n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Accordo quadro triennale tra le Regioni Emilia-Romagna e Umbria per la gestione della mobilità sanitaria. Anni 2014-2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 che prevede che il Ministro della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisca i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;
Visto l’Accordo Stato - Regioni del 22.11.2001 sui “Livelli essenziali di assistenza sanitaria” il quale, al punto 10, stabilisce che laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all’interno dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C dello stesso accordo, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l’addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di:
- un accordo quadro interregionale che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità;
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate;
Considerato che la Commissione Salute istituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella riunione del 23.11.2005 ha approvato un documento nel quale si stabiliva che entro il 31 gennaio 2006 si dovevano stipulare gli accordi tra le Regioni di confine e approfondire lo schema per i rapporti tra Regioni di aree lontane con flussi significativi, auspicando la chiusura degli accordi entro il 31 marzo.
Vista l’intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 che prevede che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria (articolo 19 “Mobilità interregionale”);
Considerata la richiesta avanzata dalla Regione Umbria il 23/9/2013 ed acquisita con prot. n. PG/2013/0236181 del 27/9/2013, di avviare un confronto tra le Regioni Emilia-Romagna e Umbria per concordare e definire le modalità di intervento per la regolazione della mobilità sanitaria fra le medesime regioni;
Dato atto che l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha manifestato la disponibilità alla stipula di un accordo con propria nota n. PG/2013/247472 del 10/10/2013, dando mandato di avviare il confronto in sede tecnica per definire l’accordo entro il 2013;
Valutato il risultato del confronto in sede tecnica;
Ritenuto opportuno procedere ad un Accordo tra le Regioni Emilia-Romagna e Umbria per il governo della mobilità sanitaria attivando politiche collaborative tra le due Regioni;
Preso atto che:
- l’Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell’equilibrio di bilancio,
- ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi,
- la struttura dell’Accordo, risponde in maniera mirata alla necessità che hanno le Regioni di garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettando gli standard di qualità dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi di gestione della mobilità e di qualificazione dell’offerta;
Atteso che nell’Accordo viene determinato l’ambito della collaborazione, vengono individuati i principi generali ed i compiti di ciascun ente sottoscrittore, fissati i criteri per i controlli dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, rimandando ad un Piano triennale di attività la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l’Accordo stesso;
Fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale, ribadito dalla l.r. n. 29/2004 e successive modifiche, della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e rinviare ad atto successivo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la definizione del Piano triennale di attività;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare lo schema di Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di autorizzare l’Assessore alle Politiche per la Salute alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1);
3) di incaricare il Direttore generale Sanità e Politiche Sociali di definire il Piano triennale di attività previsto dallo schema di Accordo di cui al precedente punto 1);
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.