n.89 del 05.04.2013 (Parte Prima)

Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 20 marzo 2013: “Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha deliberato:

“a) di prendere atto, a seguito della nota prot. n. 11516 del 14/3/2013 trasmessa dal Prefetto di Bologna alla Presidente dell’Assemblea legislativa, che nei confronti del consigliere Villani è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) con ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma il 14 gennaio 2013;

b) la sospensione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della l.r. 42/95, a far data dal 14 gennaio 2013 e per la durata della sospensione di diritto, della indennità di carica di cui all’art. 2 e della indennità di funzione quale Presidente di gruppo di cui all’art. 5 comma 1 lettera d) della medesima l.r. 42/95, percepite dal consigliere Villani;

(omissis)

Visto il D.lgs. n. 235 del 2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare l’articolo 8, comma 4 ultimo periodo che prevede che “Per la durata della sospensione al Consigliere regionale spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale”;

Visti gli articoli 25 e 26 della L.R. n. 42 del 1995 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 26 che prevede che “nelle ipotesi di cui all’articolo 25 (sospensione dell’indennità per privazione delle libertà personali), il Consiglio regionale delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell’indennità di carica di cui all’art. 2”;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- ai sensi dell’articolo 8 comma 4 ultimo periodo del D.lgs. n. 235 del 2012 e del comma 1 dell’art. 26 della L.R. 42/1995 a favore del Consigliere regionale Luigi Giuseppe Villani la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell’indennità di carica di cui all’articolo 2 della L.R. 42/1995 dal 14 gennaio 2013 per la durata della sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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