n.121 del 14.05.2025 periodico (Parte Terza)
Approvazione Bando concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 34 posti di "Assistente in Politiche per il lavoro" - Area Istruttori - ed eventualmente degli ulteriori posti indicati dai piani dei fabbisogni, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato, presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna
Visti:
– la L.R. n. 17 del 1/8/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.;
– la L.R. n. 13 del 30/7/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in particolare il capo V, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazioni alla LR n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”;
– il D.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'art. 11 che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l'impiego;
– la Convenzione sottoscritta il 26/11/2015 (Rep.PG.2015.846996) tra il Ministero del Lavoro e la Regione Emilia-Romagna per la regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30/7/2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1606 del 26/10/2015;
– la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, sottoscritta il 31/5/2018 (RPI/2018/280) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 28/5/2018, prorogata al 31/12/2021 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2009 del 11/11/2019 e i successivi accordi per la gestione transitoria delle sedi dei Centri per l’impiego e Collocamento mirato fino al 31/12/2022;
– la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia per il lavoro per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della LR n.13/2015 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 17/6/2024;
– il Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche del lavoro 2019/2021 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1996 del 11/11/2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6/7/2020;
Richiamati:
– la deliberazione di Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 e successive modificazioni di “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015”;
– il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria determinazione n. 79 del 26/10/16 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1927 del 21/11/16 e ss.mm.ii;
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 05/02/2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dal 01 marzo 2024 e fino al termine della legislatura, prorogato fino al 30/4/2025 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2378 del 23/12/2024 e determinazione di presa d’atto n. 84 del 20/1/2025, ed ulteriormente prorogato fino al 16/7/2025 con deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 22/4/2025 e determinazione di presa d’atto n. 777 del 29/4/2025;
– la determinazione n. 2219 del 21/12/2023 “Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, Politiche del lavoro, Affari generali e risorse umane, Bilancio e patrimonio, Innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024";
– la determinazione n. 43 del 16/01/2024 “Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia Regionale per il lavoro”;
– la determinazione n. 614 del 31/03/2023 avente a oggetto “Nuovo ordinamento professionale ex CCNL Funzioni locali 16/11/2022. Individuazione profili professionali e loro trasposizione nelle nuove aree di inquadramento. Reinquadramento dei dipendenti del comparto nel nuovo sistema professionale dal 1° aprile 2023”;
Visto il sopracitato Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, il cui art.17 disciplina l'accesso all'organico dell'Agenzia prescrivendo che l'assunzione avvenga con contratto individuale di lavoro tramite le modalità e le procedure previste al Capo III del D.lgs. 165/2001 (uffici, piante organiche, mobilità e accessi) e in particolare all'art.35 (reclutamento del personale) e che l'Agenzia può avvalersi delle forme flessibili di assunzione previste in particolare dall'art.36 del D.lgs. 165/01;
Rilevato che:
– ai sensi dell'art.32 bis c.12 della L.R. 17/2005 come introdotto dall'art. 54 della L.R. 13/2015, l'Agenzia “adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta Regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva”;
– l'art. 8 dello Statuto dell'Agenzia al comma 2 prevede che “L'Agenzia assume il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza annuale dalla Giunta Regionale, con le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva”;
Richiamate le determinazioni:
– n.1256 del 24/6/2024 recante l’individuazione dei limiti finanziari per spese di personale dell’Agenzia regionale per il lavoro E-R per il biennio 2024-2025, ai sensi dell’art.32 bis della L.R. 1/8/2005 n.17 e dell’art.8 dello Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione della G.R. n.1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii.;
– n.1544 del 8/7/2024 di approvazione della rideterminazione della dotazione organica dell’Agenzia come adottata con determinazione del Direttore n.1344 del 2/7/2024;
– n. 125 del 27/01/2025 avente ad oggetto “Ricognizione attuazione e modifica piano del fabbisogno di personale 2024-2026 dell'Agenzia per il Lavoro Emilia-Romagna Sezione 3.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 aggiornato con determinazione n.1405 del 9/7/2024.”, confluita nell’aggiornamento del PIAO approvato con determinazione n.134 del 31/01/2025;
– n. 27 del 15/09/2016 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento di Contabilità e dei contratti dell'Agenzia regionale per il lavoro” trasmesso alla Giunta Regionale in data 20/09/2016 e adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 17/10/2016;
– n. 2337 del 18/12/2024 “Adozione del Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale per il Lavoro”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2335 del 23/12/2024;
– n. 2415 del 30/12/2024 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'agenzia regionale per il lavoro per gli anni 2025-2027”;
Rilevato che:
– ai fini della realizzazione del Piano straordinario di potenziamento di cui al DL n.4/2019 e in attuazione del piano del fabbisogno di personale approvato con la sopracitata determinazione n. 125/2025, si rende necessario avviare la procedura concorsuale per l’assunzione di figure di “Assistente in politiche per il lavoro” - Area Istruttori;
– la graduatoria formata a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente atto potrà essere utilizzata, sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato oltre che per i posti già previsti, anche per la copertura degli ulteriori posti che l’Agenzia deciderà di ricoprire sulla base degli ulteriori programmi dei fabbisogni approvati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale;
Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 8/11/2021 in materia di accesso all’impiego regionale;
Ritenuto che, in virtù del combinato disposto dell’art. 32 bis comma 12 L.R. 17/2005 come introdotto dall'art. 54 della L.R. 13/2015 e l’art. 8 comma 2 dello Statuto dell’Agenzia sopra citati nonché dell’art.1 comma 7 del Regolamento Regionale n. 1/2021, l’Agenzia sia tenuta ad applicare, quale disciplina delle procedure concorsuali, lo stesso Regolamento regionale n.1/2021 in materia di accesso all’impiego regionale;
Atteso che:
- la procedura concorsuale per l’assunzione di “Assistente in politiche per il lavoro” - Area Istruttori dovrà svolgersi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del menzionato Regolamento Regionale n. 1/2021, con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, semplificazione, economicità e celerità di espletamento ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- la preselezione e le successive prove potranno svolgersi in tutto o in parte in modalità telematica;
Viste le Linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali di cui alla Direttiva della Funzione Pubblica del 24/4/2018;
Considerato che, in ottemperanza ai suddetti principi e tenuto conto delle peculiari funzioni e caratteristiche proprie della figura da acquisire, è da ritenere opportuno e conveniente incentrare la procedura concorsuale sulla combinazione di una preselezione, che riduca il probabile elevato numero iniziale dei candidati operando al contempo una prima verifica sia attitudinale che della conoscenza delle materie d'esame, di una prova scritta e di una prova orale che consentano di valutare le conoscenze e il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
Ritenuto opportuno riservare alle sole prove concorsuali la selezione dei candidati, con particolare riferimento alla verifica dei comportamenti, capacità e competenze attitudinali richieste in relazione alla posizione da ricoprire;
Evidenziata l'opportunità di avvalersi, nello svolgimento della preselezione ed eventualmente delle altre prove previste, di un soggetto esterno specializzato a supporto della Commissione esaminatrice, individuato o da individuarsi con separato atto a seguito di apposita procedura, anche nell’ambito di procedure di gara espletate a tale scopo dalla Regione Emilia-Romagna;
Dato atto che:
– è stata accertata l’assenza negli appositi elenchi regionali di personale in disponibilità, come da lettera prot. 11/03/2025.0094292.I, e sono decorsi i termini, come rideterminati dal DL. 19/5/2020 n. 34, dalla comunicazione inviata al Dipartimento della Funzione pubblica tramite PEC Prot. 11/03/2025.0094382.U;
– ai sensi del citato art.1 comma 258 della L. n.145/2018 e dell’art. 12 comma 3 ter del DL 28/1/2019 n. 4 convertito dalla legge 28/3/2019, n. 26, le procedure relative alle assunzioni correlate all’attuazione del Piano straordinario di potenziamento sono effettuate in deroga all’art.30 comma 2 bis del D.lgs. 30/3/2001 n.165;
– la Legge del 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, e in particolare l’art. 3 comma 8, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, consente alle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025 di derogare all’attivazione delle preventive procedure di mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
– si tratta di una procedura concorsuale e delle conseguenti assunzioni la cui attuazione risulta particolarmente urgente, tenuto conto che sono posizioni che risultano vacanti e non coperte da tempo nonostante lo scorrimento integrale della graduatoria, tuttora vigente, approvata per il medesimo profilo professionale;
Visti:
– il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art.35 “Reclutamento del personale”;
– la Legge 12/3/1999, n.68, norme per il diritto al lavoro dei disabili;
– l’art. 20 comma 2 bis della Legge n. 104/1992, ai sensi del quale sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla prova scritta coloro che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%;
– l’art. 3 comma 4 bis del D.L. 9/6/2021 n. 80 convertito con modificazioni nella L. 6/8/2021 n. 113 e il DPCM 9/11/2021, in base ai quali il bando deve prevedere, per le prove scritte, la possibilità di utilizzare strumenti compensativi in favore dei soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
– il D.lgs. 15/3/2010 n.66, codice dell'ordinamento militare;
– il D.lgs. 198/2006 e l'art.57 del D.lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
– il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31/3/1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (ora Funzioni Locali);
– il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l’art. 14 bis, comma 5-septies che dispone che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi;
Atteso che, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 165/2001, l'Agenzia non ha situazioni di soprannumero o, comunque, eccedenze di personale;
Richiamati:
- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation” nonché il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- le disposizioni dettate nella determinazione n. 1256 del 14/10/2022 di ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la determinazione n. 134 del 31/01/2025 di approvazione del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna 2025-2027 ai sensi del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in L. 113/2021 e ss.mm.ii., contenente anche il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e ss.mm.ii.;
Ritenuto opportuno stabilire che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, è il Dott. Martinelli Massimo;
Atteso che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate,
1. di indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 34 posti di “Assistente in politiche per il lavoro” – Area Istruttori ed eventualmente degli ulteriori posti indicati dai piani dei fabbisogni, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna;
2. di approvare, nel testo allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il bando del suddetto concorso pubblico e di stabilire che la selezione venga disciplinata secondo la normativa generale e specifica di cui all’Avviso allegato;
3. di dare atto che:
- nel rispetto delle disposizioni di legge e degli andamenti della programmazione dei fabbisogni, l’Agenzia per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna procederà alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato, sulla base della propria programmazione, secondo i vincoli e le previsioni ivi contenute a norme di finanza pubblica invariate;
- la graduatoria approvata conserva validità per due anni dalla data di adozione dell’atto di approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. 165/2001;
4. di disporre che:
a. l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale degli idonei nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
b. i vincitori e gli eventuali idonei assunti a seguito di utilizzo della graduatoria sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto dall’art. 14 bis co. 5 septies del D.L. n. 4/2019, come convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
5. di stabilire che il suddetto bando venga pubblicato nei siti internet dell’Agenzia e della Regione Emilia-Romagna, nonché nel BURERT e sul “Portale per il reclutamento – inPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica;
6. di comunicare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane per il seguito di competenza.