n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo con variazioni accreditamento Casa di Cura Fogliani Srl, Via Lana n. 1, Modena
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:
dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1314/2024 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024 relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
n. 990/2024 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
Viste le proprie determinazioni n. 15368 del 30/12/2010 n.1836 del 28/2/2011, e n. 4710 del 30/03/2017 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Fogliani Srl, con sede legale in via Lana, 1, Modena;
Vista la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/0065155 del 31/01/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di Casa di Cura Fogliani Srl, con sede legale in via Lana, 1, Modena, chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;
Considerato che l’accreditamento concesso è stato prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;
Viste la propria determinazione 19472 del 05/11/2020, con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Fogliani Srl, con sede legale in via Lana, 1, Modena per l’attività di diagnostica per immagini di Tomografia Assiale Computerizzata e Risonanza Magnetica;
Vista la relazione motivata redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)in ordine alla accreditabilità della struttura per l’attività di diagnostica per immagini di Tomografia Assiale Computerizzata e Risonanza Magnetica;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura, redatta dall’OTA a seguito di visita di verifica del 06/12/2022, trasmessa con nota Prot. 25/07/2023.0752328.I;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento per le attività richieste;
Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo con variazione dell’accreditamento;
Preso atto della dichiarazione di variazione del Legale rappresentante pervenuta a questa amministrazione, protocollata con Prot. 27/07/2022.0671583.E;
Vista la domanda di variazione dell’accreditamento pervenuta a questa amministrazione, protocollata con prot. Prot. 19/11/2024.1280973.E per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico;
Visto il comma 2 dell’art. 15 della l.r. n. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:
“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la DGR n. 110 del 27/01/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative al controlli interni;
la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere l’accreditamento a Casa di Cura Fogliani Srl, con sede legale in via Lana, 1, Modena con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per:
STRUTTURA DI RICOVERO
Complessivi 50 Posti letto di degenza ordinaria di cui:
- 35 per acuti e 15 postacuti
per le seguenti discipline:
Codice disciplina |
DISCIPLINA |
N. Posti Letto |
09 |
CHIRURGIA GENERALE |
5 |
12 |
CHIRURGIA PLASTICA |
3 |
14 |
GINECOLOGIA |
2 |
36 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
25 |
60 |
LUNGODEGENTI |
15 |
STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
AMBULATORIO MEDICO
Codice disciplina |
DISCIPLINA |
|
08 |
CARDIOLOGIA |
|
09 |
CHIRURGIA GENERALE |
5 |
12 |
CHIRURGIA PLASTICA |
|
14 |
CHIRURGIA VASCOLARE |
|
24 |
MALATTIE INFETTIVE |
|
26 |
MEDICINA INTERNA |
|
30 |
NEUROCHIRURGIA |
|
32 |
NEUROLOGIA |
|
34 |
OCULISTICA |
|
36 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
|
37 |
OTETRICIA E GINECOLOGIA |
|
38 |
OTORINOLARINGOIATRIA |
|
43 |
UROLOGIA |
|
52 |
DERMATOLOGIA |
|
56 |
RECUPERO E RIABILITAZIONE |
|
68 |
PNEUMOLOGIA |
|
71 |
REUMATOLOGIA |
|
96 |
TERAPIA DEL DOLORE |
|
AMBULATORIO CHIRURGICO
Codice disciplina |
DISCIPLINA |
09 |
CHIRURGIA GENERALE |
12 |
CHIRURGIA PLASTICA |
34 |
OCULISTICA |
36 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
37 |
GINECOLOGIA |
52 |
DERMATOLOGIA |
ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
Radiologia convenzionale
Monosettoriale (mammografia, ortopantomografia)
Tomografia Assiale Computerizzata
Risonanza Magnetica 1,5 Tesla
Settoriale
Total body
Viene svolta attività su encefalo e colonna
Ecografia
Infiltrazioni TC guidate
PRESIDIO AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
FUNZIONE DI GOVERNO AZIENDALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA;
2. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dal PIAO regionale 2025-2027;
5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.