n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Via Rosa Luxemburg, 4, nel comune di Rio Saliceto, provincia di Reggio Emilia presentato dalla ditta F.lli Longo industriale Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il “ centro per il recupero rifiuti speciali non pericolosi”nel Comune di Rio Saliceto ad opera della Ditta “F.lli Longo Industriale Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione e monitoraggio previste nel progetto;
  2. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno;
  3. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R3, nei casi previsti dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
  4. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  5. possono essere considerate materie prima secondarie esclusivamente i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti di cui alle tipologie di cui al DM 5/2/1998 e ss.mm.ii. già citate, purché subiscano trattamenti conformi a quanto previsto dal citato DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. per tali tipologie di rifiuti;
  6. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
  7. è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad ARPA e al Comune di Rio di Saliceto nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;
  8. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  9. l’approvvigionamento di acqua dal pozzo di cui è stata autorizzata la perforazione presente presso l’impianto è subordinato all’ottenimento del titolo concessorio relativo al prelievo di acqua pubblica ai sensi del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41;
  10. tutte le pavimentazioni dell’impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
  11. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
    • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
    • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
    • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
    • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
    • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
    • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
    • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta F.lli Longo Industriale Srl; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di San Rio Saliceto; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5)di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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