n.122 del 08.05.2013 (Parte Seconda)

Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per il periodo 30 luglio 2012 – 31 maggio 3013 e specificata alla voce 15 “Spese delle aziende Sanitarie regionali: Prima assistenza, ecc.” dell’Allegato 1 all’Ordinanza commissariale n. 46 del 9 aprile 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C.“, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, con riferimento alla presente ordinanza commissariale, si recepiscono le indicazioni di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 e si stabilisce che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 maggio 2013” che nel relativo allegato 1, distingue la voce di spesa di cui al punto 15 “Spese delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali: prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza - sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari - altre tipologie di intervento” 
per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 30 luglio 2012 al 31 maggio 2013 di € 18.206.687,00;

PRESO ATTO che, dalle attestazioni fino ad oggi pervenute dalle Direzioni delle Aziende Sanitarie regionali di congruità economica, appropriatezza degli interventi e correlazione con gli eventi sismici del maggio 2012, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 31 dicembre 2012, con riferimento alle sopraccitate spese sanitarie, si evidenzia un importo complessivo pari ad € 14.203.074,00 articolato per singola azienda sanitaria come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

EVIDENZIATO che, il presente atto va trasmesso alla Corte di Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai fini del controllo preventivo di legittimità previsti dall’art.3, comma 1, lett. c-bis della Legge n.20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

TUTTO quanto sopra premesso 

DISPONE 

1. di autorizzare quota parte della spesa programmata in capo alle aziende sanitarie regionali per il periodo 30 luglio 2012 - 31 maggio 2013 specificata alla voce 15 dell’allegato 1 all’ordinanza n.46 del 9 aprile 2013 per un importo complessivo pari ad € 14.203.074,00 articolato per singola azienda sanitaria come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1 trovano copertura nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

3. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione - nei limiti di quanto autorizzato con i propri provvedimenti - alle aziende sanitarie regionali degli oneri correlati agli eventi sismici del 20/29 maggio 2012 si rinvia alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 29 aprile 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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