n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)
Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) (di seguito denominato “PAIR 2020”), approvato con la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell’11 aprile 2017 e le successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017” che all’articolo 14, comma 2 bis, prevede che nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente;
- la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 8 “Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2020”, che all’art. 1 autorizza la Regione a concedere finanziamenti integrativi agli investimenti previsti dal Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca;
Rilevato che:
− con propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2020 è stato prorogato il PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
− nel 2021 è stata avviata la procedura di pianificazione del nuovo Piano integrato dell’Aria che prevede, come primo adempimento, l’adozione del documento strategico programmatico;
− nelle more dell’approvazione del nuovo piano è necessario mantenere in vigore le prescrizioni del PAIR 2020, al fine di garantire la tutela della qualità dell’aria e della salute dei cittadini;
Ritenuto, quindi, di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;
Vista la sentenza del 10 novembre 2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa ed in particolare per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, in Emilia-Romagna, riguarda le zone della Pianura est e della Pianura ovest;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 33 e 189 del 2021 con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell’aria finalizzate all’attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 33/2021 che al fine di assicurare l’incentivazione del numero massimo possibile di interventi volti al contenimento delle emissioni di ammoniaca nella fase di stoccaggio delle deiezioni, con le risorse derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) ha stabilito che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, non trovino attuazione fino al 31/12/2021 e ha previsto le misure necessarie per compensare la mancata riduzione emissiva derivante da tale differimento;
Richiamato il Regolamento UE n. 2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;
Considerato che:
- gli interventi finanziati con i bandi attivati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sebbene prevedessero investimenti per conseguire obiettivi ambientali, sono stati classificati come investimenti destinati al sostegno della redditività aziendale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, attribuendo pertanto un contributo massimo del 40% per gli interventi di carattere individuale;
- con le DGR n. 19 dell’8 gennaio 2018 e n. 1705 del 14 ottobre 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca" - Focus area P5D - Approvazione bando unico regionale anno 2018 e anno 2019” sono state attivate le procedure per la concessione di aiuti alle imprese, finalizzati alla realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi, fra i quali il contenimento delle emissioni dai contenitori di stoccaggio per gli effluenti liquidi e palabili, nonché attrezzature per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti e la distribuzione al suolo;
- le domande di finanziamento pervenute in risposta ai suddetti bandi hanno esaurito le diponibilità finanziarie; la realizzazione degli interventi finanziati tramite i bandi PSR si esaurirà entro la fine del 2022, salve giustificate richieste di proroga concesse dall’Organismo pagatore;
- la propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021 ha adottato la versione 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale, approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23/08/2021. In particolare, si prevede il rifinanziamento della misura precedentemente accennata per il sostegno agli investimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, per un importo complessivo di euro 10.119.855,40 provenienti da risorse EURI, stanziate in via straordinaria dal Piano per la ripresa Next Generation EU. In virtù dell’utilizzo di tali risorse si prevede la possibilità di elevare l’aliquota di sostegno fino al 75% della spesa ammissibile, al fine di ampliarne l’effetto incentivante;
Ritenuto quindi, di stabilire che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021, non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e di confermare tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;
Rilevato, inoltre, che la situazione di qualità aria rende opportuno stabilire ulteriori misure di limitazione della circolazione per i Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, oltre quelle già individuate nelle proprie deliberazioni n. 33/2021 e n. 189/2021;
Dato atto degli esiti dell’incontro del 1 dicembre 2021 con i Comuni di pianura sopra citati quali soggetti attuatori di tali misure;
Ritenuto, quindi di stabilire, per i Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, l’estensione della misura di limitazione alla circolazione di cui al punto 1, lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 189/2021, ai veicoli privati diesel euro 2 ed euro 3 e benzina euro 2 a decorrere dal 1/10/2022 ed ai veicoli privati diesel euro 4 a decorrere dal 1/10/2023;
Considerato, che:
- un contributo importante alla riduzione delle emissioni inquinanti dell’aria può essere determinato dalle misure volte a promuovere una mobilità sostenibile casa-scuola, come dimostrano esperienze pilota in corso di svolgimento in tutta Europa e anche nelle Regioni della pianura padana;
- è opportuno diffondere in modo sistematico le buone pratiche esistenti favorendo una programmazione che sostenga la loro adozione in un numero sempre maggiore di scuole;
- tali azioni sono favorite dalla presenza in Emilia-Romagna dalla rete regionale di educazione alla sostenibilità che consta in 37 Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) accreditati dalla L.R.27/2009; rete che negli ultimi anni, con il coordinamento del Centro Tematico Regionale di Educazione alla sostenibilità di Arpae, ha realizzato sul tema il progetto “Mobilityamoci” che include: la campagna “Siamo nati per camminare”, una piattaforma di raccolta dati sulle modalità di spostamento e sugli inquinanti e un modello di progettazione partecipata per la costruzione di Piani di spostamento casa-scuola (PSCS);
Ritenuto, quindi, di promuovere l’adesione dei Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, al progetto di sistema “Mobilityamoci”, avvalendosi delle azioni e degli strumenti ivi progettati e realizzati dallo stesso per i percorsi casa-scuola;
Considerato, inoltre, che:
- il decreto legislativo 155/2010, all’articolo 9, comma 9, prevede che, nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più Regioni o Province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni e dalle Province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le Regioni e le Province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale;
- è un dato acquisito che le situazioni di superamento dei limiti di qualità dell’aria nella Regione Emilia-Romagna derivano anche da emissioni provenienti da sorgenti sulle quali la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa diretta;
- tale assunto è condiviso dalla stessa Commissione europea che, negli atti della procedura di infrazione, ha sottolineato l’importanza dell’adozione di misure efficaci a livello nazionale, in tutte le situazioni in cui le misure necessarie per affrontare le fonti di inquinamento esulano dalle competenze degli enti locali e delle Regioni e ha evidenziato la mancata adozione di un piano nazionale per la qualità dell'aria;
- nonostante tale evidente necessità e le sollecitazioni avanzate negli anni da parte delle Regioni del bacino padano, a livello ministeriale non si è mai provveduto se non con misure sporadiche e più che altro con azioni di coordinamento e indirizzo, di scarsa efficacia;
- l’azione statale, in affiancamento ai piani per il miglioramento della qualità dell’aria da anni attuati dalle Regioni, può accelerare il processo di conseguimento dei valori limite di qualità dell’aria sul territorio regionale e costituire una azione concreta da presentare alla Commissione europea utile per scongiurare la conclusione negativa della seconda fase della procedura di infrazione che porterebbe ad una ingente sanzione pecuniaria per lo Stato italiano e, in specifico, per la Regione Emilia-Romagna;
Vista l’istruttoria tecnica agli atti del competente Servizio che accerta la sussistenza degli elementi indicati all’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 155/2010;
Rilevato, che da tale istruttoria si evince con chiarezza che le fonti emissive di competenza nazionale contribuiscono alle emissioni complessive in Emilia-Romagna con una quota di rilevanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PAIR2020;
Ritenuto, quindi, di confermare e formalizzare, sulla base dell’istruttoria agli atti del competente Servizio, la richiesta al Ministero della Transizione Ecologica di dare esecuzione all’adozione di misure di contenimento delle emissioni da sorgenti sulle quali la Regione Emilia-Romagna non ha competenza amministrativa e legislativa, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 155/2020;
Dato atto che tale percorso è stato condiviso, in occasione della Conferenza intermedia del Progetto LIFE+ Prepair (Po Regions Engaged to Policies of AIR) del 6 ottobre 2021, con gli Assessori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto che procederanno alla formalizzazione di tale richiesta, ciascuna con le proprie modalità;
Vista l’informativa presentata nella seduta del 15/11/2021 in ordine alla “richiesta di attivazione di misure statali per il miglioramento della qualità dell’aria su settori che esulano dalla competenza amministrativa della Regione, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 155/2010 - Richiesta di rappresentazione della specificità del Bacino Padano nell’ambito del processo di revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria”;
Rilevato, inoltre, che:
- è attualmente in corso il processo di revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria e che l’intenzione annunciata da parte della Commissione europea di fissare nuovi limiti aderenti alle nuove linee guida, proposte recentemente dall’OMS, si preannuncia ulteriormente critica per la pianura padana;
- le simulazioni presentate dalla Commissione europea in occasione del primo Stakeholder meeting del 23 settembre 2021 inerente alla revisione delle norme europee sulla qualità dell’aria, infatti, mostrano come, pur attuando le massime riduzioni tecnicamente fattibili, tali limiti non potranno essere conseguiti nella Pianura padana;
Ritenuto, quindi, di chiedere agli uffici ministeriali competenti di attuare un attento presidio e una corretta rappresentazione della specificità del Bacino Padano in sede di individuazione dei nuovi valori limite di qualità dell’aria nell’ambito del processo di revisione, attualmente in corso, della Direttiva europea sulla qualità dell’aria e di coinvolgere, ove possibile, gli uffici regionali;
Richiamati:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R.43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023”;
- la determinazione n. 23238 del 30 dicembre 2020 “Proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente”;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Informata la competente Commissione assembleare con nota prot. 1147643.U del 13/12/2021 avente oggetto “Informativa riguardante la proroga del PAIR2020 e altre disposizioni in materia di qualità dell’aria ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis, della L.R. n. 25/2016.”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;
2. di stabilire che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021, non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e di confermare tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;
di stabilire, per i Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, l’estensione della misura di limitazione alla circolazione di cui al punto 1, lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 189/2021, ai veicoli privati diesel euro 2 ed euro 3 e benzina euro 2 a decorrere dal 1/10/2022 ed ai veicoli privati diesel euro 4 a decorrere dal 1/10/2023;
4. di promuovere l’adesione dei Comuni di cui al punto 3 al progetto di sistema “Mobilityamoci”, avvalendosi delle azioni e degli strumenti ivi progettati e realizzati per i percorsi casa-scuola;
5. di confermare e formalizzare, sulla base dell’istruttoria agli atti del competente Servizio, la richiesta al Ministero della Transizione Ecologica di dare esecuzione all’adozione di misure di contenimento delle emissioni da sorgenti sulle quali la Regione Emilia-Romagna non ha competenza amministrativa e legislativa, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 155/2020;
6. di chiedere agli uffici ministeriali competenti di attuare un attento presidio e una corretta rappresentazione della specificità del Bacino Padano in sede di individuazione dei nuovi valori limite di qualità dell’aria nell’ambito del processo di revisione, attualmente in corso, della Direttiva europea sulla qualità dell’aria e di coinvolgere, ove possibile, gli uffici regionali;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
9. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-piano-approvato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato.