n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6805 - Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa a interrompere il procedimento di fusione e a non passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari. A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Torri

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale 29 luglio 2016, n. 15 si propone di agevolare i processi associativi attraverso interventi di modifica e di integrazione delle discipline regionali contenute nella L.R. 8 luglio 1996 n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni) e nella L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza);

più specificatamente, essa introduce disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento dei referendum propedeutici alle fusioni e stabilisce, al comma 3 dell’art. 5, che “Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati”.

Considerato che

è evidente la rilevanza assunta, in tutto il territorio emiliano-romagnolo, dai fenomeni istituzionali delle Unioni e delle fusioni e l'incidenza degli stessi rispetto alle politiche di riordino istituzionale messe in atto dalla Regione;

la consapevolezza del valore e dei vantaggi connessi alle fusioni richiede di non imporle, per non trasformare una politica di grande interesse e prospettiva nello scenario istituzionale regionale e nazionale in un comando dall’alto, generando particolarismi, ostilità e diffidenze invece di favorire soluzioni condivise e obiettivi di coesione;

le fusioni fra Comuni rappresentano un risultato da raggiungere per convinzione e fiducia vicendevole a seguito della valutazione del proprio interesse e non può essere oggetto di forzature.

Impegna l’Assemblea legislativa regionale

per le motivazioni di cui in narrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 15 e in considerazione di quanto espresso dai Sindaci durante i processi partecipativi e le audizioni sulle fusioni, a interrompere il procedimento e a non passare all'esame del progetto di legge anche qualora l’esito dei referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari.

Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana dell’11 luglio 2018

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