n.225 del 01.08.2013 (Parte Prima)
Determinazione delle caratteristiche tecniche delle schede di votazione per l'espletamento dei referendum consultivi regionali previsti dalla Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 per le modifiche delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per le fusioni di Comuni
IL PRESIDENTE
Visti:
- l’art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
- l’art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;
- l’art. 21 dello Statuto regionale;
- la l.r. 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum e, in particolare, l’art. 28, il quale prevede, al comma 1, che le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, siano fornite dalla Giunta regionale e che debbano possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali;
- la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni), ed in particolare il suo Titolo III, recante “Procedimento legislativo per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per l’istituzione di nuovi comuni”;
Considerate le diverse ipotesi di modificazione di circoscrizioni o denominazioni comunali che possono verificarsi, e che possono richiedere il preventivo espletamento del referendum consultivo regionale, e precisamente:
a) istituzione di nuovo Comune per fusione di Comuni preesistenti o per aggregazione ad altro Comune, con eventuale contestuale indicazione del nome da attribuire al nuovo Comune;
b) istituzione di nuovo Comune per distacco di porzioni di territorio da uno o più Comuni preesistenti;
c) modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni che non comporti l’istituzione di nuovi Comuni;
d) modifica di denominazione comunale;
Precisato che la modificazione delle circoscrizioni comunali, nel caso in cui comporti anche la costituzione di un nuovo Comune, per fusione di più Comuni o per distacco di porzioni di territorio da uno o più Comuni preesistenti, richiede altresì l’attribuzione della denominazione al nuovo Comune che, ai sensi dell’art. 133, comma 2 della Costituzione, deve anch’essa essere obbligatoriamente sottoposta alla preventiva consultazione popolare;
Ritenuto quindi che, in tale fattispecie, possa essere chiesto agli elettori o di esprimere, semplicemente, il proprio assenso o dissenso rispetto ad un’unica denominazione già stabilita nel quesito, insieme alla proposta di istituzione del nuovo Comune, oppure di scegliere la denominazione del nuovo comune fra una rosa di nomi predeterminata in apposito, separato, quesito;
Ritenuto pertanto necessario disciplinare, anche a fronte delle numerose istanze pervenute dai Comuni per l’avvio di procedimenti legislativi per la fusione di Comuni, le caratteristiche tecniche delle schede elettorali per l’espletamento dei referendum consultivi;
Tutto ciò premesso e considerato;
Dato atto del parere allegato;
decreta
1) le schede di votazione per l’espletamento dei referendum consultivi regionali per la modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per le fusioni di comuni sono di colore grigio e, nel caso di costituzione di nuovo Comune, possono contenere anche l’indicazione prestabilita della denominazione del nuovo ente;
2) la scheda di votazione per l’espletamento dei referendum consultivi regionali per la scelta, fra una rosa di nomi predeterminata, della denominazione da attribuire ad un nuovo Comune è di colore rosa;
3) le suddette schede di votazione rispettano le caratteristiche tecniche previste dalla disciplina statale in materia di referendum;
4) sono approvati gli allegati modelli delle schede di votazione per i referendum consultivi regionali previsti dall’art. 12 della l.r. 8 luglio 1996, n. 24, e precisamente:
- l’allegato A), per il quesito concernente la fusione di Comuni, parte esterna retinata della scheda di colore grigio e parte interna della scheda di colore grigio, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- l’allegato B), per il quesito concernente la modifica di circoscrizioni territoriali comunali, parte esterna retinata della scheda di colore grigio e parte interna della scheda di colore grigio, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- l’allegato C), per il quesito concernente la modifica di denominazione comunale, parte esterna retinata della scheda di colore grigio e parte interna della scheda di colore grigio, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- l’allegato D), per l’eventuale quesito concernente la denominazione del nuovo Comune da scegliere fra una rosa di nomi predeterminati, parte esterna retinata della scheda di colore rosa e parte interna della scheda di colore rosa, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
5) nella scheda di cui all’allegato D) l’ordine dei nomi fra i quali individuare quello da attribuire al nuovo Comune è quello risultante dal decreto di indizione dei comizi, che contiene una sequenza di caratteri alfabetici a ciascuno dei quali è abbinato un nome, in conformità alla delibera di indizione del referendum dell’Assemblea legislativa; i nomi sono riportati in unica colonna, fino al limite massimo di cinque, mentre quelli eventualmente successivi al quinto, sono indicati in ulteriori colonne parallele, comprendenti un massimo di cinque nomi ciascuna.
6) in caso di svolgimento contemporaneo di diversi referendum nello stesso Comune, sulla parte esterna della scheda verrà riportato il numero del quesito, corrispondente al numero attribuito nella delibera di indizione del referendum;
7) la scheda, configurandone la divisione in quattro parti verticali di uguale dimensione, deve essere piegata in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghi verticali equidistanti fra di loro; la scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni generali del referendum;
8) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Vasco Errani