n.154 del 14.08.2012 (Parte Seconda)

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione. Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 912)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 912 del 2 luglio 2012, recante in oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e di conciliazione";

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" con nota prot. n. 27487 in data 18 luglio 2012,

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Viste:

- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, come modificata dalla L.R. 22 giugno 2012, n. 6, di seguito denominata “legge regionale”, e, in particolare, i commi 3 e 3 bis dell’art. 1, nonché l’art. 32 che dispongono:

"Articolo 1 - Finalità e modalità attuative

3. L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.

3 bis. Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.”.

"Articolo 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini

1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.

2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.".

- la deliberazione del Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/04”,

Considerato che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 6 del 2012 alla L.R. n. 1 del 2000 rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione, per renderle conformi alle esigenze di semplificazione e sostenibilità che hanno portato alla modifica della legge regionale, mantenendo nel contempo immutata la qualità dei servizi;

Preso atto che:

- per la rilevazione dello stato di attuazione della normativa in materia di servizi educativi per la prima infanzia nonché per la rilevazione delle esigenze locali, la Giunta regionale ha proceduto ad una serie di incontri politici in tutte le province della regione;

- i contenuti del presente atto hanno formato oggetto di numerosi incontri in sede regionale fra la Giunta regionale e i rappresentanti delle autonomie locali e del terzo settore;

- per la stesura del primo schema del presente atto la Giunta regionale ha proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal competente Servizio regionale e composto da rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e privati;

Ritenuto di procedere alla redazione di due distinti allegati, relativi rispettivamente: Allegato A “Requisiti strutturali e organizzativi di servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” e Allegato B “Procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi”, sostitutivi della deliberazione del Consiglio regionale n. 646/05;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 912 del 2 luglio 2012, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

 delibera:

a) di approvare l’Allegato A “Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” e l’Allegato B “Procedure per l’autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e sostituisce la deliberazione del Consiglio regionale n. 646/05;

c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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