n.169 del 05.06.2024 periodico (Parte Seconda)

Art. 20, L.R. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di modifiche e miglioramenti con l'introduzione di un nuovo impianto di fusione grasso ed essiccazione cicciolo presso lo stabilimento in località Migliarina, nel comune di Carpi (MO), proposto da O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 22 aprile 2024 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Introduzione di un nuovo impianto di fusione grasso ed essiccazione cicciolo e modifiche accessorie”, proposto dalla società O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola, presso lo stabilimento localizzato in Via Guastalla 21/A, Località Migliarina, nel Comune di Carpi (MO);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri, occorre adottare i seguenti accorgimenti (da inserire nel contratto/capitolato d’appalto con la ditta esecutrice dei lavori):

i.   nelle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti devono essere adottati accorgimenti gestionali, come, ad esempio, minimizzare l’altezza del punto di carico/scarico, mantenere basse velocità di scarico, bagnare i rifiuti e le aree di transito nelle fasi di movimentazione all’interno dell’area, ecc.;       

ii.   il trasporto deve essere effettuato con automezzi chiusi e con dispositivi chiusi ad esclusione dei trasporti di materiali umidi;

iii.   le aree pavimentate esterne devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura), mentre quelle non pavimentate devono, soprattutto nelle stagioni secche, essere sottoposte a operazioni di bagnatura;

iv.   i materiali ottenuti dalle operazioni di demolizione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento.

2. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività previste in progetto che si prevede di gestire nel regime dei rifiuti (materiali provenienti dalle demolizioni) ai sensi della Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i., dovranno essere gestiti privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero e, solo secondariamente, prevedendo lo smaltimento finale in discarica.

3. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/17 il deposito delle terre e rocce da scavo dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ad eventuali rifiuti presenti nel sito.

4. Qualora si ravvisasse la necessità di scaricare le acque aggottate in corpo idrico superficiale, si deve prevedere una fase preliminare di decantazione o filtrazione onde evitare eccessivi intorbidamenti del corso d’acqua recettore.

5. Qualora nella fase di realizzazione dell’opera si manifestasse un flusso di falda significativo che le opere in progetto potrebbero ostacolare, dovrà essere previsto un sistema di drenaggio che ne favorisca il deflusso idrico sotterraneo.

6. Al fine di limitare il più possibile l’impatto acustico in fase di cantiere, occorre adottare i seguenti accorgimenti (da inserire nel contratto/capitolato d’appalto con la ditta esecutrice dei lavori):

i.   Nell’area di cantiere dovranno essere impiegate esclusivamente macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

ii.   le operazioni rumorose dovranno essere svolte negli orari e nei tempi indicati nel Regolamento Comunale delle attività temporanee: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle 12:30; il sabato dovrà essere limitata la contemporaneità delle lavorazioni maggiormente disturbanti.

iii.   Il posizionamento dei mezzi di cantiere dovrà avvenire alla massima distanza possibile dai ricettori più prossimi.

7. L’intervento proposto a parziale compensazione delle emissioni climalteranti generate dal nuovo progetto, costituito dalla realizzazione di un’area boscata di ca. 10.800 mq nell’area identificata al fg. 74 map. 317, di proprietà del proponente, dovrà essere pienamente conforme agli elaborati progettuali presentati, costituiti da:

·  Progetto delle opere a verde di compensazione – Relazione specialistica;

·  Progetto delle opere a verde di compensazione - Allegato grafico indicante l’area da piantumare, il sesto d’impianto degli alberi e arbusti previsti e le superfici da destinare a prato stabile;

·  Progetto delle opere di compensazione a verde - Allegato tabellare contenente il dettaglio degli alberi e arbusti da mettere a dimora, comprensivo della capacità di assorbimento/sequestro degli inquinanti da compensare (PM10 e CO2).

8. L’intervento dovrà essere concluso entro la stagione agraria 2024-2025, portando a compimento tutte le opere previste; conseguentemente entro il 30 aprile 2025, il proponente dovrà trasmettere, ad Arpae SAC e al Settore Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Carpi, una relazione di fine lavori contenente la descrizione dettagliata di tutte le opere realizzate corredata di idonea documentazione fotografica illustrante, a partire dalle fasi di preparazione del terreno, i vari stati di avanzamento lavori, fino alla conclusione delle opere. La relazione di fine lavori dovrà contenere in allegato il piano di coltura e conservazione dell’area boscata e del prato stabile, specificando in dettaglio le pratiche colturali adottate per garantire il massimo grado di attecchimento e di mantenimento nel tempo delle essenze messe a dimora. Al fine di garantire la capacità di assorbimento/stoccaggio degli inquinanti preventivata in sede di progetto, il piano di coltura e conservazione dovrà prevedere in particolare, per tutta la durata di vita delle opere di compensazione a verde realizzate, il mantenimento in buona salute degli esemplari arborei/arbustivi messi a dimora e il mantenimento della loro consistenza numerica, con pronta sostituzione delle fallanze; dovrà inoltre prevedere il mantenimento e ripristino delle aree a prato stabile eventualmente deperite.

9. Nel primo triennio successivo alla realizzazione delle opere di compensazione a verde (ossia fino alla conclusione della stagione agraria 2028-2029), il proponente dovrà provvedere ad un monitoraggio almeno annuale dello stato di accrescimento e conservazione dell’intervento realizzato. Entro 30 aprile di ogni anno ricadente nel suddetto periodo (cioè, fino al 30 aprile 2029) il proponente dovrà trasmettere, ad Arpae SAC e al Settore Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Carpi, una relazione contenente la descrizione dettagliata di tutti gli interventi manutentivi e di sostituzione delle fallanze realizzati, corredata di idonea documentazione fotografica illustrante i suddetti interventi oltre che lo stato di accrescimento dell’impianto.

10. Successivamente alla stagione agraria 2028-2029 e fino al mantenimento in esercizio dell’impianto produttivo, la relazione di cui al punto precedente dovrà essere inviata a cadenza triennale (ossia entro il 30 aprile 2032, il 30 aprile 2035, ecc.).

11. Eventuali proroghe dei termini sopra indicati o modifiche intervenute nel corso della realizzazione e della gestione delle opere compensative a verde autorizzate con il PAUR, dovranno essere adeguatamente motivate (relazione agronomica o altro) e richieste all’autorità competente, che sentiti, gli enti interessati, si esprimerà in merito. Le eventuali modifiche, in ogni caso, non potranno essere tali da ridurre la capacità dell’impianto arboreo/arbustivo di assorbire/sequestrare gli inquinanti da compensare, come prospettata in sede di progetto.

12. Dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Modena e alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio del progetto.

13. Dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 90 giorni dalla data di fine lavori per ciascun intervento previsto, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis, del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

1. ARPAE: dalla n.1 alla n.6

2. Comune di Carpi dalla n.7 alla n.11

3. Regione Emilia-Romagna: dalla n.12 alla n.13;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA all’Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di dare atto che in merito alla variante allo strumento urbanistico presentato nel presente procedimento, visto l’assenso positivo espresso dal Comune di Carpi (Delibera GC n. 71 del 16 aprile 2024), del parere favorevole sulla variante e sulla Val.SAT, fatta propria l’istruttoria tecnica di Arpae, espresso dal rappresentante delegato della Provincia di Modena in sede di Conferenza di Servizi, il PAUR costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento;

g) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 22 aprile 2024 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, determina n. DET-AMB-2024-2387 del 23/04/2024 che costituisce l’Allegato 2;

3. Assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici, Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16/04/2024 che costituisce l’Allegato 3;

4. Parere integrato sugli aspetti urbanistici- edilizi ed ambientali del Comune di Carpi, prot. 0024788/2024 del 08/04/2024, che costituisce l’Allegato 4;

5. Permesso di Costruire prot. n. 0027998/2024 del 19/04/2024, che costituisce l’Allegato 5;

6. Parere preventivo in materia sismica dell’Unione Comuni Terre d’Argine - Servizio Sismica, prot.0075512/2023 del 22/09/2023, che costituisce l’Allegato 6;

7. Parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, prot. 22959 del 13/12/2022, che costituisce l’Allegato 7;

8. Parere di AIMAG S.p.A, prot. n. 1101 del 08/03/2024, che costituisce l’Allegato 8;

h) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione all’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

i) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

k) di trasmettere la presente deliberazione al proponente O.P.A.S. Società Cooperativa Agricola;

l) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE Modena, Comune di Carpi, Comune di Correggio, Comune di Rio Saliceto, Unione delle Terre d’Argine, Provincia di Modena, A.U.S.L. Modena, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, AIMAG S.p.A;

m) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

n) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

o) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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