n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Immobiliare IM.CO. SpA. - Domanda 10.08.2006 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso scambio termico con pompa di calore, dalle falde sotterranee in comune di Parma, loc. Via Emilia Ovest 356. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL 

(Omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società Immobiliare IM. CO. S.p.A. con sede legale in Comune di Roma, Via Guido D’ Arezzo n. 2, Codice Fiscale 03884600580, P. IVA 01254871005, rappresentata legalmente dal Signor Andrea Gardelli Codice Fiscale GRDNDR62C03G337I, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per uso scambio termico con pompa di calore, con una portata massima pari a litri/sec. 40 pari a moduli 0,40 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 320518 successivamente reimmesso in falda;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

 (Omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 5877 in data 26.06.2009

(Omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(Omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina