n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Atto integrativo al contratto di programma con FER Srl per la "Realizzazione di interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali e del materiale rotabile" per integrarlo con economie rese disponibili dall'accordo integrativo all'Accordo di programma tra RER e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) 

delibera:

a) di approvare lo schema di “Atto Integrativo” al Contratto di Programma, sottoscritto il 31 marzo 2005, tra Regione Emilia-Romagna e Ferrovie Emilia-Romagna Srl (il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n. 415 del 16 febbraio 2005) per la “realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile”, per integrare tale Contratto con quanto previsto dall’Accordo Integrativo del 20 giugno 2011, all’Accordo di programma del 18 dicembre 2002; il testo è unito al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A), unitamente al relativo allegato (Allegato 1.) riguardante:

“Interventi attivabili a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario (Accordo Integrativo, 20 giugno 2011, all’Accordo di Programma 18 dicembre 2002)” ripartiti in:

a. Tabella A Elenco ”Interventi da realizzare con l’80% delle risorse disponibili”;

b. Tabella B Elenco “Interventi da realizzare con il 20% delle risorse disponibili”; 

b) di mantenere invariato quant’altro previsto dal Contratto di Programma in parola, in particolare per quanto attiene il suo “articolato”, salvo l’ammontare complessivo della spesa, in relazione a quanto specificato in narrativa; 

c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Atto integrativo al contratto di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile per integrarlo con economie rese disponibili dall’accordo integrativo all’Accordo di programma tra RER e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tra Regione Emilia-Romagna e Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

L’anno duemiladodici il giorno _____del mese di ____________ in Bologna,

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata “Regione”, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 codice fiscale n. 8006590379, nella persona del__________, nato a __________ il_______ nella sua qualità di _____________________, in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale n. ______ del ________

e

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata “Gestore”, con sede in ___________, Via ____________ n. _____ codice fiscale n. __________________, rappresentata dal _________________, nato _________il __________ nella sua qualità di ____________

Premesso: 

- che in data 18 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra Regione e Ministero un Accordo, ai sensi dell’art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del DLgs 422/97, con il quale sono stati individuati alcuni interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili per assicurare la copertura degli stessi; 

- che l’Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, è finanziato con limiti d’impegno (la cui somma ammonta ad € 258.161.741,95) stanziati con le Leggi: 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00; 

- che, a seguito dell’autorizzazione all’emissione di ruoli di spesa fissa a valere sulle somme impegnate, i suddetti limiti d’impegno sono versati sul conto corrente della Tesoreria Centrale della Banca d’Italia 23363/1253, istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 166/02, intestato al Ministero e con vincolo di destinazione alla Regione, e successivamente versati, secondo le modalità previste dall’Accordo di programma, sul conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, n. 30864, intestato alla Regione; 

- che, in relazione all’andamento temporale della realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo in argomento, si è potuto a tutt’oggi garantire la copertura degli stessi senza ricorrere ad oggi ad operazioni finanziarie; 

- che l’Accordo di Programma del 18 dicembre 2002 è stato rimodulato con DM n. 3836 dell’8/11/2007 e DM n. 1844 del 26/5/2008; 

- che la Regione ha escluso di dover ricorrere al mercato finanziario, con le risorse assegnate dallo Stato di cui all’art. 15 del DLgs 422/97, per la copertura finanziaria degli interventi medesimi;

- che con la nota prot. n. 0035649 dell’8 aprile 2009 la Ragioneria generale dello Stato fa presente che relativamente alle economie di cui all’art. 15 del DLgs 422/97, derivanti dall’utilizzo diretto dei contributi pluriennali e dal rinvio delle procedure di attivazione dei mutui, possono essere riconosciute alle Regioni per la realizzazione di interventi della medesima natura e che a tal proposito le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno formalizzare i necessari atti integrativi agli Accordi di Programma precedentemente sottoscritti in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari; 

- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell’8 aprile 2009 ha preso atto della Relazione predisposta dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 8 del DLgs 422/97 nonché dell’invito delle Regioni a procedere con sollecitudine alla stipula di Accordi Integrativi agli Accordi di programma già stipulati con lo stesso Ministero ai sensi dell’art. 15 del DLgs 422/97; 

- che il mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della scadenza dell’ultimo limite d’impegno, consente di destinare ad investimenti ulteriori € 69.930.245,31 rispetto a quelli originariamente previsti dall’Accordo del 18 dicembre 2002; 

- che gli ulteriori investimenti da realizzare sono destinati ad integrare il programma di interventi già previsti dall’Accordo di programma del 18 dicembre 2002 e devono rispondere alle finalità indicate dalle relative leggi di finanziamento; 

- che, a tal fine è stato stipulato, tra regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 20 giugno 2011, un apposito Accordo integrativo all’Accordo di programma del 18 dicembre 2002 che individua gli ulteriori interventi da realizzare e la relativa copertura finanziaria; 

- che, al fine di far fronte ad eventuali criticità che potrebbero manifestarsi nel corso della realizzazione dei nuovi interventi, si è ritenuto opportuno individuare questi ultimi prevedendo due distinti programmi di investimento integrativi:

  • il primo, immediatamente attivabile, coperto con l’80% delle maggiori risorse rivenienti dal mancato ricorso al mercato finanziario (pari ad € 55.944.196,25);
  • il secondo, (pari alla restante somma di € 13.986.049,06) attivabile, anche in tranches successive, a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma di cui al punto precedente, previo parere favorevole del Comitato di verifica e monitoraggio di cui all’art. 8 ed alla verifica congiunta da parte della Regione e del Ministero, della somma effettivamente disponibile a seguito di eventuali prelievi resisi necessari per risolvere criticità degli interventi in corso di realizzazione; 

- che i nuovi interventi e forniture verranno realizzati sulla base dell’articolazione temporale della spesa, rappresentata nelle schede identificative dei singoli interventi predisposte dalla Regione e allegate al testo dell’Accordo integrativo; 

- che anche per gli interventi e le forniture di cui trattasi la Regione, comunque, nell’ipotesi di anticipazione dei tempi previsti nei prospetti dell’articolazione temporale della spesa, provvederà ad anticipare le risorse necessarie, anche attraverso la propria impresa Concessionaria che gestisce l’infrastruttura, qualora non siano temporalmente disponibili quelle derivanti dal mancato ricorso al mercato finanziario; 

- che la Regione potrà modificare il programma degli interventi o rinunciare alla realizzazione di alcuni di essi nel caso in cui il Ministero non metta a disposizione le risorse con le modalità e i tempi disciplinati dal presente atto. 

- che in data il 31 marzo 2005 è stato sottoscritto il Contratto di Programma, tra Regione Emilia-Romagna e Ferrovie Emilia-Romagna srl (il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 16 febbraio 2005) riguardante la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie - attribuite alla menzionata Azienda con concessione regionale novennale, rilasciata il 15 marzo 2001, e prorogata fino al 31 gennaio 2011 - e del materiale rotabile, al fine di dare concreta attuazione alla parte degli interventi di propria competenza, di cui all’Accordo di programma richiamato; 

- che gli Allegati 1 e 2 del Contratto di programma individuano puntualmente gli interventi che devono essere realizzati dalla Ferrovie Emilia-Romagna Srl, in veste di concessionaria e di stazione appaltante, nel contesto ed in piena coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 

- che il Contratto di programma con FER Srl è stato modificato e aggiornato con un primo Atto Integrativo rep. 3361 del 10/2/2006, con un secondo Atto Integrativo rep. 3816 del 30/7/2008 e con un Atto Integrativo rep. 4350 del 30/6/2011 di “modifica di alcune modalità di liquidazione delle risorse per l’attuazione degli interventi”; 

- che si rende pertanto necessario aggiornare nuovamente il Contratto di Programma stipulato in data 31 marzo 2005 con FER Srl (come modificato dagli Atti Integrativi richiamati) con un ulteriore Atto Integrativo, per integrarlo con quanto previsto dall’Accordo Integrativo in data 20/6/2011; 

vista la delibera di Giunta regionale n. ______ del ______________ con la quale è stato approvato lo schema del testo del presente “Atto integrativo”; 

Tutto ciò premesso convengono

Art. 1 (Oggetto) 

Oggetto del presente Atto integrativo è l’integrazione del testo e delle schede del Contratto di Programma per la “realizzazione degli interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile” stipulato in data 31 marzo 2005 tra RER e FER Srl, con quanto previsto dall’Accordo Integrativo del 20 giugno 2011, all’Accordo di programma 2002, sottoscritto ai sensi dell’articolo 4 del DLgs 281/97 il 18 dicembre 2002, ai fini dell’attuazione dell’articolo 15 del DLgs 422/97, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l’individuazione di lavori e forniture per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ferroviaria, compreso il materiale rotabile, per un valore di € 69.930.245,31 destinati ad integrare e completare il programma di interventi originariamente previsto per un valore di € 188.231.496,64, portandolo ad € 258.161.741,95; 

Art. 2 (Riepilogo delle risorse) 

Il mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della sca­denza dell’ultimo limite d’impegno, rende possibile “l’utilizzo diretto” di maggiori risorse per investimenti pari a € 69.930.245,31 rispetto a quelle previste dall’Accordo del 18 dicembre 2002 pari a € 188.231.496,64; 

Il valore complessivo delle risorse poste a copertura dell’Accordo del 18 dicembre 2002 integrato dall’Accordo integrativo e utilizzabili direttamente per investimenti, è pertanto pari a € 258.161.741.95, da destinarsi integralmente a lavori e forniture non essendo previsto a carico delle risorse disponibili la copertura di eventuali oneri finanziari. 

Al fine di far fronte ad eventuali criticità che potrebbero manifestarsi nel corso dell’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo del 18 dicembre 2002, così come integrato dall’ Accordo Integrativo, le maggiori risorse utilizzabili direttamente per investimenti sono impiegate in una prima fase per l’80% pari a € 55.944.196,25, rinviando l’utilizzo del rimanente 20% pari a € 13.986.049,06, al momento in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 6. 

Art. 3 (Individuazione degli interventi) 

I lavori e le forniture, destinati ad integrare il Programma di interventi previsto dal Contratto di programma sono individuati nell’Allegato 1. al presente testo: “Interventi attivabili a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario”. 

La tabella A dell’Allegato 1. indica gli interventi da realizzare con l’80% delle risorse disponibili, attivabili prioritariamente, mentre la tabella B indica gli interventi attivabili solo a seguito dello svincolo, da parte del Ministero, della rimanente quota pari al 20%. 

Art. 4 (Modalità di esecuzione dell’Atto integrativo)

Le modalità di esecuzione degli interventi previsti dal presente Atto integrativo sono le medesime del Contratto di programma, al quale si rimanda per quanto non specificato nel presente testo, come previste dell’Accordo sottoscritto il 18 dicembre 2002, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 del DLgs 281/97 ai fini dell’attuazione dell’articolo 15 del DLgs 422/97. A tal fine, l’anticipazione di cui alla lettera a), comma 1. dell’art. 7, del richiamato Accordo del 18 dicembre 2002, pari al 40% del valore degli investimenti, e le erogazioni ulteriori di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo, vanno rapportate al valore complessivo, aggiornato, del Programma degli investimenti così come integrato dall’ Accordo integrativo, che al netto dell’importo del 20% di € 13.986.049,06, di cui al precedente art. 2, è pari ad € 244.175.692,89.

Art. 5 (Verifica annuale della copertura finanziaria ed eventuali anticipazioni a copertura degli interventi realizzati) 

Nell’ipotesi in cui i tempi di attuazione previsti per i lavori e le forniture - di cui agli Allegati 1. e 2. - non siano compatibili con la maturazione dei limiti d’impegno sul conto di tesoreria intestato al Ministero, con vincolo di destinazione alla Regione, le risorse necessarie, per la copertura degli interventi in corso, sono anticipate anche attraverso l’impresa concessionaria regionale che gestisce l’infrastruttura, e verranno reintegrate dal Ministero alla Regione medesima sul c/c di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, n. 30864, non appena, effettivamente disponibili sul c/c infruttifero n. 23363/1253 intestato al Ministero con vincolo di destinazione alla Regione. 

Qualora non vi sia disponibilità da parte statale dei limiti di impegno come risultanti dall’Allegato 1 dell’Accordo integrativo, la Regione potrà conseguentemente modificare il programma degli interventi o rinunciare ad alcuni di essi coerentemente con l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. 

Art. 6 (Conclusione del programma) 

A fronte di stato di avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% degli interventi previsti nell’Allegato 1 tabella A, previo parere favorevole del Comitato di verifica e monitoraggio di cui al successivo art. 7, il Ministero provvederà a svincolare, anche in quote parziali in pendenza della completa conclusione degli interventi, il rimanente importo di € 13.986.049,06 (corrispondente al 20% delle risorse in argomento) - come eventualmente ridotto in caso di utilizzo, a fronte di criticità connesse alla realizzazione del programma - e la Regione provvederà ad attivare i corrispondenti interventi di cui all’Allegato 1 Tabella B. 

Art. 7 (Verifica dell’attuazione degli interventi) 

Al fine di integrare la verifica dello stato di attuazione degli investimenti, nell’ambito delle procedure di realizzazione degli interventi oggetto dell’Accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2002 e dell’ Accordo Integrativo non ancora avviati, le stazioni appaltanti procedono alla nomina di un componente designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di un componente designato dalla Regione Emilia-Romagna nelle relative Commissioni di collaudo tecnico amministrativo quando previste, qualora i relativi componenti non siano già stati individuati o qualora l’ammontare dell’importo dell’intervento non sia al di sotto della soglia di cui all’art. 28 della L. 109/94 e ss.mm. 

La verifica dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dello sblocco da parte del Ministero, delle risorse per l’attuazione del secondo programma di interventi, è effettuata dal Comitato di Monitoraggio, istituito ai sensi dell’Accordo di programma stipulato il 18 dicembre 2002.

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