n.103 del 13.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso che il citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede, tra l’altro, che, in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definiti dagli articoli 93 e 94 e dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, indicati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, con nota acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile con protocollo n. 0079433.E del 28 gennaio 2022, ha informato le Regioni e Province autonome della decisione di non procedere all’emanazione di un nuovo decreto per l’annualità 2022, vista l’assenza di modifiche intervenute a livello nazionale, facendo rinvio al vigente Decreto Ministeriale n. 2588/2020, che continua ad essere il provvedimento di riferimento per la condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;

Atteso che il predetto Decreto Ministeriale n. 2588/2020 prevede in particolare che:

- gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, ai beneficiari che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle superfici definite all’art. 3, comma 4 dello stesso Decreto;

- i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all’articolo 34, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Preso atto altresì che l’articolo 23 del citato Decreto Ministeriale n. 2588/2020 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 3 e dell’Allegato 1 del Decreto medesimo;

Considerato che appare necessario completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dalle previsioni ministeriali, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2022;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare un apposito Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune disposizioni tecniche che completano quanto già stabilito nel citato Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 2588/2020;

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 23, comma 2, del Decreto ministeriale n. 2588/2020, le predette disposizioni regionali sono state trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, il quale ha espresso parere di congruità con nota acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile con protocollo n. 0234535.E del 7 marzo 2022;

Richiamate:

- la Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 15 novembre 2021 n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale n. 15 del 1997 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi, delibera

1) di completare, con le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2022, già stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 2588/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, un apposito Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali ed alcune specifiche tecniche che integrano quanto già stabilito nell’Allegato 1 del sopracitato Decreto ministeriale n. 2588/2020;

3) di stabilire che il nuovo regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti all’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2588/2020 ed alle superfici di cui all’art. 3, comma 4 dello stesso Decreto;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità, tempestivamente comunicata dai competenti Servizi regionali al Servizio Agricoltura sostenibile, sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

6) di disporre infine la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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