n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 551/2016 recante Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie” (Allegato A, Art. 8 – h);
- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
Richiamate:
- la Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22 comma 6 che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
Richiamate altresì:
- la L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” come aggiornata dalla L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la L.R. n. 7/2014 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
Considerato che con la Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art. 11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono state escluse dalla fauna selvatica oggetto della Legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2 della medesima;
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della sopracitata Legge n. 116/2014, al fine di non interrompere l’attività di controllo della specie sul territorio regionale, effettuata con regolarità dal 1995, è stata approvata, ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” ed in particolare dell'art. 12 comma 2, la deliberazione n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” che ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
Richiamate:
- la Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l’art. 7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima Legge n. 157/1992;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1538/2015, “Misure straordinarie per il contenimento delle nutrie (Myocastor corpus) - modifica dell'allegato 2 della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della rete Natura 2000”, che modifica il periodo di controllo con sparo delle nutrie;
Dato atto che a seguito dell’approvazione della sopracitata Legge n. 221/2015 sono state approvate le seguenti deliberazioni:
- n. 54 del 25 gennaio 2016 recante “Controllo della nutria Myocastor corpus in Emilia-Romagna – Disposizioni transitorie” che ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all’approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992;
- n. 551 del 18 aprile 2016 recante “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocostor corpus)” che ha provveduto all’approvazione di un piano di controllo della nutria, con finalità eradicativi, valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, sostituendo integralmente quanto stabilito con le deliberazioni n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000, nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l’approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti, considerato che la nutria rappresenta peraltro un grave fattore di minaccia per la biodiversità;
Preso atto che in sede di attuazione della citata deliberazione n. 551/2016 sopra richiamata, sono state rilevate alcune criticità che in parte ne limitano una efficace attuazione, di seguito descritte:
- individuazione delle tipologie di armi da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert);
- soggetti autorizzati all’abbattimento diretto con arma da fuoco;
- periodo di abbattimento nelle zone di protezione e nei siti della Rete Natura 2000;
- metodi di prelievo della nutria in aree urbanizzate;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09” che ha individuato nella data del 15 marzo il periodo fino al quale sono consentite ordinarie pratiche di gestione ambientale che configurino il disturbo nel periodo riproduttivo della fauna selvatica;
Considerato:
- che con il termine “flobert” viene indicato un ampio range di calibri diversi per armi da fuoco con canna ad anima liscia sia a munizione spezzata sia a palla unica e che è opportuno consentire l’uso di tutte le armi purché di piccolo calibro;
- che tra i soggetti che sono autorizzati all’abbattimento diretto con arma da fuoco vengono indicati i cacciatori in possesso dell’abilitazione di coadiutore durante l’esercizio dell’attività venatoria e che è opportuno estendere a tutti i cacciatori tale prerogativa;
- che viene indicato il 31 gennaio quale termine degli abbattimenti in controllo nelle aree protette, nei Siti della Rete Natura 2000 e negli Istituti di gestione faunistico-venatoria, mentre la citata deliberazione n. 79/2018 rende compatibile l’estensione di detto periodo al 15 marzo;
- che i Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l’uso esclusivo di gabbie trappola mentre è opportuno che in casi eccezionali i sindaci possano richiedere l’intervento della polizia provinciale per il prelievo della nutria con metodi diversi;
Ritenuto per quanto soprariportato, di provvedere alla modifica e integrazione del “Piano regionale di controllo della nutria (Myocastor coypus)” approvato in allegato con la deliberazione di Giunta regionale n. 551/2016, nei contenuti di seguito indicati:
- il punto 3. “Metodi di intervento”, lettera a) “Cattura mediante gabbie-trappola”, quinto capoverso, prima alinea, viene sostituito dal seguente:
“arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro effettuata dai soggetti di cui al punto successivo;”;
- il punto 3. “Metodi di intervento”, lettera b) “Abbattimento diretto con arma da fuoco” b5), viene sostituito dal seguente:
“da cacciatori durante l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.”;
- il periodo di prelievo mediante abbattimento diretto con arma da fuoco di cui al punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera a) “Parchi regionali e Riserve regionali”, lettera b) “Siti della Rete Natura 2000”, lettera c) “Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico di cui alla L.R. n. 6/2005” e lettera d) “Istituti di protezione di cui all’art. 19 della L.R. n. 8/1994”, è esteso al “15 marzo”;
- il punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico- venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera e) “Territori cacciabili”, terzo alinea, viene sostituito dal seguente:
“Abbattimento durante l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei cacciatori limitatamente ai territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio).”;
- il punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera f) “Aree urbane", viene sostituito dal seguente:
“I Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l’uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l’obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato. Eventuali ed eccezionali interventi diversi da quello indicato potranno essere attuati dalle Polizie provinciali, qualora ne rilevino la fattibilità, su richiesta del Sindaco.”;
Visto il parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n. 5029 T-A24 del 26 gennaio 2018, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca in pari data, con protocollo n. PG/2018/0053998;
Visti gli esiti della valutazione d’incidenza di cui alla nota NP/2018/2339 in data 30 gennaio 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna;
Ritenuto di confermare il termine degli abbattimenti in controllo nelle Aree protette, nei Siti della Rete Natura 2000 e negli Istituti di gestione faunistico-venatoria, al 15 marzo, diversamente da quanto indicato da ISPRA, in coerenza con quanto previsto dalla recente deliberazione n. 79/2018 citata, e con i contenuti della valutazione d’incidenza, al fine rendere ancor più efficaci i prelievi in ambiti nei quali è indispensabile garantire la tutela della biodiversità;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;
Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le modifiche e le integrazioni al Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016, nei contenuti di seguito indicati:
- il punto 3. “Metodi di intervento”, lettera a) “Cattura mediante gabbie-trappola”, quinto capoverso, prima alinea, viene sostituito dal seguente:
“arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro effettuata dai soggetti di cui al punto successivo;”;
- il punto 3. “Metodi di intervento”, lettera b) “Abbattimento diretto con arma da fuoco” b5), viene sostituito dal seguente:
“da cacciatori durante l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.”;
- il periodo di prelievo mediante abbattimento diretto con arma da fuoco di cui al punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera a) “Parchi regionali e Riserve regionali”, lettera b) “Siti della Rete Natura 2000”, lettera c) “Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico di cui alla L.R. n. 6/2005” e lettera d) “Istituti di protezione di cui all’art. 19 della L.R. n. 8/1994”, è esteso al “15 marzo”;
- il punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera e) “Territori cacciabili”, terzo alinea, viene sostituito dal seguente:
“Abbattimento durante l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei cacciatori limitatamente ai territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio).”;
- il punto 4. “Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento”, lettera f) “Aree urbane", viene sostituito dal seguente:
“I Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l’uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l’obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato. Eventuali ed eccezionali interventi diversi da quello indicato potranno essere attuati dalle Polizie provinciali, qualora ne rilevino la fattibilità, su richiesta del Sindaco.”;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.