot. 18/01/2022.0041883, con la quale è inoltrata la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13/1/2022 di esercizio del diritto di prelazione della farmacia istituita presso la Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana, sita in Via Città del Tricolore;

Rilevato che il Comune di Reggio Emilia ha esercitato il diritto di prelazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica della delibera di Giunta regionale n. 2001/2021;

Ritenuto pertanto, in attuazione dell’art. 7 della L.R. 2/2016 e dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, di poter procedere alla formale assegnazione al Comune di Reggio Emilia della farmacia aggiuntiva istituita con delibera di Giunta regionale n. 2001 del 29 novembre 2021 presso la Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana, sita in Via Città del Tricolore;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale per il periodo 2021-2023, n. 111 del 28 gennaio 2021, ed in particolare l’allegato D, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBCN”;

- n. 771 del 24 maggio 2021, “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020, “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la determinazione n. 20202/2020, avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di assegnare al Comune di Reggio Emilia la farmacia aggiuntiva, priva di delimitazione di sede farmaceutica e urbana, istituita con delibera di Giunta regionale n. 2001 del 29/11/2021 nella Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana, sita in Via Città del Tricolore;

2) di precisare che il Comune di Reggio Emilia ha l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia assegnata entro il termine perentorio previsto dall'art. 7 della L.R. 2/2016, ossia entro un anno dalla data di esercizio della prelazione;

3) di precisare, inoltre, che ai sensi del comma 10 dell’art. 11, D.L. n. 1/2012, il Comune non può cedere la titolarità o la gestione della farmacia aggiuntiva per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità di detta farmacia, la stessa è dichiarata vacante;

4) di notificare, tramite PEC, il presente atto al Comune di Reggio Emilia, nonché al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento per i provvedimenti di competenza;

5) di informare che il Comune dovrà comunicare alla Regione l’adozione del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

7) di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, in particolare con riferimento al Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021, nonché all’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

8) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

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