n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento Hospice Centro di Cure palliative di Fidenza. Localita' Vaio - PR

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
  • il Decreto assessorile n. 42 dell’11/10/2006 con il quale è stato concesso l’accreditamento alla Struttura Hospice-Centro di cure palliative di Fidenza, località Vaio (PR);

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 24/5/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’ dell’Hospice-Centro di cure palliative di Fidenza, Località Vaio (PR), chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale dell’Hospice-Centro di cure palliative di Fidenza, ubicato in Via Don Tincati n. 5, Fidenza, località Vaio (PR) con 15 posti letto;

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune competente;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/1925 del 14/2/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

  • di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Hospice-Centro di cure palliative di Fidenza, ubicato in Via Don Tincati n. 5, Fidenza, località Vaio (PR), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per 15 posti letto;

  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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