n.125 del 24.04.2024 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" localizzato nel comune di Mirandola (MO), proposto da Baraldini Ambiente S.r.l.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi” localizzato nel comune di Mirandola (MO) presentato da Baraldini Ambiente S.r.l. alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:
- sono emerse criticità per quanto riguarda aspetti urbanistici, in particolare la presenza di vincoli urbanistici (fascia di rispetto dell’Autostrada Regionale Cispadana), la verifica della potenzialità edificatoria e dell’invarianza idraulica, l’approvazione del PUG;
- sono emerse criticità per quanto riguarda aspetti progettuali, in particolare non si ritiene efficace e cautelativa la gestione dei rifiuti in termini di separazione fisica tra le diverse tipologie di rifiuti e i diversi lotti di MPS prodotte, anche in relazione ad aspetti ambientali correlati all’altezza dei cumuli ed alla permeabilità delle aree di stoccaggio;
- l’impatto sulla matrice aria è da considerarsi significativo e necessita di ulteriori approfondimenti, per i seguenti motivi:
- sulla base della stima delle emissioni di PM10 dalla fase di esercizio dell’impianto e dal confronto con i valori soglia e i valori cautelativi, occorre effettuare una valutazione modellistica sito specifica per verificare l’impatto presso il recettore posto a distanza < 50 metri dalla sorgente emissiva (area dell’impianto), mentre per i recettori posti a distanza di 50-100 m occorre effettuare una valutazione modellistica sito specifica o in alternativa un monitoraggio delle polveri, oppure sono necessarie modifiche progettuali o ulteriori misure di mitigazione al fine di verificare la compatibilità dell’impatto;
- relativamente al traffico indotto, sulla base delle valutazioni fornite dal proponente, si può ritenere che esso determinerà un impatto a livello locale non trascurabile per la qualità dell’aria;
- l’impatto sulle componenti suolo e acque sotterranee è da ritenersi rilevante in quanto:
- considerati i quantitativi e le tipologie di rifiuti/materiali da stoccare (per le aree T2 e per parte di T1) su aree permeabili, non si ritiene cautelativa nei confronti dei potenziali impatti sul suolo e sulle acque sotterranee la proposta di impermeabilizzare solo alcune aree dell’impianto. L’eventuale necessità di impermeabilizzare una superficie maggiore dovrebbe però tenere conto dei vincoli urbanistici/edificatori presenti sull’area e della verifica dell’invarianza idraulica;
- necessita di ulteriore approfondimento il consumo idrico, non essendo nota, la fonte di approvvigionamento;
- si ritiene che l’impatto del rumore sia rilevante in quanto il rispetto dei limiti assoluti e differenziali è condizionato alla presenza di un’opera di mitigazione passiva costituita da barriere mobili e/o schermature antirumore, quali i cumuli di materiale lavorato o in lavorazione aventi un’altezza di 3 m ed uno sviluppo lineare di 14 m: tale proposta non si ritiene adeguata né sufficiente a garantire l’abbattimento acustico prospettato, in quanto le dimensioni ed il numero dei cumuli potranno variare nel tempo ed inoltre non potranno essere considerati barriera continua in quanto dovranno essere distanziati al fine di garantire la separazione fisica tra le diverse tipologie di rifiuti e i diversi lotti di MPS;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Baraldini Ambiente S.r.l., al Comune di Mirandola, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena - Dipartimento Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Burana, all'ARPAE di Modena;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.